Norme in materia di panificazione - L.R. 16 luglio 2013, n. 14.
http://www.regione.piemonte.it/governo/bollettino/abbonati/2013/29/attach/l201314.pdf
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REGIONE PIEMONTE BU29 18/07/2013
Legge regionale 16 luglio 2013, n. 14.
Norme in materia di panificazione.
Il Consiglio regionale ha approvato.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
promulga
la seguente legge:
Art. 1.
(Oggetto)
1. La Regione, nel rispetto della normativa comunitaria e statale, favorisce, nell'ambito della
promozione delle attività produttive, nonché della tutela della qualità del patrimonio alimentare,
l'attività di panificazione attraverso interventi finalizzati al suo sviluppo e modernizzazione, alla
qualificazione e alla valorizzazione delle produzioni nelle loro diverse forme territoriali e settoriali
e alla tutela della professionalità degli operatori del settore.
Art. 2.
(Finalità)
1. La Regione promuove le produzioni della panificazione, anche collegate alle tradizioni locali e
caratterizzate da elevati requisiti di carattere artistico, dalla tipicità delle materie impiegate e da
particolari tecniche di lavorazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:
a) promuove le produzioni di qualità;
b) qualifica e favorisce l'innovazione nelle lavorazioni sia sotto il profilo delle materie prime
utilizzate sia sotto il profilo dei processi messi in atto allo scopo di raggiungere l'eccellenza dei
prodotti;
c) promuove la formazione professionale degli operatori del settore, contribuendo alla crescita
formativa e professionale dell'intera filiera anche attraverso il riconoscimento della professionalità
acquisita e dell'apporto formativo rivolto ai giovani;
d) favorisce la divulgazione delle tecniche applicate, delle produzioni realizzate e dei requisiti di
manualità e professionalità insiti nelle lavorazioni;
e) salvaguarda e valorizza le imprese di settore nei territori montani;
f) sostiene lo sviluppo competitivo delle imprese della filiera;
g) promuove la creazione di nuove imprese, con priorità alle imprese a conduzione femminile e
giovanile;
h) incentiva lo sviluppo dell'associazionismo economico e della cooperazione tra imprese del
comparto e, in particolare, tra imprese dell'eccellenza artigiana;
i) provvede ad acquisire la documentazione concernente le origini, lo sviluppo storico e i
percorsi evolutivi delle lavorazioni;
l) favorisce la corretta informazione al consumatore.
Art. 3.
(Panificio)
1. Per panificio si intende l'impresa che svolge l'intero ciclo di produzione del pane dalla
lavorazione delle materie prime alla cottura finale, ai sensi dell'articolo 4 del decreto-legge 4 luglio
2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale), convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.
2. I titolari degli impianti di panificazione di cui al comma 1 hanno facoltà di svolgere anche attività
di vendita dei prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando locali e arredi
dell'azienda, con esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle
norme igienico-sanitarie.
Art. 4.
(Metodi e tecnologie)
1. Il panificio, in conformità all'articolo 4 del d.l. 223/2006 convertito dalla l. 248/2006, produce il
pane fresco con metodi tradizionali oppure mediante tecnologie alternative o innovative idonee a
garantire al consumatore un prodotto di qualità, secondo le indicazioni stabilite nel regolamento di
cui all'articolo 7.
2. Le imprese, che procedono alla cottura o doratura finale di impasti intermedi crudi o precotti, con
o senza preformatura, lievitati e non lievitati e congelati o surgelati per una conservazione
prolungata e che hanno determinato un'interruzione del ciclo di lavorazione, informano il
consumatore sulla tipologia e sulle peculiarità del prodotto e indicano le caratteristiche del ciclo di
lavorazione al quale è stato sottoposto, in ottemperanza a quanto previsto dall'articolo 1 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 502 (Regolamento recante norme per la
revisione della normativa in materia di lavorazione e di commercio del pane, a norma dell'articolo
50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146).
3. Nel regolamento, di cui all’articolo 7, la Giunta regionale prevede, a favore dei consumatori, le
opportune forme di pubblicizzazione dei metodi tradizionali e delle tecnologie alternative o
innovative, di cui al comma 1, utilizzati dai panifici.
Art. 5.
(Formazione professionale)
1. La Regione promuove, nel rispetto delle attribuzioni di competenza delle province, la
formazione, l'aggiornamento professionale e la riqualificazione degli operatori del settore, secondo
le modalità organizzative e i criteri stabiliti dalla Giunta regionale con il regolamento di cui
all'articolo 7, anche stipulando apposite convenzioni con enti qualificati.
