Data: 2011-06-10 14:53:01

Mancanza di destinazione d'uso commerciale

E' stata accertata la mancanza di destinazione d'uso commerciale in locali ove è autorizzato da tempo un ristorante. Pare peraltro che la situazione non sia sanabile nel senso che la destinazione d'uso dei locali non può essere cambiata. Quali sono le conseguenze? E soprattutto a quale ufficio spettano gli eventuali provvedimenti? Qual'è il significato del comma c) art. 107 del codice del commercio? C'entra qualcosa con la situazione descritta?
Grazie  Antonella

riferimento id:1453

Data: 2011-06-11 09:28:58

Re: Mancanza di destinazione d'uso commerciale

E' stata accertata la mancanza di destinazione d'uso commerciale in locali ove è autorizzato da tempo un ristorante. Pare peraltro che la situazione non sia sanabile nel senso che la destinazione d'uso dei locali non può essere cambiata. Quali sono le conseguenze?
[color=red]Dipende.
Se l'attività esercita da lungo tempo (es. da oltre tre anni) e non è mai stata contestata la citata irregolarità si è generato un AFFIDAMENTO INCOLPEVOLE e pertanto non appare possibile disporre la cessazione dell'attività medesima. Mentre si deve comunque procedere, entro 90 giorni dall'accertamento, a contestare l'illecito amministrativo edilizio (segnala tutto ad edilizia e polizia locale)[/color]

E soprattutto a quale ufficio spettano gli eventuali provvedimenti?
[color=red]Se l'attività fosse stata avviata da più breve tempo si può intervenire con gli strumenti previsti dalla disciplina edilizia ed in primo luogo con la sanzione pecuniaria mentre non appare possibile comunque intervenire con misure interdittive (cessazione) a meno che non si dimostri la presenza di un danno grave ed irreparabile (es. viabilità, paesaggio ecc..) [/color]

Qual'è il significato del comma c) art. 107 del codice del commercio? C'entra qualcosa con la situazione descritta?
[color=red]Non c'entra niente. Non riguarda questo caso[/color]


Art. 107
- Chiusura degli esercizi di vicinato e degli esercizi di somministrazione(*)
1. Il comune dispone la chiusura di un esercizio di vicinato o di un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande:
a) qualora vengano meno i requisiti di cui agli articoli 13 e 14;
b) qualora l’attività sia sospesa per un periodo superiore ad un anno, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, indipendentemente da intervenuti trasferimenti di titolarità salvi i casi di sospensione volontaria di cui all'articolo 70;
c) qualora non siano osservati i provvedimenti di sospensione dell’attività o non siano ripristinati i requisiti dei locali nei termini fissati nel provvedimento di sospensione, salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza.
2. Salvo proroga in caso di comprovata necessità e su motivata istanza presentata prima della scadenza del termine, qualora l’attività non sia iniziata entro centottanta giorni dalla data di ricevimento della dichiarazione di inizio di attività, la dichiarazione di inizio di attività cessa di produrre effetti giuridici.

* Articolo così sostituito con l.r. 5 giugno 2007, n. 34 , art. 59.

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