Slot. Nuovo decreto sul contingentamento: maglie più larghe ma non su controlli e sicurezza
(Jamma) Previsto dalla Legge di Stabilità e da tempo atteso dagli operatori del settore, è in fase di pubblicazione il nuovo decreto direttoriale di AAMS recante la disciplina relativa al contingentamento degli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S.. Si tratta di un provvedimento che modifica ledisposizioni in vigore alla lunghe della mutata situazione di mercato oltre che della necessità di correggere le criticità emerse dall'adozione delle disposizioni vigenti.
Oggi l'incontro a Roma presso la sede di Aams tra il dirigente dell'Ufficio 12 Apparecchi da intrattenimento Davide Diamare, i rappresentanti del comparto e quelli degli esercenti.
Nei giorni scorsi concessionari di rete e associazioni dei gestori hanno stilato distinti documenti nei quali vengono indicati le questioni che, a loro avviso, meritano di essere affrontate.
Tra i contenuti del decreto, che è stato illustrato solo nel corso della riunione odierna, è previsto ci sia un chiarimento in merito alla esatta definizione dello spazio dedicato alla somministrazione per il calcolo del rapporto area/numero di apparecchi.
Alcuni concessionari, secondo indiscrezioni, hanno sollecitato l'abrogazione dell'obbligo di installare apparecchi di puro intrattenimento a completamento dell'offerta di soli apparecchi da intrattenimento.
Una delle proposte sulla quale pare ci sia già condivisione quella di modificare il rapporto superficie locale/ numero delle slot allo scopo di consentire l'installazione di un maggior numero di apparecchi. A beneficiarne i bar che potranno installare fino a quattro slot per complessivi 100 mq.
Chiarimenti anche in materia di responsabilità in caso di violazione delle disposizioni.
Cosa prevede la norma attualmente in vigore ( fino all'adozione del nuovo provvedimento):
- bar e circoli con somministrazione di sole bevande: 1 apparecchio di cui al comma 6 dell’art. 110 del TULPS ogni 15 mq di superficie destinata alla somministrazione. Fino a 50 mq di superficie il numero dei giochi non può essere superiore a 2, elevabile di 1 unità per ogni ulteriore 50 mq, fino ad numero massimo di 4;(1) (2) (5)
- ristoranti, circoli con somministrazione soli pasti e esercizi commerciali : 1 apparecchio di cui al comma 6 dell’art. 110
del TUPLS ogni 30 mq di superficie destinata alla somministrazione. Fino a 100 mq il numero dei giochi non può essere superiore a 2 elevabile di 1 unità ogni ulteriori 100 mq, fino ad un numero massimo di 4; (1) (2) (5)
- stabilimenti balneari: 1 apparecchio di cui al comma 6 ogni dell’art. 110 del TULPS 1000 mq di superficie di concessione demaniale. Fino a 2500 mq di superficie il numero non può essere superiore a 2 elevabile di 1
unità per ogni ulteriore 2500 mq, fino ad un numero massimo di 4; (1) (2) (5)
- alberghi ed esercizi assimilabili: 1 apparecchio di cui al comma 6 dell’art. 110 del TULPS ogni 20 camere.
Fino a 100 camere il numero non può essere superiore a 4, elevabile di 1 unità ogni ulteriore 100 camere. Fino ad un numero massimo di 6; (1) (4) (5)
- esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi, titolari di autorizzazione ai sensi dell’art. 88 del TULPS : 1 apparecchio del comma 6 dell’art.
110 del TULPS ogni 15 mq di superficie. Fino a 50 mq di superficie del locale il numero non può essere superiore a 2, elevabile di 1 unità per ogni ulteriore 50 mq, fino ad un massimo di 4; (1) (2) (5).
- agenzie di raccolta delle scommesse ed altri punti di vendita (agenzie ippiche e simili) aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici : 1 apparecchio di cui ai commi 6 o 7 del TULPS ogni 5 mq dell’area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l’area di vendita
sia inferiore a 40 metri quadrati è comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi;(5) (4)
- sale bingo è installabile un apparecchio di cui ai commi 6 o 7 dell’art. 110 del TULPS ogni 20 metri quadrati dell’area di vendita, fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l’area di vendita sia inferiore a 600
mq. è possibile comunque installare fino a 30 apparecchi; (5) (6) (4)
- “sale pubbliche da gioco” è installabile 1 apparecchio di cui al comma 6 o 7 del TULPS ogni 5 mq dell’area di vendita(3) (5) (4)(1)
intendendo per tali sia esercizi adibiti esclusivamente a tale attività, sia locali facenti parte di altre attività ma allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed
intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici, oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali ad esempio, bigliardi, bigliardini, flipper o juke-box.
NOTE
(1) In questi esercizi deve essere presente almeno un altro gioco diverso da quelli previsti all’art. 110 commi 6 del TULPS.
(2) In questi esercizi gli apparecchi o congegni di cui all’art. 110 commi 6 del TULPS devono essere debitamente distanziati (a seconda delle dimensioni del locale).
