la ditta X presenta al Suap una Scia di subingresso in una sala VLT... secondo me tale segnalazione è irricevibile in quanto non dovuta, visto che le VLT competono alla Questura (art. 88 del Tulps) e non al Comune che si occupa unicamente delle sale di cui all'art. 86 del Tulps...
Semmai al Suap va presentata la Scia per la somministrazione svolta congiuntamente all'attività principale di sala gicohi.
E' corretto?Procedo tranquillamente con l'irricevibilità?
Dipende. Se si intende che con la scia vuole subentrare nella licenza 88 TULPS della Quetura la risposta è sicuramente no, non possono farlo. Trattasi infatti di licenza di p.s. rilasciata dalla Q. per le quali non vige com,e noto nè il regime della scia nè quello del silenzio-assenso.
Se è una sala "e" (ex art.9 c.1 lett "e" del DD AAMS 22.1.2010) ossia sala VLT ubicata all'interno di sala giochi c.d. tradizionale ex art.86 TULPS ("[i]sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori[/i]"), con la scia, ammesso che il vs comune la accetti in tali casi, potrebbe al max "subentrare" nella "licenza" per sala giochi ex art.86 c.3 lett. c) TULPS ed anche nella eventuale somministrazione accessoria.
Ovviamente non potrà subentrare anche nella sala VLT soggetta alla licenza del Questore. In tal caso la licenza di p.s. va restituita per cesaszione dal precedente titolare alla Q. Il legale rappres. della nuova società dovrà richiedere nuova licenza per VLT a proprio nome (le licenze di p.s. sono infatti personali e non trasmissibili ex art.8 TULPS) ed attendere il rilascio della stessa.
Se invece si tratta di sala "a", "b", "c", "d" o "f" al max con la scia può subentrare nella eventuale somm.ne alimenti ma, come detto, certamente non nella relativa licenza del Questore.
Consiglio comunque di far prendere contatti con la locale Questura e di informarla direttamene della ricezione di tale scia per avviare le verifiche del caso ed evitare che il "subentrante" comincia l'attività senza avere la licenza del Questore.
Confermo quello che dice Roberto. La SCIA per sala VLT presentata al SUAP è improcedibile/irricevibile. Occorre che la questura verifichi in modo discrezionale se rilasciare la licenza al nuovo conduttore. La licenza ex art. 88 appartiene alla materia della "pubblica sicurezza" e come tale è esclusa dall'applicazione della SCIA (vedi art. 19 della legge n. 241/90). Al contrario l'art. 86 afferisce alla "polizia amministariva" e come tale può essere assoggettata a SCIA.
Ferme restande le competenze, in ottica del DPR 160/2010 anche i procedimenti della questura dovrebbero passare dal SUAP ma si è creata una prassi per la quale non ci passano.
Salve mi chiamo La rosa Giampiero mia moglie stà per aprire una agenzia CED (centro elaborazioni dati) con il gruppo Leaderbet che sarebbe un punto COM posso richiedere le slot machine con il modello che era in allegato da lei in un forum http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=11337.0 ?GIOCHI LECITI con articolo 86 come funziona grazie le lascio il mio recapito saluti 3484865107
riferimento id:14736Per quanto noto la soc. estera in questione non è allo stato titolare di valida concessione dell'AAMS per operare in Italia. L'AAMS pubblica sul proprio sito istituzionale l'elenco dei siti .com inibiti alla raccolta scommesse a distanza.
Sovente dietro la voce CED o CTD non c'è affatto "elaborazione o trasmissioen dati" ma si nasconde (neanche troppo) la raccolta scommesse vera e propria c.d. su "rete fisica" (proposte, soldi per le giocate, rilascio ricevute, pagamento vincite in denaro presso la sala etc.) a favore di allibratori stranieri per scelta non stabiliti in Italia e che asseriscono poter operare anche nel ns Paese in forza di titoli esteri rilasciati dalle Autorità di quel Paese.
Così non è. Anche perchè le autorizzazioni estere (che non sono comunque equipollenti alle nostre) di norma rilasciate a tali bookmaker sono valide per la raccolta "a distanza" e non su "rete fisica" e chi si presta a fare intermediazione per loro conto incorre nelle sanzioni penali ex art.4 L. 401/89 e s..m.i.
Quindi consiglio, prima di firmare, di leggere bene e nel dubbio chiedere alla Questura competente per territorio prima di vedersi rifiutare istanze di licenza 88 TULPS e/o peggio, di essere denunciati.