Art. 6.
(Progetti di qualità e interventi per le patologie alimentari)
1. Con il regolamento di cui all'articolo 7, la Giunta regionale stabilisce i termini e le modalità di
presentazione, i contenuti, l'ammontare della spesa ammissibile, la percentuale e l'ammontare dei
finanziamenti agevolati, le condizioni di ammissibilità, le cause di esclusione e gli eventuali criteri
di priorità, anche legati al territorio montano, dei progetti per la qualità del prodotto a garanzia e
tutela del consumatore che sono presentati dal legale rappresentante del panificio, se costituito in
forma societaria, o dal titolare della ditta individuale.
2. Nel medesimo regolamento, la Giunta regionale individua le modalità di riconoscimento e
incentivazione delle imprese del settore della panificazione che, esplicando una funzione sociale in
favore dei cittadini affetti da particolari patologie alimentari, realizzano ambienti di lavoro idonei,
attrezzature dedicate e processi produttivi finalizzati a fronteggiare tali patologie alimentari.
Art. 7.
(Regolamento)
1. La Giunta regionale, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per
l'attuazione delle finalità di cui all'articolo 2, sentite l'Unione regionale dei panificatori del
Piemonte, le confederazioni regionali artigiane maggiormente rappresentative a livello regionale, le associazioni dei consumatori iscritte nell'elenco regionale di cui all'articolo 6 della legge regionale
26 ottobre 2009, n. 24 (Provvedimenti per la tutela dei consumatori e degli utenti), nonché
l'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI), l’Associazione regionale del Piemonte e acquisito
il parere della commissione consiliare competente, adotta un regolamento che individua in
particolare:
a) le caratteristiche delle lavorazioni artistiche, tipiche e tradizionali di cui all'articolo 2, comma
1 che garantiscono al consumatore un prodotto di qualità, in armonia con il disciplinare
dell’eccellenza artigiana;
b) le forme di divulgazione delle tecniche applicate e delle produzioni realizzate, dei requisiti di
manualità e professionalità indicati all'articolo 2, comma 2, lettera d);
c) i metodi tradizionali e le tecnologie alternative o innovative idonee a garantire al consumatore
un prodotto di qualità, nonché le forme della loro pubblicizzazione di cui all'articolo 4;
d) le modalità e i criteri di promozione della formazione, dell'aggiornamento professionale e
della riqualificazione degli operatori del settore di cui all'articolo 5;
e) le disposizioni attuative inerenti ai progetti di qualità e agli interventi per le patologie
alimentari di cui all'articolo 6;
f) le modalità di vendita ed esposizione del pane.
Art. 8.
(Notifica delle azioni configurabili come aiuti di Stato)
1. Gli atti emanati in applicazione della presente legge che prevedono l'attivazione di azioni
configurabili come aiuti di Stato, ad eccezione dei casi in cui detti aiuti siano erogati in conformità a
quanto previsto dai regolamenti comunitari di esenzione, sono oggetto di notifica ai sensi degli
articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
Art. 9.
(Sanzioni)
1. Chiunque esercita l'attività produttiva di panificazione senza presentare la segnalazione
certificata di inizio attività (SCIA) e senza indicare il responsabile dell'attività produttiva, ai sensi
dell'articolo 4, comma 2 del d.l. 223/2006 convertito dalla l. 248/2006, è soggetto alla sanzione
amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.
2. Il comune competente per territorio applica le sanzioni amministrative nel rispetto della legge 24
novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
3. I proventi derivanti dalle sanzioni amministrative di cui al comma 1 spettano ai comuni nel cui
territorio è commessa la violazione.
4. Per quanto non previsto dalla presente legge si applicano le sanzioni previste nell'articolo 4,
comma 4 del d.l. 223/2006 convertito dalla l. 248/2006 e le disposizioni contenute nella legge
regionale 28 novembre 1989, n. 72 (Disciplina dell'applicazione delle sanzioni amministrative di
competenza regionale) come, da ultimo, modificata dalla legge regionale 1° luglio 2011, n. 9 e nella
legge regionale 14 gennaio 1997, n. 7 (Sanzioni amministrative in materia igienico-sanitaria).
Art. 10.
