Buongiorno,
Vorrei sapere se devo comunicare i dati del conduttore in caso di locazione turistica di due settimane al commissariato di zona con la cessione immobile o in forma telematica con la schedina alloggiati oppure se non devo comunicare nulla.
La normativa in materia e' un po' contraddittoria e non si capisce se è' applicabile anche ai soggetti come me non imprenditori. Grazie.
Buongiorno,
Vorrei sapere se devo comunicare i dati del conduttore in caso di locazione turistica di due settimane al commissariato di zona con la cessione immobile o in forma telematica con la schedina alloggiati oppure se non devo comunicare nulla.
La normativa in materia e' un po' contraddittoria e non si capisce se è' applicabile anche ai soggetti come me non imprenditori. Grazie.
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1) non schedina alloggiati in quanto non si tratta di attività ricettiva
2) sì comunicazione al commissariato se:
a) si ospita cittadino extracomunitario anche per 1 giorno
b) o un comunitario per più di 30 giorni
http://www.commissariatodips.it/contents/licenze/comunicazioni/modulo_cessione_fabbricato.pdf
Mi intrometto in questo post per avere un chiarimento.
Simone, nella sua risposta, scrive che la schedina alloggiati è dovuta, a parte il caso in cui l'ospite sia extracomunitario (e ciò perché così prevede la Bossi-Fini, se non erro), anche qualora l'ospite sia comunitario e la locazione turistica superi i 30 giorni.
In tal caso, l'obbligo dell'invio telematico della schedina alloggiati viene sostituito dalla consegna della "comunicazione di cessione di fabbricato".
Mi risulta tuttavia che recentemente la normativa del 1978 (D.L. 59, art.12) sia stata modificata nel senso dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.".
Mi intrometto in questo post per avere un chiarimento.
Simone, nella sua risposta, scrive che la schedina alloggiati è dovuta, a parte il caso in cui l'ospite sia extracomunitario (e ciò perché così prevede la Bossi-Fini, se non erro), anche qualora l'ospite sia comunitario e la locazione turistica superi i 30 giorni.
In tal caso, l'obbligo dell'invio telematico della schedina alloggiati viene sostituito dalla consegna della "comunicazione di cessione di fabbricato".
Mi risulta tuttavia che recentemente la normativa del 1978 (D.L. 59, art.12) sia stata modificata nel senso dal D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106, che ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.".
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Precisazioni:
1) NO SCHEDINA ALLOGGIATI, ma comunicazione di cessione di fabbricato nei casi indicati
2) trattandosi di locazione breve escludo la registrazione del contratto (non dovuta per contratti inferiori ai 30 gg)
ovviamente nel caso di durata superiore vale quanto da te indicato.
P.S.
Colgo l'occasione per segnalare questo servizio:
http://www.agenziaentrate.gov.it/wps/content/Nsilib/Nsi/Home/CosaDeviFare/Registrare/Contratto+di+locazione/Compilazione+e+invio+via+web/Locazioni+web/
E questo approfondimento
http://www.50epiu.it/DesktopModules/DnnForge%20-%20NewsArticles/Print.aspx?tabid=63&tabmoduleid=73&articleId=1011&moduleId=384&PortalID=0
Grazie per la risposta chiara ed esauriente . Domenico Foffo.
riferimento id:14664TASSA DI SOGGIORNO - accordo fra Comune e AIRBNB per riscossione anche per LOCAZIONI TURISTICHE (gennaio 2016)
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http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=31720.0