Salve,
il gestore di un circolo privato con somministrazione di alimenti e bevande, vuole organizzare una serata a tema con cena e gruppo musicale a seguire con balli di gruppo.
Organizzerà la serata danzante all'esterno del circolo in una resede privata senza utilizzo di palco e la somministrazione la farà sia esterna (sempre nell’area privata) che interna ai locali. Ai fini dell'autorizzazione in deroga ai rumori non deve presentare niente se la manifestazione è sotto ai 3 giorni? autocertificazione oppure valutazione impatto acustico?
Chiede se può far accedere anche i non soci del circolo…il Comune è tenuto a rilasciare autorizzazione in riferimento ai soci/non soci?
Grazie...alla prossima.
Premetto che l’acustica rappresenta un terreno giuridico in cui le amministrazioni comunali hanno preso le strade più disparate.
Colgo l'occasione per fare un sunto.
La fattispecie delle 3 serate è una condizione che si trova nella delibera del consiglio regionale della Toscana n. 77/2000, rubricata: [i]definizione dei criteri e degli indirizzi della pianificazione degli enti locali ai sensi dell’art. 2 della LR n. 89/98 “Norme in materia di inquinamento acustico"[/i].
L’amministrazione comunale dovrebbe aver recepito detti criteri nella regolamentazione locale.
La delibera prevede che in caso di deroga semplificata per manifestazioni al di fuori delle aree destinate allo spettacolo, se le manifestazioni hanno durata superiore a 3 giorni, occorre:
- una relazione che attesti tutti gli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo redatta da un tecnico competente ai sensi dell’art. 16 della LR 89/98;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell’area dell’intervento con l’identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati.
La deroga semplificata è quella che ha come limite di orario fino alle ore 24.00 e come valori massimi in dB:
- 70 dB dalle ore 10.00 alle ore 22.00;
- 60 dB dalle ore 22.00 alle ore 24.00.
In pratica l’amministrazione dovrebbe aver previsto una modulistica per questa fattispecie. L’amministrazione verificherà la dichiarazione sostitutiva e il rispetto del contingente numerico delle 30 serate all’anno nella stessa zona (ancora ai sensi della stessa delibera di consiglio).
Detto questo, è bene tener presente che nel 2011 è stato adottato il DPR 227/2011 [i]“Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”[/i]
Questa norma prevede, all’art. 4, che [u]sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447 (documentazione di impatto acustico), le attività a bassa rumorosità elencate nell'Allegato B (fra cui bar ecc.), fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali. In tali casi è fatto obbligo di predisporre adeguata documentazione di previsione di impatto acustico ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della legge 26 ottobre 1995, n. 447. [b]Resta ferma la facoltà di fare ricorso alla dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui all'articolo 8, comma 5, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, ove non vengano superati i limiti di emissione di rumore di cui al comma 2[/b] [/u](cioè i limiti comunali che poi sono quelli del DPCM 14/11/97).
Detto questo, se non vengono superati i limiti di zona basta una dichiarazione sostitutiva ai sensi del DPR 227/2011 con la quale si dichiara di usare amplificazione ma di non avere bisogno di deroghe dato NON c’è il superamento dei limiti.
Se si superano i limiti ma è possibile restare nella deroga semplificata allora vale tutto quello che ho detto prima.
Non prendo in considerazione il caso della deroga non semplificata.
Per gli altri aspetti ti dico che il circolo può organizzare eventi anche ai non soci per raccolta fondi ecc.
In questo caso dovranno sentire il commercialista per gli aspetti fiscali circa le entrate non provenienti dai soci in ambito di attività commerciale temporanea (cosa che non ci interessa) e dovranno presentare le pratiche per avvio somministrazione temporanea e/o pubblico spettacolo dato che si rivolgono ad un pubblico generico.
Grazie per la chiarezza della questione!
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