Data: 2013-07-22 09:03:57

aree destinate a spettacolo temporaneo

Buongiorno, ho una questione da interpretare...
Il nostro comune ha un proprio piano comunale di calssificazione acustica in cui sono individuate le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile, all'aperto.
Non ha, invece, un proprio regolamento per le manifestazioni temporanee, feste e sagre (con indicazione degli orari e dei limiti delle emissioni acustiche).
In una di tali aree, previste per manifestazioni temporanee, si dovrà tenere una festa per cui gli organizzatori richiedono una autorizzazione per spettacolo musicale "live".
A questo punto, come da prassi, io gli ho illustrato la documentazione che dovranno fornire per l'autorizzazione di P.S. fra cui anche la "comunicazione di attività rumorosa temporanea" rientrante nella deroga semplificata di cui al DCR 77/2000, nella quale gli si fà comunicare: [i]il rispetto dei limiti di 70dB dalle ore 10 alle ore 22 e 60 dB dalle ore 22 alle ore 24, come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati.......[/i]
Il problema sorge però perchè uno degli organizzatori si è rivolto ad un professionista il quale ha fatto lui presente che i limiti di cui sopra sono impossibili da rispettare perchè per un corcerto live minimo sono richiesti 90-100 dB..
Ma a questo punto che cosa è possibile fare perchè gli stessi possano tranquillamente (senza incorrere in sanzioni) organizzare il loro concerto?
Fra l'altro è una festa che oramai si ripete da anni ma adesso, ventilata l'ipotesi da parte di gestori di alberghi che non gradiscono la festa di "denunciare", gli organizzatori hanno approfondito la questione delle emissioni acustiche appurando che senz'altro non saranno in regola....
Quindi? In che modo il Comune può "aiutarli"?
Perdonami ma non mi intendo per nulla di acustica..
Grazie mille (è abbastanza urgente la risposta)..
Fulvia

riferimento id:14650

Data: 2013-07-23 07:45:02

Re:aree destinate a spettacolo temporaneo


Buongiorno, ho una questione da interpretare...
Il nostro comune ha un proprio piano comunale di calssificazione acustica in cui sono individuate le aree da destinarsi a spettacolo a carattere temporaneo, mobile, all'aperto.
Non ha, invece, un proprio regolamento per le manifestazioni temporanee, feste e sagre (con indicazione degli orari e dei limiti delle emissioni acustiche).
In una di tali aree, previste per manifestazioni temporanee, si dovrà tenere una festa per cui gli organizzatori richiedono una autorizzazione per spettacolo musicale "live".
A questo punto, come da prassi, io gli ho illustrato la documentazione che dovranno fornire per l'autorizzazione di P.S. fra cui anche la "comunicazione di attività rumorosa temporanea" rientrante nella deroga semplificata di cui al DCR 77/2000, nella quale gli si fà comunicare: [i]il rispetto dei limiti di 70dB dalle ore 10 alle ore 22 e 60 dB dalle ore 22 alle ore 24, come limite di immissione dell'attività nel suo complesso misurato in facciata ai recettori più disturbati.......[/i]
Il problema sorge però perchè uno degli organizzatori si è rivolto ad un professionista il quale ha fatto lui presente che i limiti di cui sopra sono impossibili da rispettare perchè per un corcerto live minimo sono richiesti 90-100 dB..
Ma a questo punto che cosa è possibile fare perchè gli stessi possano tranquillamente (senza incorrere in sanzioni) organizzare il loro concerto?
Fra l'altro è una festa che oramai si ripete da anni ma adesso, ventilata l'ipotesi da parte di gestori di alberghi che non gradiscono la festa di "denunciare", gli organizzatori hanno approfondito la questione delle emissioni acustiche appurando che senz'altro non saranno in regola....
Quindi? In che modo il Comune può "aiutarli"?
Perdonami ma non mi intendo per nulla di acustica..
Grazie mille (è abbastanza urgente la risposta)..
Fulvia
[/quote]

Premesso che è tecnicamente impossibile definire a priori i livelli differenziali relativi alle attività rumorose, anche se per esperienza sono stimabili.
Il punto è che NON ESISTONO SOLUZIONI (ed è il motivo per cui tutte le estati nascono contenziosi, problemi, rotture di scatole ecc....).
Se l'interessato vuole fare la festa deve fare la dichiarazione .... se rispetta i limiti bene .... se non li rispetta può incorrere in sanzioni.

