Data: 2013-07-26 11:42:54

Comunicazione piccoli spettacoli occasionali

Salve,
è pervenuta, tramite pec, una comunicazione di piccoli spettacoli musicali occasionali da parte di un gestore di esercizio di somministrazione. La stessa, da controlli formali, è risultata però irricevibile.
Il dilemma è che gli spettacoli previsti si sono regolarmente svolti (era un fine settimana).

1) Si deve comunque dichiarare l'irrecivibilità anche se gli spettacoli si sono già svolti?

2) Considerato che l'iiricevibilità ha effetto retroattivo: cosa rischia in questo caso il titolare? Sanzioni amministrative, procedure penali? Comunque, non gli è stato contestato nulla dagli organi di vigilanza...

riferimento id:14731

Data: 2013-07-26 12:08:57

Re:Comunicazione piccoli spettacoli occasionali


Salve,
è pervenuta, tramite pec, una comunicazione di piccoli spettacoli musicali occasionali da parte di un gestore di esercizio di somministrazione. La stessa, da controlli formali, è risultata però irricevibile.
Il dilemma è che gli spettacoli previsti si sono regolarmente svolti (era un fine settimana).

1) Si deve comunque dichiarare l'irrecivibilità anche se gli spettacoli si sono già svolti?

2) Considerato che l'iiricevibilità ha effetto retroattivo: cosa rischia in questo caso il titolare? Sanzioni amministrative, procedure penali? Comunque, non gli è stato contestato nulla dagli organi di vigilanza...
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Come sai i PICCOLI TRATTENIMENTI sono liberalizzati e quindi possono essere svolti senza scia.
Pertanto la dichiarazione di irricevibilità NON ha effetti. Quindi ti consiglio di dichiararla irricevibile sia per i vizi che hai riscontrato sia in quanto "SCIA NON DOVUTA".

riferimento id:14731

Data: 2013-07-30 07:53:27

Re:Comunicazione piccoli spettacoli occasionali

E dal punto di vista della normativa sull'impatto acustico come la mettiamo?

L'ARPA asserisce che il titolare di una attività, non essendo tecnico, deve 1) o presentare la scia firmandola congiuntamente ad un tecnico abilitato relativamente agli adempimenti previsti per l'impatto acustico
oppure 2) allegare alla scia una relazione di impatto acustico sempre frimata da tecnico abilitato.

Precedentemente nella comunicazione per piccoli trattenimenti occasionali questo aspetto veniva alla luce... ora, essendo attività liberalizzata, come devono comportarsi i Comuni per evitare il protrarsi di attività troppo "rumorose" ?

riferimento id:14731

Data: 2013-07-30 20:11:56

Re:Comunicazione piccoli spettacoli occasionali

E' giusto. Adesso gli intrattenimenti all'interno di locali di somministrazione di alimenti e bevande sono liberi ovvero non bisogna comunicare l'evento al comune.

Però c'è il discorso del rumore, ovvero se l'intrattenimento provoca rumore (musica etc.), bisogna produrre al comune un autocertificazione nella quale si autocertifica che non vengono superati i limiti consentiti. predetta autocertificazione, asserisce l'ARPA lazio che bisogna essere firmata non solo dal richiedente ma anche da un tecnico abilitato esperto in acustica.
Invece se poi, devono essere superati i limiti, allora il discorso cambia, l'interessato deve chiedere un autorizzazione in deroga 30 giorni prima dell'evento.

Bisogna solo capire che se il gestore dell'attività di intrattenimento non presenta l'autocertificazione, quali sanzioni si applicano????

riferimento id:14731

Data: 2013-07-30 20:21:41

Re:Comunicazione piccoli spettacoli occasionali


E dal punto di vista della normativa sull'impatto acustico come la mettiamo?

L'ARPA asserisce che il titolare di una attività, non essendo tecnico, deve 1) o presentare la scia firmandola congiuntamente ad un tecnico abilitato relativamente agli adempimenti previsti per l'impatto acustico
oppure 2) allegare alla scia una relazione di impatto acustico sempre frimata da tecnico abilitato.

Precedentemente nella comunicazione per piccoli trattenimenti occasionali questo aspetto veniva alla luce... ora, essendo attività liberalizzata, come devono comportarsi i Comuni per evitare il protrarsi di attività troppo "rumorose" ?
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Il DPR 227/2011 ha modificato la disciplina semplificando le procedure e prevedendo l'autocertificazione a FIRMA DELL'INTERESSATO.
La firma del tecnico abilitato è prescritta solo per il superamento dei limiti (deroga).
Vedi gli approfondimenti:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=10723.msg20638#msg20638
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=4633.msg10186#msg10186
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=6670.msg13466#msg13466

ARPA Lazio non può pretendere un aggravamento del procedimento.

riferimento id:14731

Data: 2013-07-31 17:21:05

Re:Comunicazione piccoli spettacoli occasionali

Sono d'accordissimo.
Ma se l'interessato non presenta alcuna autocertificazione,
in caso di controllo delle forze di polizia, cosa si fà?
Quale sanzione si applica??

e nel caso in cui è evidente che il rumore provocato dalla musica è eccessivo perchè si propaga all'esterno del locale per esempio?

Quando poi deve essere obbligatoria la presentazione della relazione d'impatto acustico??

riferimento id:14731

Data: 2013-07-31 20:19:47

Re:Comunicazione piccoli spettacoli occasionali


Sono d'accordissimo.
Ma se l'interessato non presenta alcuna autocertificazione,
in caso di controllo delle forze di polizia, cosa si fà?
Quale sanzione si applica??

e nel caso in cui è evidente che il rumore provocato dalla musica è eccessivo perchè si propaga all'esterno del locale per esempio?

Quando poi deve essere obbligatoria la presentazione della relazione d'impatto acustico??
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Occorrono alcuni chiarimenti:
1) l'omessa presentazione della VIAC determina l'applicazione delle sanzioni della legge 447/1995 (sanzioni pecuniarie e non interdittive)
2) il fatto che il rumore "si propaga all'esterno del locale" è FISIOLOGICO, direi NATURALE (anche la voce umana si propaga all'esterno). Il problema è capire se: a) si superano i limiti acustici (e non lo si accerta ad occhio ma con strumenti idonei); b) si disturba la quiete pubblica
3) se vi sono accertamenti univoci e concordanti (di cui almeno 1 con strumenti di rilevazione idonei) si potrà adottare una ordinanza sindacale sempre ai sensi della legge 447/1995 per: a) ridurre l'orario; b) far cessare l'attività per un determinato periodo; c) prescrivere eventuali misure di contenimento

Insomma:
CONSIGLIO di raccogliere vari elementi probatori e chiedere a ARPA LAZIO un accertamento fonometrico.
Ottenuto questi elementi informativi si potrà procedere.

Alcuni spunti:
http://www.ambientediritto.it/Giurisprudenza/RUMORE.htm
http://www.ambienterosa.net/articoli/2013/38.pdf
http://www.reteambiente.it/news/16300/ordinanza-contenimento-rumore-puo-emanarla-solo-i/

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