(Norma finanziaria)
1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l'esercizio finanziario 2013, agli
oneri di parte corrente stimati complessivamente in 150.000,00 euro, ripartiti in 20.000,00 euro per
la realizzazione di campagne di informazione e iscritti nell'ambito dell'UPB DB20171, in
100.000,00 euro per le attività di formazione del personale del comparto iscritti nell'ambito
dell'UPB DB15001 e in 30.000,00 euro per la regolamentazione della panificazione iscritti
nell'ambito dell'UPB DB16031, si provvede con le dotazioni finanziarie allocate nelle unità
previsionali di base, che presentano la necessaria copertura finanziaria. 2. Per il biennio 2014-2015, agli oneri di cui al comma 1 si provvede con le risorse finanziarie
individuate secondo le modalità previste dall'articolo 8 della legge regionale 11 aprile 2001, n. 7
(Ordinamento contabile della Regione Piemonte) e dall'articolo 30 della legge regionale 4 marzo
2003, n. 2 (Legge finanziaria per l'anno 2003).
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione
Piemonte.
Data a Torino, addì 16 luglio 2013
Roberto Cota LAVORI PREPARATORI
Proposta di legge n. 97
Misure per la promozione e la tutela della qualità nell'attività di panificazione.
- Presentata dai Consiglieri Monica Cerutti, Luca Pedrale il 30 novembre 2010.
- Assegnata alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 2
dicembre 2010.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
Proposta di legge n. 237
Norme in materia di panificazione.
- Presentata dai Consiglieri Gregorio Michele, Antonello Angeleri, Mario Carossa, Roberto De
Magistris, Federico Marinello, Gianfranco Novero, Luca Pedrale, Paolo Tiramani, Gian Luca
Vignale l’8 marzo 2012.
- Assegnata alla III Commissione in sede referente e alla I Commissione in sede consultiva il 9
marzo 2012.
- Sul testo sono state effettuate consultazioni.
Testo unificato delle proposte di legge n. 97 e 237 licenziato a maggioranza dalla III Commissione
referente il 16 maggio 2013 con relazione di Monica Cerutti, Federico Gregorio.
- Approvata in Aula il 9 luglio 2013, con emendamenti sul testo, con 30 voti favorevoli, 8 astenuti e
4 non votanti. NOTE
Il testo delle note qui pubblicato è redatto a cura della Direzione Processo Legislativo del
Consiglio regionale al solo scopo di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle
quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l’efficacia degli atti legislativi qui trascritti. I
testi delle leggi regionali, nella versione storica e nella versione coordinata vigente, sono anche
reperibili nella Banca Dati Arianna sul sito www.consiglioregionale.piemonte.it.
Note all’articolo 3
- Il testo coordinato vigente dell'articolo 4 del d.l. 223/2006 è il seguente:
“Art. 4 (Disposizioni urgenti per la liberalizzazione dell'attività di produzione di pane)
1. Al fine di favorire la promozione di un assetto maggiormente concorrenziale nel settore della
panificazione ed assicurare una più ampia accessibilità dei consumatori ai relativi prodotti, a
decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogate la legge 31 luglio 1956,
n. 1002, e la lettera b), del comma 2 dell'articolo 22 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112.
2. L'impianto di un nuovo panificio ed il trasferimento o la trasformazione di panifici esistenti
sono soggetti a dichiarazione di inizio attività da presentare al comune competente per territorio ai
sensi dell'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241. La dichiarazione deve essere corredata
dall'autorizzazione della competente Azienda sanitaria locale in merito ai requisiti igienico-sanitari
e dall'autorizzazione alle emissioni in atmosfera, dal titolo abilitativo edilizio e dal permesso di
agibilità dei locali, nonchè dall'indicazione del nominativo del responsabile dell'attività produttiva,
che assicura l'utilizzo di materie prime in conformità alle norme vigenti, l'osservanza delle norme
igienico-sanitarie e di sicurezza dei luoghi di lavoro e la qualità del prodotto finito.
2-bis. È comunque consentita ai titolari di impianti di cui al comma 2 l'attività di vendita dei
prodotti di propria produzione per il consumo immediato, utilizzando i locali e gli arredi
dell'azienda con l'esclusione del servizio assistito di somministrazione e con l'osservanza delle
prescrizioni igienico-sanitarie.
