Data: 2013-07-24 12:03:56

Sospensione dell'attività di una RTA

Biongiorno.
In data 11 luglio, abbiamo ricevuto una SCIA per inizio attività di una RTA.
Successivamente, l'ufficio edilizia del Comune ci ha comunicato la sospensione dell'abitabilità/agibilità dei locali per mancanza di requisiti indispensabili affinchè la struttura possa ritenersi abitabile. L'abitabilità/agibilità decorrerà nuovamente dalla data in cui la stessa risulterà completa della documentazione richiesta.
Il nostro ufficio deve pertanto, conseguentemente,  predisporre la sospensione dell'attività.
La legge regionale 42/2000 parla, all'art. 41, delle casistiche in cui ricorre la cessazione, ma non mi sembra che contempli le modalità per la sospensione. Come posso impostare l'atto? Semplicemente facendo riferimento al fatto che non sono rispettati i requisiti sull'abitabilità dei locali e che pertanto si sopende l'attività sino all'adeguamento di quanto richiesto?
In attesa di una risposta, vi ringrazio per l'aiuto.
Saluti.

Lorella Zanaboni

riferimento id:14673

Data: 2013-07-25 09:56:39

Re:Sospensione dell'attività di una RTA


Biongiorno.
In data 11 luglio, abbiamo ricevuto una SCIA per inizio attività di una RTA.
Successivamente, l'ufficio edilizia del Comune ci ha comunicato la sospensione dell'abitabilità/agibilità dei locali per mancanza di requisiti indispensabili affinchè la struttura possa ritenersi abitabile. L'abitabilità/agibilità decorrerà nuovamente dalla data in cui la stessa risulterà completa della documentazione richiesta.
Il nostro ufficio deve pertanto, conseguentemente,  predisporre la sospensione dell'attività.
La legge regionale 42/2000 parla, all'art. 41, delle casistiche in cui ricorre la cessazione, ma non mi sembra che contempli le modalità per la sospensione. Come posso impostare l'atto? Semplicemente facendo riferimento al fatto che non sono rispettati i requisiti sull'abitabilità dei locali e che pertanto si sopende l'attività sino all'adeguamento di quanto richiesto?
In attesa di una risposta, vi ringrazio per l'aiuto.
Saluti.

Lorella Zanaboni
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Ciao,
in questi casi occorre tener distinti i profili edilizi relativi all'agibilità rispetto alle conseguenze amministrative (licenza amministrativa)

EDILIZIA
Spetta all'ufficio tecnico adottare eventuali provvedimenti, anche proponendo al Sindaco l'adozione di ordinanza contingibile ed urgente, qualora si accerti che il difetto dell'agibilità possa determinare pericolo per gli utilizzatori dell'immobile.

AMMINISTRATIVA
Per le attività ricettive trovano applicazione gli articoli 17 bis e seguenti del TULPS.
In particolare l'art. 17 ter prevede che l'autorità competente sul titolo principale (il SUAP in questo caso) possa adottare ordinanza di sospensione differita qualora vi sia violazione delle prescrizioni del titolo autorizzativo.
Ti riporto la norma che è abbastanza chiara.
Tuttavia nel caso di specie A MIO AVVISO non siamo in condizione di applicare il 17ter in quanto non si ha violazione dell'autorizzazione amministrativa (SCIA), la quale non è subordinata ai requisiti di agibilità o edilizi in generale.
Quindi l'eventuale scia presentata continua ad essere formalmente valida ed efficace, fermo restando che l'uso dell'immobile privo di agibilità può esporre a:
1) sanzione pecuniaria
2) ordinanza dirigenziale (ufficio tecnico) di inagibilità
3) ordinanza sindacale contingibile ed urgente

COMMENTO
Siamo tuttavia in un caso limite per cui, senza andare troppo per il sottile, il SUAP potrebbe adottare l'ordinanza di sospensione dell'art. 17 ter sulla base della documentazione trasmessa dall'ufficio tecnico. In questo caso ricorda che non puoi sospendere subito ma sospenderai decorsi 30 giorni se l'interessato non si è conformato.

***************

R.D. 18-6-1931 n. 773
Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 26 giugno 1931, n. 146.
(commento di giurisprudenza)

Art. 17-ter (37)

Quando è accertata una violazione prevista dall'art. 17-bis, commi 1 e 2, e dall'art. 221-bis il pubblico ufficiale che vi ha proceduto, fermo restando l'obbligo del rapporto previsto dall'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, ne riferisce per iscritto, senza ritardo, all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, o qualora il fatto non concerna attività soggette ad autorizzazione, al questore.
Nei casi in cui è avvenuta la contestazione immediata della violazione, è sufficiente, ai fini del comma 1, la trasmissione del relativo verbale. Copia del verbale o del rapporto è consegnata o notificata all'interessato (38) .
Entro cinque giorni dalla ricezione della comunicazione del pubblico ufficiale, l'autorità di cui al comma 1 ordina, con provvedimento motivato, la cessazione dell'attività condotta con difetto di autorizzazione ovvero, in caso di violazione delle prescrizioni, la sospensione dell'attività autorizzata per il tempo occorrente ad uniformarsi alle prescrizioni violate e comunque per un periodo non superiore a tre mesi. Fermo restando quanto previsto al comma 4 e salvo che la violazione riguardi prescrizioni a tutela della pubblica incolumità o dell'igiene, l'ordine di sospensione è disposto trascorsi trenta giorni dalla data di violazione. Non si dà comunque luogo all'esecuzione dell'ordine di sospensione qualora l'interessato dimostri di aver sanato le violazioni ovvero di aver avviato le relative procedure amministrative. (39)
Quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 100, la cessazione dell'attività non autorizzata è ordinata immediatamente dal questore.
Chiunque non osserva i provvedimenti previsti dai commi 3 e 4, legalmente dati dall'autorità, è punito ai sensi dell'art. 650 del codice penale.
(37)  Articolo aggiunto dall'art. 3, D.Lgs. 13 luglio 1994, n. 480.

(38)  Comma così modificato dall'art. 11, comma 1, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203.

(39)  Comma così sostituito dall'art. 11, comma 2, D.L. 29 marzo 1995, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla L. 30 maggio 1995, n. 203 e, successivamente, dall'art. 9, comma 5, L. 29 marzo 2001, n. 135.

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