Data: 2013-07-25 16:02:45

Urbanistica.Legittimità diniego di autorizzazione all’installazione di una inseg

Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3028, del 3 giugno 2013
Urbanistica.Legittimità diniego di autorizzazione all’installazione di una insegna pubblicitaria e ordine di rimozione della stessa. Limitazione perseguimento imprenditoriale.

E’ legittimo il diniego di autorizzazione e l’ordinanza di rimozione di una insegna nel caso in cui la motivazione è basata, oltre che su ragioni di estetica, anche sulle caratteristiche dell’insegna a cassonetto e sulle sue eccessive dimensioni. Infatti, quando il contrasto di una struttura con l’estetica urbana è evidente, per le sue dimensioni e caratteristiche, in base a dati di comune esperienza, non sono necessarie particolari motivazioni circa le ragioni che inducono a ritenerlo sussistente. Quanto al contrasto con i principi di iniziativa privata e libertà di impresa, essi sono recessivi rispetto agli interessi pubblici che l’ordinamento tutela subordinando inderogabilmente la possibilità di erigere una insegna luminosa alla previa autorizzazione amministrativa dei competenti organi comunali. Il perseguimento imprenditoriale dello scopo pubblicitario in relazione al quale è rilasciabile l'autorizzazione può essere infatti limitato dal perseguimento di preminenti interessi pubblici salvaguardati “ex lege”, in sintonia con l'art. 41, comma 2, della Costituzione, secondo il quale, anche se l'iniziativa economica privata è libera, essa non può svolgersi in contrasto con l'utilità sociale o in modo da recare danno alla sicurezza. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/9452-urbanisticalegittimita-diniego-di-autorizzazione-allinstallazione-di-una-insegna-pubblicitaria-e-ordine-di-rimozione-della-stessa-limitazione-perseguimento-imprenditoriale.html

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