Il Comune, su segnalazione di un cittadino, diffida il proprietario di un passo carraio in una strada privata (senza sbocco) al ripristino del luogo per aver installato su detto passo carraio un cancello scorrevole elettrico (in detta via esistono – a filo strada - altri 4 cancelli scorrevoli elettrici e 2 manuali) .
Premesso che:
La D.I.A. presentata 8 anni fa prevedeva soltanto l'apertura del passo carraio perché l'Uff. Tecnico interpretava l'obbligo di arretramento su tutte le strade, in quanto il Regolamento Comunale, erroneamente, non faceva distinzione delle varie tipologie di strade;
Di fatto il 90% dei cancelli, anche quelli non elettrici ed anche su strade principali, installati nel corso degli anni in tutto il territorio comunale sono a filo strada o quasi (perché nessuno ha mai avuto un vicino dispettoso come nel caso in parola).
Ciò premesso: 1) Il Sindaco o il Responsabile dell'Ufficio Tecnico può, in termine di autotutela, annullare o revocare l'atto di diffida? 2) Oltre al T.A.R. (per evitare una enorme spesa) esiste un altro Organo od Ufficio a cui sottoporre il problema e possa risolverlo ? 3) Oppure in quale altro modo si può risolvere il problema ? 4) Il Comune, presentando una SCIA, può obbligare l’arretramento del cancello anche in assenza di spazio sufficiente, pur constatando che nella stessa via gli altri cancelli sono a filo strada ? Solo perché sono installati da oltre 20 anni ?
Ringrazio e porgo distinti saluti. Nino 39
29/07/2013
Solitamente le norme contenute nel regolamento edilizio valgono dal momento dell'entrata in vigore dello stesso, ovvero per i nuovi procedimenti urbanistico-edilizi, salvo che via siano motivazioni di una certa necessità tali da richiederne l'adeguamento anche per opere già esistenti. L'arretramento di un cancello rispetto al passo carraio è una norma di buon senso a tutela degli utenti della strada oramai di diffusa applicazione. Non vedo perchè il Comune dovrebbe revocare un atto adottato legittimamente, anzi, regolamento edilizio alla mano, in caso di mancata risposta alla diffida dovrebbe ordinarne l'arretramento. Se il Comune non fa rispettare il Regolamento, la norma poteva fare a meno di scriverla oppure chiedere ora al Consiglio Comunale di revocarla...ma non vedo una motivazione di pubblico interesse.
riferimento id:14741Egr. Sig. Guerini, mi consenta di farLe presente che l’art.46 del Regolamento di attuazione( D.P.R. n.495/1992) del Codice della strada (D.Lgs. n.285/1992 ) (riferendosi a strade pubbliche) prescrive che ,qualora l’accesso dei veicoli alla proprietà laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli, per cui l’eventuale cancello dovrà essere arretrato allo scopo di consentire la sosta in attesa dell’ingresso. Si sottolinea, però, che nel caso in cui, per obiettive difficoltà costruttive o per gravi limitazioni della godibilità della proprietà privata, non sia possibile arretrare gli accessi, possono essere autorizzati sistemi di apertura automatica dei cancelli, solo però in presenza di tali condizioni. Inoltre è possibile derogare dall’arretramento ove le immissioni avvengano da strade senza uscita o comunque con traffico estremamente limitato. E’ necessario perciò, per evitare la rimozione, dimostrare che sussistono le condizioni oggettive per ottenere la deroga o l’utilizzo di sistemi alternativi (TAR Trentino Alto Adige, Trento, n.331/2001). (A MAGGIOR RAGIONE IN UNA STRADA PRIVATA SENZA SBOCCO). V. anche: TAR Lombardia Brescia 18.04.2011, n.574; TAR Lazio 06.10.2008, n.8777; TAR Campania Napoli 2.11.2005 e 3.3.2009 n.1222. - Il problema resta pertanto irrisolto e chiedo anche ad altri esperti: è possibile sottoporre il caso ad un Giudice di Pace oltre che al TAR (per evitare l'eccessiva spesa) ? Grazie. Nino 39
riferimento id:14741L'art. 46 del regolamento CdS stabilisce come principio che:
[i]1. La costruzione dei passi carrabili è autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente.[/i]
Ne consegue che un atto in materia emanato dal Comune può essere impugnato presso il giudice amministrativo.
E' invece possibile ricorrere al Giudice di Pace qualora venga contestata la violazione all'art. 22 del CdS [i]"comma 11. Chiunque apre nuovi accessi o nuove diramazioni ovvero li trasforma o ne varia l'uso senza l'autorizzazione dell'ente proprietario, oppure mantiene in esercizio accessi preesistenti privi di autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro..." [/i], ma non è questo il caso.
Aggiungo infine che la diffida è un atto interlocutorio e non ingiuntivo.
In materia di passi carrai bisogna fare alcune distinzioni per poter comprendere di cosa si stia parlando.
Innanzitutto, la definizione di passo carrabile: accesso ad un'area laterale PRIVATA idonea allo stazionamento di uno o più veicoli provenendo da una strada PUBBLICA
Dal quesito innanzitutto non si comprende se la strada, chiusa, sia privata o pubblica: se pubblica, si può parlare di accesso carrabile, se privata ovviamente no (perché si tratta di accesso ad un'area privata da un'area privata).
In secondo luogo: l'articolo 22, codice della strada prescrive che TUTTI gli accessi debbano essere autorizzati dall'ente proprietario della strada. Bisogna però fare una distinzione tra questa autorizzazione, rilasciata dall'ente proprietario della strada, a norma dell'articolo 22, codice della strada, per la mera apertura dell'accesso, e l'eventuale titolo autorizzativo edilizio, rilasciato dal Comune, indispensabile per realizzare, da un punto di vista edilizio, l'accesso carrabile. Si tratta di due autorizzazione differenti.
Quindi, per creare, da un punto di vista edilizio, l'accesso carrabile, avrò necessità di un titolo abilitativo edilizio. Una volta creato l'accesso, l'ente proprietario della strada rilascia l'autorizzazione ex art. 22, codice della strada, per aprire l'accesso.
Non siamo ancora giunti al passo carrabile, che è cosa diversa dall'accesso: per attivare un passo carrabile devo essere autorizzato, a norma dell'articolo 22, codice della strada, dall'ente proprietario della strada, e il passo carrabile deve rispettare le prescrizioni imposte dall'articolo 46, regolamento di esecuzione c.d.s.
Venendo alla problematica discussa nel quesito, mi pare di capire che si tratti di strada privata: quindi il codice della strada NON si applica. Il problema è meramente di carattere edilizio. Ritengo quindi opportuno consigliare di rivolgersi ad un professionista del luogo, che possa valutare eventuali interventi, si ribadisce di carattere edilizio, per adeguare l'accesso carrabile alle disposizioni del regolamento edilizio.
Si resta comunque a disposizione per valutare eventuali strumenti regolamentari comunali ed eventuali provvedimenti assunti dall'Ufficio tecnico.