2-ter. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente
decreto, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro delle politiche agricole,
alimentari e forestali e con il Ministro della salute, previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto ai
sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, volto a disciplinare, in conformità al diritto
comunitario:
a) la denominazione di «panificio» da riservare alle imprese che svolgono l'intero ciclo di
produzione del pane, dalla lavorazione delle materie prime alla cottura finale;
b) la denominazione di «pane fresco» da riservare al pane prodotto secondo un processo di
produzione continuo, privo di interruzioni finalizzate al congelamento, alla surgelazione o alla
conservazione prolungata delle materie prime, dei prodotti intermedi della panificazione e degli
impasti, fatto salvo l'impiego di tecniche di lavorazione finalizzate al solo rallentamento del
processo di lievitazione, da porre in vendita entro un termine che tenga conto delle tipologie panarie
esistenti a livello territoriale;
c) l'adozione della dicitura «pane conservato» con l'indicazione dello stato o del metodo di
conservazione utilizzato, delle specifiche modalità di confezionamento e di vendita, nonché delle
eventuali modalità di conservazione e di consumo.
3. I comuni e le autorità competenti in materia igienico-sanitaria esercitano le rispettive funzioni
di vigilanza.
4. Le violazioni delle prescrizioni di cui al presente articolo sono punite ai sensi dell'articolo 22,
commi 1, 2, 5, lettera c), e 7, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.”. Note all’articolo 4
- Il testo dell’articolo 4 del d.l. 223/2006 è riportato in nota all’articolo 3.
- Il testo dell'articolo 1 del d.p.r. 502/1998 è il seguente:
“Art. 1. (Pane parzialmente cotto)
1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 14, comma 4, della legge 4 luglio 1967, n. 580, come
modificato dall'articolo 44 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, il pane ottenuto mediante
completamento di cottura da pane parzialmente cotto, surgelato o non surgelato, deve essere
distribuito e messo in vendita in comparti separati dal pane fresco e in imballaggi preconfezionati
riportati oltre alle indicazioni previste dal decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, anche le
seguenti:
a) «ottenuto da pane parzialmente cotto surgelato» in caso di provenienza da prodotto surgelato;
b) «ottenuto da pane parzialmente cotto» in caso di provenienza da prodotto non surgelato né
congelato.
2. Ove le operazioni di completamento della cottura e di preconfezionamento del pane non
possano avvenire in aree separate da quelle di vendita del prodotto, dette operazioni possono
avvenire, fatte salve comunque le norme igienico-sanitarie, anche nella stessa area di vendita e la
specifica dicitura di cui al comma 1 deve figurare altresì su un cartello esposto in modo chiaramente
visibile al consumatore nell'area di vendita.”.
Note all’articolo 7
- Il testo dell’articolo 6 della l.r. 24/2009 è il seguente:
“Art. 6. (Elenco delle associazioni dei consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale)
1. 1. È istituito presso l'Assessorato competente per materia l'elenco delle associazioni dei
consumatori e degli utenti rappresentative a livello regionale, di seguito denominato elenco.
2. L'iscrizione nell'elenco è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:
a) presenza di una sede e di un'autonoma struttura associativa sul territorio regionale, nonché di
un'articolazione organizzativa di diretta erogazione di assistenza ai consumatori in almeno quattro
province;
b) avvenuta costituzione, da almeno tre anni, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata o
registrata, e possesso di uno statuto che sancisca un ordinamento a base democratica nel quale sia
previsto come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
c) tenuta di un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con l'indicazione delle quote versate
direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
d) numero di iscritti non inferiore allo 0,5 per mille della popolazione regionale e presenza sul
territorio di almeno quattro province con un numero di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli
abitanti di ciascuna di esse;
e) tenuta dei libri contabili, redazione di un bilancio sociale o di missione ed elaborazione di un
bilancio annuale delle entrate e delle uscite, con indicazione delle quote versate dagli associati,
conformemente alle norme vigenti in materia di contabilità delle associazioni non riconosciute, da
redigersi secondo i criteri e le modalità che la Giunta regionale individua nella deliberazione di cui
all'articolo 11, comma 1, al fine di rendere evidenti e comparabili fra loro le principali risultanze
economiche e patrimoniali della gestione; f) svolgimento di un'attività continuativa nei tre anni precedenti la richiesta di iscrizione, da
verificare sulla base degli indici previsti dalla Giunta regionale nella deliberazione di cui all'articolo
11, comma 1;
g) non avere i propri rappresentanti legali subito alcuna condanna passata in giudicato, in relazione
all'attività dell'associazione medesima, e non rivestire la qualifica di imprenditori o di
amministratori di imprese di produzione e servizi in qualsiasi forma costituite, per gli stessi settori
in cui opera l'associazione.
