Ciao,
vorrei una conferma sulla validità del requisito del COMMERCIO anche ai fini della SOMMINISTRAZIONE (e viceversa), novità introdotta dal Dlgs 59/2010 e oggetto, se non sbaglio, di una risoluzione del Ministero dello sviluppo economico
(31-5-2010 n. 61559)...
Posso considerare che un signore che abbia il req. dell'esperienza professionale per attività di commercio alimentare possa automaticamente, alla luce di quanto sopra, possedere la qualifica per fare attività di somm.ne, anche se la regione Toscana distingue nettamente le due ipotesi? il d. 59 prevale sulla norma regionale de plano perchè la concorrenza è materia di competenza esclusiva dello stato?
Per l'impresa individuale è sempre valido l'orientamento che esclusivamente il titolare deve possedere il requisito, vero?
Grazie!!!
V.
Certo, la pratica professionale svolta nel settore del commercio, abilita anche alla somministrazione ed, oltre che al Mi.S.E., ciò è stato sostenuto dalla Regione Toscana nella circolare sugli effetti del D.lgs 59/2010 approvata con deliberazione GRT n. 638 del 05/07/2010.
Anche a prescindere dalla circolare regionale le norme del D.lgs 59/2010, avrebbero comunque prevalso sulla disciplina regionale per effetto dell'art. 84 del D.lgs cit.
In caso di impresa individuale il requisito professionale deve essere posseduto dal titolare; ciò è sempre previsto sia dall'art. 5 comma 6 del D.lgs 31/03/1998 n. 114 (NON abrogato dall'art. 71 comma 3 del D.lgs 59/2010), sia dall'art.14 comma 6 del "Codice del Commercio".
Ciò è stato inoltre confermato anche da una circolare del Mi.S.E. (non ricordo però quale).