Tizio e Caio costituiscono la società Z e chiedono ed ottengono un'autorizzazione per attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande. Passa qualche anno, Tizio e Caio litigano per motivi personali; Caio intraprende anche un'azione legale nei confronti di Tizio e se ne va dalla società Z.
Il Comune nel frattempo revoca il titolo autorizzativo, in quanto la società Z sospende l'attività per un periodo superiore a 12 mesi (art. 76, c. 1, lettera a., Legge Regionale Lombardia n. 06/2010).
Successivamente la figlia di Tizio (in possesso dei requisiti professionali) presenta richiesta di rilascio di autorizzazione per attività di somministrazione nei medesimi locali ove ha esercitato la società Z, in quanto i locali erano di proprietà (e sono rimasti tali) del padre, che li concede in comodato gratuito alla figlia. Il Comune rilascia regolare autorizzazione ai sensi dell'arrticolo 69 della L.R. Lombardia 06/2010.
Ora Caio avanza richiesta di accesso atti (vuole in sostanza vedere il fascicolo della figlia di Tizio) e motiva la richiesta nel modo seguente: "[i]tutela legale diritti societari[/i]".
Il Comune effettua subito comunicazione alla controinteressata ai sensi dell'art. 22 Legge 241/90 e art. 3 DPR 184/06. La stessa presenta opposizione al Comune alla visione del proprio fascicolo a Caio, in quanto è in essere un procedimento civile tra i due ex soci.
E' corretto negare l'accesso ai documenti detenuti dal Comune a Caio in quanto egli non ha un interesse diretto e concreto collegato al procedimento/fascicolo della figlia di Tizio?
Grazie. ::) ::)
A mio avviso va concesso l'accesso agli atti PROPRIO in virtù della difesa della figlia che conferma esserci un contenzioso in atto fra le parti.
La presenza di una vicenda giurisdizionale rende accessibili gli atti se formano oggetto diretto o indiretto della vertenza e appaiono, almeno astrattamente, utili per tale vertenza.
Da quanto descritto sembrano sussistere i presupposti per concedere l'accesso.