3. I requisiti di cui al comma 2, lettere b), c) e g) sono certificati con dichiarazione sostitutiva di
atto di notorietà, resa dal legale rappresentante dell'associazione dei consumatori e degli utenti con
le modalità di cui agli articoli da 46 a 49 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre
2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di
documentazione amministrativa).
4. L’iscrizione nell'elenco è disposta con determinazione dirigenziale, entro sessanta giorni dalla
data di ricevimento della documentazione richiesta e comprovante il possesso dei requisiti.
5. Alle associazioni dei consumatori e degli utenti è preclusa ogni attività di promozione o
pubblicità commerciale avente per oggetto beni o servizi prodotti da terzi ed ogni connessione di
interessi con imprese di produzione o di distribuzione.
6. Il permanere dei requisiti di iscrizione nell'elenco è verificato anche attraverso la
corrispondenza tra il numero di iscritti dichiarati, con le relative quote, e le entrate indicate
dall'associazione dei consumatori e degli utenti in bilancio.
7. La perdita anche di uno solo dei requisiti di cui al comma 2, nonché la violazione del divieto di
cui al comma 5, comportano la cancellazione dall'elenco.
8. L’elenco è soggetto ad aggiornamento annuale entro il mese di aprile.”.
Note all’articolo 8
- Il testo dell’articolo 107 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea è il seguente:
“Art. 107 (ex articolo 87 del TCE)
1. Salvo deroghe contemplate dai trattati, sono incompatibili con il mercato interno, nella misura
in cui incidano sugli scambi tra Stati membri, gli aiuti concessi dagli Stati, ovvero mediante risorse
statali, sotto qualsiasi forma che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsino o minaccino
di falsare la concorrenza.
2. Sono compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti a carattere sociale concessi ai singoli consumatori, a condizione che siano accordati
senza discriminazioni determinate dall'origine dei prodotti;
b) gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi
eccezionali;
c) gli aiuti concessi all'economia di determinate regioni della Repubblica federale di Germania che
risentono della divisione della Germania, nella misura in cui sono necessari a compensare gli
svantaggi economici provocati da tale divisione. Cinque anni dopo l'entrata in vigore del trattato di
Lisbona, il Consiglio, su proposta della Commissione, può adottare una decisione che abroga la
presente lettera.
3. Possono considerarsi compatibili con il mercato interno:
a) gli aiuti destinati a favorire lo sviluppo economico delle regioni ove il tenore di vita sia
anormalmente basso, oppure si abbia una grave forma di sottoccupazione, nonché quello delle
regioni di cui all'articolo 349, tenuto conto della loro situazione strutturale, economica e sociale;
b) gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse
europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell'economia di uno Stato membro; c) gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o di talune regioni economiche,
sempre che non alterino le condizioni degli scambi in misura contraria al comune interesse;
d) gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio, quando non
alterino le condizioni degli scambi e della concorrenza nell'Unione in misura contraria all'interesse
comune;
e) le altre categorie di aiuti, determinate con decisione del Consiglio, su proposta della
Commissione.”.
- Il testo dell’articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea è il seguente:
“Articolo 108 (ex articolo 88 del TCE)
1. La Commissione procede con gli Stati membri all'esame permanente dei regimi di aiuti
esistenti in questi Stati. Essa propone a questi ultimi le opportune misure richieste dal graduale
sviluppo o dal funzionamento del mercato interno.
2. Qualora la Commissione, dopo aver intimato agli interessati di presentare le loro osservazioni,
constati che un aiuto concesso da uno Stato, o mediante fondi statali, non è compatibile con il
mercato interno a norma dell'articolo 107, oppure che tale aiuto è attuato in modo abusivo, decide
che lo Stato interessato deve sopprimerlo o modificarlo nel termine da essa fissato.
Qualora lo Stato in causa non si conformi a tale decisione entro il termine stabilito, la Commissione
o qualsiasi altro Stato interessato può adire direttamente la Corte di giustizia dell'Unione europea, in
deroga agli articoli 258 e 259.
A richiesta di uno Stato membro, il Consiglio, deliberando all'unanimità, può decidere che un aiuto,
istituito o da istituirsi da parte di questo Stato, deve considerarsi compatibile con il mercato interno,
in deroga alle disposizioni dell'articolo 107 o ai regolamenti di cui all'articolo 109, quando
circostanze eccezionali giustifichino tale decisione. Qualora la Commissione abbia iniziato, nei
riguardi di tale aiuto, la procedura prevista dal presente paragrafo, primo comma, la richiesta dello
Stato interessato rivolta al Consiglio avrà per effetto di sospendere tale procedura fino a quando il
Consiglio non si sia pronunciato al riguardo.