NON CI SONO ALTERNATIVE se non tenere molto bassi i volumi, quantomeno nelle ore più tarde.

riferimento id:14650

Data: 2013-07-23 11:19:55

Re:aree destinate a spettacolo temporaneo

Ricorrere alla deroga non semplificata no??????
Presentano richiesta di autorizzazione in deroga al comune con allegata tutta la documentazione indicata nella Deliberazione CR 77/2000 ed il comune la invia alla Asl per il prescritto parere. Dopodichè il comune autorizza lo spettacolo alle prescrizioni e condizioni indicate nel parere rilasciato dalla Asl.
Il comune è a posto e gli organizzatori pure  ;D
;)

riferimento id:14650

Data: 2013-07-27 09:03:35

Re:aree destinate a spettacolo temporaneo

Faccio seguito a quello che dice Mirta e faccio il sunto a uso di tutti. Il comune può autorizzare ma deve valutare se è opportuno farlo. Ha completa discrezionalità.

[i][b]Legge n. 447/1995 - Art. 6 (Competenze dei comuni)[/b]
Sono di competenza dei comuni, secondo le leggi statali e regionali e i rispettivi statuti:
(...)
h) l'autorizzazione, anche in deroga ai valori limite di cui all'articolo 2, comma 3, per lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e per spettacoli a carattere temporaneo ovvero mobile, nel rispetto delle prescrizioni indicate dal comune stesso.[/i]

In regione Toscana, per adesso, si applica (vedi anche LR 89/98) la [b]DCR n. 77/2000[/b] che dispone:

[i]Allegato1 - parte 3
n. 3. Autorizzazioni comunali in deroga ai limiti di emissione
3.1 Criteri generali[/i]
[i]a) Il Comune può, autorizzare deroghe temporanee ai limiti di rumorosità definiti dalla legge n. 447/1995 e suoi provvedimenti attuativi, [b]qualora lo richiedano particolari esigenze locali o ragioni di pubblica utilità[/b]. Il provvedimento autorizzatorio del comune deve comunque prescrivere le misure necessarie a ridurre al minimo le molestie a terzi e i limiti temporali e spaziali di validità della deroga.
b) Qualora i provvedimenti di deroga non rientrino nelle tipologie previste dal successivo paragrafo 3.2 (ndr. deroga semplificata), il Comune deve acquisire parere della ASL competente prima di rilasciare il provvedimento autorizzatorio. [/i]

[i]3.3 Attività temporanee o manifestazioni che non rientrano in nessuno dei casi precedenti
Per le attività che non abbiano i requisiti per una deroga di tipo semplificato o che non prevedano di rispettarne le condizioni la richiesta di autorizzazione deve contenere una relazione descrittiva dell'attività che si intende svolgere, redatta da tecnico competente ai sensi dell'art. 16 L.R. n. 89/1998 che contenga:
- un elenco degli accorgimenti tecnici e procedurali che saranno adottati per la limitazione del disturbo e la descrizione delle modalità di realizzazione;
- una pianta dettagliata e aggiornata dell'area dell'Intervento con l'identificazione degli edifici di civile abitazione potenzialmente disturbati;
- per i cantieri una relazione che attesti l'eventuale conformità a norme nazionali e comunitarie di limitazione delle emissioni sonore; nonché un elenco dei livelli di emissione sonora delle macchine che si intende di utilizzare e per le quali la normativa nazionale prevede l'obbligo di certificazione acustica (D.M. n. 588/1987, D.Lgs. n. 135/1992 e D.Lgs. n. 137/1992).
La relazione dovrà definire:
- la durata della manifestazione o del cantiere;
- l'eventuale articolazione temporale e durata delle varie attività della manifestazione o del cantiere;
- limiti richiesti e la loro motivazione, per ognuna delle attività diverse previste.
[/i]

riferimento id:14650
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