Considerato che alcuni colleghi ed alcuni Operatori di Vigilanza sostengono che , a seguito di entrata in vigore della Legge Regionale Toscana n. 52/2012, al fine di esercitare il Commercio in oggetto, occorre presentare una SCIA di inizio attività in ciascun comune ove si intenda esercitare vorrei sapere se questa interpretazione è giusta o se debba ritenersi ancora valida la disposizione che obbliga a presentare SCIA di inizio al Comune di residenza e la validità della stessa si intende estesa ad altri comuni.
Grazie per l' attenzione.
Marino
Considerato che alcuni colleghi ed alcuni Operatori di Vigilanza sostengono che , a seguito di entrata in vigore della Legge Regionale Toscana n. 52/2012, al fine di esercitare il Commercio in oggetto, occorre presentare una SCIA di inizio attività in ciascun comune ove si intenda esercitare vorrei sapere se questa interpretazione è giusta o se debba ritenersi ancora valida la disposizione che obbliga a presentare SCIA di inizio al Comune di residenza e la validità della stessa si intende estesa ad altri comuni.
Grazie per l' attenzione.
Marino
[/quote]
NESSUNA DELLE DUE.
La normativa vigente, frutto dell'entrata in vigore del Dlgs 59/2010 a cui la Regione si è adeguata dispone che la SCIA PER ITINERANTE la si presenta UNA SOLA VOLTA in tutta Europa nel Comune in un qualunque Comune europero (per quel che ci interessa italiano) e con essa si lavora in tuta Europa A PRESCINDERE da residenza, sede legale o altro.
Quindi TIZIO, residente a Roma, con deposito a Firenze può presentare SCIA a Bergamo e lavorare a Palermo.
I vigili di Palermo devono solo verificare che abbia un titolo idoneo.
Se poi Tizio da Palermo di sposta a Ancona, ad Ancona i vigili devono verificare che abbia un titolo idoneo, SENZA pretendere altra scia