Tuttavia, se il Consiglio non si è pronunciato entro tre mesi dalla data della richiesta, la
Commissione delibera.
3. Alla Commissione sono comunicati, in tempo utile perché presenti le sue osservazioni, i
progetti diretti a istituire o modificare aiuti. Se ritiene che un progetto non sia compatibile con il
mercato interno a norma dell'articolo 107, la Commissione inizia senza indugio la procedura
prevista dal paragrafo precedente. Lo Stato membro interessato non può dare esecuzione alle misure
progettate prima che tale procedura abbia condotto a una decisione finale.
C 115/92 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 9.5.2008
4. La Commissione può adottare regolamenti concernenti le categorie di aiuti di Stato per le quali
il Consiglio ha stabilito, conformemente all'articolo 109, che possono essere dispensate dalla
procedura di cui al paragrafo 3 del presente articolo.”.
Note all’articolo 9
- Il testo dell’articolo 4 del d.l. 223/2006 è riportato in nota all’articolo 3.
Note all’articolo 10
- Il testo dell’articolo 8 della l.r. 7/2001 è il seguente:
“Art. 8. (Legge finanziaria) 1. Unitamente al bilancio annuale e pluriennale, la Giunta presenta al Consiglio, per
l'approvazione, il progetto di legge finanziaria.
2. La legge finanziaria, in coerenza con gli obiettivi stabiliti nel documento di cui all'articolo 5 ed
in connessione con lo sviluppo della fiscalità regionale, dispone annualmente il quadro di
riferimento finanziario per il periodo compreso nel bilancio pluriennale e provvede, per il medesimo
periodo:
a) alle variazioni delle aliquote e di tutte le altre misure che incidono sulla determinazione del
gettito dei tributi di competenza regionale, con effetto dal 1. gennaio dell'anno cui essa si riferisce;
b) al rifinanziamento, per un periodo non superiore a quello considerato nel bilancio pluriennale,
delle leggi di spesa regionale;
c) alla riduzione, per ciascuno degli anni considerati dal bilancio pluriennale, di autorizzazioni
legislative di spesa;
d) alla determinazione, per le leggi regionali che dispongono spese a carattere permanente o
pluriennale, delle quote destinate a ciascuno degli anni considerati.
3. La legge finanziaria può disporre, per ciascuno degli anni compresi nel bilancio pluriennale,
nuove o maggiori spese correnti o riduzioni di entrata nei limiti delle nuove o maggiori entrate di
sicura acquisizione e delle riduzioni permanenti di autorizzazioni di spesa corrente. In ogni caso, le
nuove o maggiori spese disposte con la legge finanziaria non possono concorrere a determinare tassi
di evoluzione delle spese medesime che risultino incompatibili con le linee stabilite nel documento
di cui all'articolo 5.
4. La legge finanziaria è approvata nella stessa sessione di approvazione del bilancio annuale e
pluriennale, approvando, nell'ordine, la legge finanziaria e il bilancio annuale.”.
- Il testo dell’articolo 30 della l.r. 2/2003 è il seguente:
“Art. 30. (Norma finale)
1. A partire dall'esercizio 2004, la legge finanziaria stabilisce, in attuazione dell'articolo 8 della l.r.
7/2001, l'autorizzazione della spesa per tutte le leggi o provvedimenti regionali vigenti , la cui
copertura finanziaria non sia esplicitamente disposta da una norma relativa all'esercizio di
riferimento, o che rimandino per la copertura finanziaria alla legge di bilancio.
2. L'autorizzazione della spesa di cui al comma 1 può disporre la riduzione o l'aggiornamento
degli stanziamenti originariamente previsti.
3. In relazione a ciascun esercizio la legge di bilancio non può prevedere finanziamenti di leggi o
provvedimenti regionali per cui non sia stata autorizzata la spesa in sede di legge finanziaria.”. DENOMINAZIONE DELLE UNITA' PREVISIONALI DI BASE (UPB)
CITATE NELLA LEGGE
DB20171 (Sanità, prevenzione e veterinaria – Titolo 1: spese correnti)
DB15001 (Istruzione, formazione professionale e lavoro Segreteria direzione DB 15 - Titolo 1:
spese correnti)
DB16031 (Attività produttive, promozione e sviluppo e disciplina dell’artigianato - Titolo 1: spese
correnti)