(3) Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all’art.110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco comunque non può superare il doppio del numero di apparecchi da trattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.
(4) I giochi di cui all’art. 110 commi 6 debbono essere posti in spazi appositamente dedicati.
(5) l’ingresso e la permanenza nelle aree nelle quali vi sono giochi che consentono vincite di denaro è vietato l’ingresso ai minori di anni 18. Il punto vendita è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.
(6) gli apparecchi da trattenimento sono collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco.
- Nei suddetti esercizi qualora la superficie del locale sia inferiore a quella prevista per l’installazione di 1 gioco potrà essere installato ugualmente un solo gioco.
- In caso di attività inerenti lo stesso locale si applicano i limiti numerici previsti per l’attività prevalente.
- Gli apparecchi di cui ai commi 6 dell’art. 110 del TULPS non possono essere installati negli esercizi che si trovino all’interno di ospedali, luoghi di cura, scuole, pertinenze di luoghi di culto.
- In nessun caso è consentita l’installazione degli apparecchi all’esterno dei locali o delle aree oggetto dell’autorizzazione.
http://www.jamma.it/news.php?extend.28272.2
ntanto vorrei porLe un quesito in materia di TULPS
Premesso che la nuova disciplina del contingentamento deli gli apparecchi di cui all'art.110 co 6 (SLOT-VLT) è il decreto Direttoriale del 2011 e che invece gli apparecchi ex art. 110 co7 e AM restano disciplinati dai D.D. del 2003 e del 2007, temo che la previsione del d.d. 2007 art. 2 co 3 seconda parte "Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita." non possa ritenersi vigente anche alla luce di quanto dichiarato nel Vademecum ANCI allegato che, nel richiamare le disposizioni dei decreti 2003 e 2007 che conservano vigenza, precisa che :
"Art. 3, comma 3, del decreto del 27 ottobre 2003 che impone per i bar, i ristoranti, stabilimenti balneari, alberghi, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi (Corner), i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili <<(…) l’offerta complessiva di gioco tramite apparecchi o congegni non deve riguardare esclusivamente l’installazione, nei limiti quantitativi di cui agli stessi commi, degli apparecchi o congegni previsti all’articolo 110, commi 6 (…)>>, pertanto in tali punti di vendita è necessaria l’installazione di almeno un apparecchio senza vincita in denaro, rilevando in tale categoria sia i “comma 7” sia quelli elettromeccanici e meccanici (AM).;"
" Per le sale da gioco autorizzate ex art. 86 resta in vigore l’art.2, comma 3, del Decreto Direttoriale del 18/01/2007; tale disposizione va letta espungendo dal testo le parole “6 o”, ovvero, << è installabile un apparecchio di cui all’articolo 110 co. 7, del Tulps ogni 5 metri quadrati dell’area di vendita …>>, con la conseguenza che mentre in precedenza era possibile installare ogni 5 mq in alternativa tra loro, un apparecchio del comma 6 A o un apparecchio del comma 7, adesso sarà possibile installare ogni 5 mq cumulativamente sia un apparecchio del comma 6 sia un apparecchio del comma 7."
Lei cosa ne pensa? la proporzione del "doppio" è una condizione che dobbiamo ritenere vigente nella gestione delle SCIA giochi leciti?
Io sono sempre stato del parere che il criterio della diversificazione del decreto 18/01/2007 sia applicabile. Al di là dei sofismi interpretativi basati su considerazioni letterali, una sala giochi senza diversificazione o con una solamamente teorica (basta anche solo un latro gioco comma 7 o AM) allora non sarebbe una sala giochi "classica".
Riporto parte di una nota che scrissi all'epoca.
... Considerando tutto ritengo che la diversificazione è essenziale altrimenti non è una sala giochi ex art. 86 ma si trasforma in un esercizio ex art. 88 TULPS dedicato esclusivamente alla macchinette che erogano vincite in denaro (SLOT + VLT) autorizzato dalla Questura.
Già nel 2010 AAMS precisava nella circolare 29581 del 07/09/2010 a proposito del decreto 22/01/2010 (il decreto che ha disciplinato le VLT per la prima volta)
[i]Restano salve le norme contenute nel Decreto Interdirettoriale 27 ottobre 2003 e nel Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007, in quanto compatibili con il Decreto Direttoriale 22 gennaio 2010. In particolare, le disposizioni di cui al Decreto Direttoriale 18 gennaio 2007, che stabiliscono il numero massimo di apparecchi di cui all'art. 110, commi 6, del T.U.L.P.S. ed il principio di diversificazione dell’offerta di gioco, in relazione alle sale pubbliche da gioco, sono da intendersi applicabili solo con riferimento agli apparecchi Newslot (newslot = comma 6 lett. a).[/i]
Anche oggi con il dec. dir. 27/07/11 sono fatti salvi i vecchi dec. dir per quanto compatibili.
E’ logico ritenere che in una sala giochi tradizionale le VLT saranno installate nel numero previsto dal dec. dir. 27/07/2011 previo ottenimento anche della licenza ex art. 88 TULPS.
