nel ns. comune c'è un posteggio libero attualmente occupato da uno stesso spuntista il quale ha accumulato ormai il maggior n. di presenze. questo spuntista ha deciso di vendere la sua azienda e il notaio sostiene che l'acquirente abbia titolo ad esercitare in quello stesso posteggio in quanto con il trasferimento dell'azienda si trasferisce tutto ciò che riguarda la stessa, pertanto anche le presenze del vecchio titolare...e seppure il posteggio venisse messo a bando se lo aggiudicherebbe lui...mi pare una cosa insensata
riferimento id:14727Può esercitare ma sempre come spuntista, deve andare tutti i giorni di mercato previsti dal regolamento comunale all'ora stabilita per la spunta perchè se non è presente lo spazio va assegnato ad altro operatore. E comunque, se parliamo di posteggio fisso da assegnare con relativa concessione di suolo pubblico, indipendentemente dalle presenze maturate in qualità di spuntista da parte dell'operatore, il bando per l'assegnazione dei posteggi fissi ( sia nelle aree di mercato che per i posteggi fuori mercato) va SEMPRE FATTO, non ci sono scorciatoie. Se operi in Sardegna la previsione la trovi nell'art.6, comma 2 dell'allegato alle direttive e criteri di attuazione per il commercio su aree pubbliche. A maggior ragione, con il D.lgs n.59/2010 di attuazione della direttiva Bolkestein, che all'articolo 16 prevede una procedura di selezione tra diversi candidati, non si può prescindere dal bando di gara.
riferimento id:14727si ok come spuntista ma concorre con gli altri mentre loro sostengono che l'assegnazione, seppur giornaliera, spetta all'acquirente in quanto "eredita" il fatto che quell'azienda abbia il maggior numero di presenze!...a mio parere le presenze ripartirebbero da zero cioè non si trasferiscono ad altro soggetto con il trasferimento dell'azienda..seppur legato all'azienda non si tratta di un requisito maturato a livello soggettivo?
riferimento id:14727Ah, ho capito, in tal caso il documento unitario di attuazione dell'intesa per il commercio su aree pubbliche del 24 gennaio 2013 parla di questo aspetto e si riferisce al maggior numero di presenze del soggetto che ha partecipato alla spunta, cumulate con quelle dell’eventuale dante causa, indipendentemente dall’effettivo utilizzo del posteggio, quindi, anche se l'intesa non costitisce di per sè fonte del diritto, penso possano essere riconosciute come valide
riferimento id:14727in sostanza il dante causa si vende le presenze accumulate dunque! Assurdo...anche xkè chi acquista solitamente cambia tipologia di prodotti seppur rimanendo nello stesso settore
riferimento id:14727