Data: 2013-07-29 06:28:39

Attività Congiunte

volevo chiedere chiarimenti sulle [b]Attività commerciali congiunte[/b] all'interno dello stesso fondo . Esistono norme nuove al riguardo? la L.R. toscana non dice nulla.
GRAZIE

riferimento id:14738

Data: 2013-07-29 22:46:35

Re:Attività Congiunte

Non importa che dica nulla...

Cito l’art. 1, comma 2 del decreto Monti Bis (DL 1/2012):
Le disposizioni recanti divieti, restrizioni, oneri o condizioni all'accesso ed all'esercizio delle attività economiche sono in ogni caso interpretate ed applicate in senso tassativo, restrittivo e ragionevolmente proporzionato alle perseguite finalità di interesse pubblico generale, alla stregua dei principi costituzionali per i quali [b]l'iniziativa economica privata è libera [/b]secondo condizioni di piena concorrenza e pari opportunità tra tutti i soggetti, presenti e futuri, ed ammette solo i limiti, i programmi e i controlli necessari ad evitare possibili danni alla salute, all'ambiente, al paesaggio, al patrimonio artistico e culturale, alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e possibili contrasti con l'utilità sociale, con l'ordine pubblico, con il sistema tributario e con gli obblighi comunitari ed internazionali della Repubblica.

Cito l’art. 35 del d.lgs. 59/2010:
(Attività multidisciplinari)
1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse [b]solo nei casi seguenti[/b]:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme
di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui è necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.

Cito anche l’art. 3 del DL n. 138/2011 (manovra d’estate 2011)
Abrogazione delle indebite restrizioni all'accesso e all'esercizio delle professioni e delle attività
economiche
1. Comuni, Province, Regioni e Stato, entro il 30 settembre 2012, adeguano i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l'iniziativa e l'attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò [b]che non è espressamente vietato dalla legge[/b] nei soli casi di:
a) vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
b) contrasto con i principi fondamentali della Costituzione;
c) danno alla sicurezza, alla libertà, alla dignità umana e contrasto con l'utilità sociale;
d) disposizioni indispensabili per la protezione della salute umana, la conservazione delle specie animali e vegetali, dell'ambiente, del paesaggio e del patrimonio culturale;
e) disposizioni relative alle attività di raccolta di giochi pubblici ovvero che comunque comportano effetti sulla finanza pubblica.

Quindi, la regola generale è la libertà di iniziativa economica, ivi compresa e l’esercizio congiunto di più partite iva nello stesso locale. Tutt’al più la legge (e solo la legge, non dei regolamenti comunali) può individuare delle restrizioni ma solo su motivazioni forti e comunque devono essere casi specifici (tassativi) che si interpretano in senso restrittivo, cioè non si possono applicare ad altri casi analoghi ma diversi.
Nella realtà gli esempi di esercizio congiunto sono molti come ad esempio l’affidamento di reparto nel commercio al dettaglio; l’affitto di poltrona come ultimamente si sta verificando per l’attività di acconciatore; estetista e l’acconciatore che operano insieme nello stesso locale per dividere i costi; l’edicola dentro il supermercato; il reparto bar gestito da un terzo rispetto al reparto ristorante ubicati nella stessa unità locale, ecc.
Quindi, nel rispetto ognuna delle regole abilitative di cui alla propria normativa di settore, niente vieta che 2, 3 o molte attività diverse operino nella stessa unità locale.

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