Da 50 a 100 metri quadrati fino a 30 vlt;
Tra 101 e 300 metri quadrati fino a 70 vlt;
Oltre 300 metri quadrati fino a 150 vlt.
Per le slot (comma 6a)
Fino a n. 4 apparecchi in esercizi con superficie non superiore a 20 metri quadrati, purché nel rispetto
di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco. Oltre i 20
metri quadrati, n. 1 apparecchio ogni ulteriori 5 metri quadrati della superficie del punto di vendita,
sino ad un massimo di 75 apparecchi.
Il tutto correlato con la previsione di cui dec. dir. 18/01/2007 sulla diversificazione e la correlazione fra apparecchi di diversa natura. La parte in rosso non è applicabile:
[i]E’ installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi [color=red]6 o[/color] 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.[/i]
Secondo la circolare, però, il discorso sul doppio del numero ecc.. è applicabile solo per le SLOT ma non per le VLT. Ciò sarebbe confermato anche dal fatto che la disposizione: “[i]purché nel rispetto di quanto previsto dai regolamenti e dalle convenzioni con AAMS per altre forme di gioco[/i]”. non si ritrova riferita alle VLT.
Intervengo un attimo per chiedere un chiarimento riguardo la famosa distanza minima delle slot dai cosiddetti luoghi sensibili (per la Regione Lombardia prevista in metri 500).
Ho letto recentemente un articolo che recita (riferendosi alla Legge Regionale 6 maggio 2015, n. 11, portante modifiche alla legge regionale 21 ottobre 2013, n. 8 ) :
"su ogni apparecchio deve essere chiaramente leggibile la data di collegamento alle reti telematiche e la data di scadenza del contratto stipulato tra esercente e concessionario.
Per i locali ubicati entro il limite stabilito è vietato il rinnovo del contratto e la stipula di nuovi, in quanto la norma tende ad eliminare, per queste realtà posizionate in prossimità di luoghi sensibili, ogni apparecchio entro la scadenza dei contratti in essere".
Controllando bene le modifiche apportate alla sopra citata Legge, evidenzio questa parte:
"1 ter. Sono equiparati alla nuova installazione:
a) il rinnovo del contratto stipulato tra esercente e concessionario per l'utilizzo degli apparecchi;
b) la stipulazione di un nuovo contratto, anche con un differente concessionario, nel caso di rescissione o risoluzione del contratto in essere"
Questo cosa significa?
In linea teorica a quanto si evince sarebbe passibile di sanzione (sempre all'interno del raggio dei luoghi sensibili) anche:
- L'esercente che, pur mantenendo nel proprio esercizio il medesimo numero di slot, affida le stesse a diverso concessionario;
- L'esercente B che subentra all'esercente A, pur mantenendo lo stesso numero di slot (in linea teorica anche in questo caso viene stipulato un nuovo contratto esercente-concessionario essendo cambiato l'esercente). In poche parole, quando un bar cambia gestore, e questo bar è all'interno del raggio stabilito dai luoghi sensibili, questo bar non può più tenere slot.
Ma leggo poi:
"La Regione Lombardia, nel rispondere in data 21/07/2015 ad uno specifico quesito posto dal Comune di Bresso, ha specificato che non è da considerarsi come nuova installazione il subentro in proprietà o gestione in un esercizio già autorizzato alla detenzione di dispositivi da gioco d'azzardo lecito. Ne consegue, in tal caso, che non trova applicazione l'obbligo di rispetto della distanza minima dai luoghi sensibili. Devono tuttavia verificarsi tutte le seguenti condizioni:
- I dispositivi da gioco d'azzardo lecito del precedente gestore devono essere stati collegati alla rete telematica di AAMS prima del 28/01/2014, data di entrata in vigore della D.g.r. 1274/2014.
- Non devono essere mutate le condizioni contrattuali stipulate dal fornitore dei dispositivi con il precedente titolare dell'attività, compresa la durata del contratto. ·
- Non deve essere incrementato il numero di dispositivi "New Slot" già autorizzato nel locale. "
Non capisco quindi l'utilità della modifica in questione se poi la Regione Lombardia di fatto accetta i nuovi contratti. Tanto valeva secondo me restare alla precedente definizione di nuova installazione visto che l'ultima definizione crea solo confusione.
Voi che ne pensate?
Grazie mille
data l'estrema confusione che si è creata la Regione Lombardia ha fatto della FAQ che toccano proprio le questioni che citi:
http://www.noslot.regione.lombardia.it/cs/Satellite?c=Page&childpagename=DG_Territorio%2FMILayout&cid=1213661331098&packedargs=TemplateDestinazione%3DMIRedazionaleDettaglio2Col%26assetid%3D1213663017939%26assettype%3DRedazionale_P%26idPagina%3D1213661331098&pagename=DG_TERRWrapper
In assenza di questi chiarimenti penso che nessuno potesse percepire la differenza fra concessionario inteso come gestore e concessionario di rete.
Il subingresso fa mantenere i diritti acquisiti prime dell'applicazione dei criteri di distanza.
correla il tutto con questo:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=27905.msg53129#msg53129