Gentilissimi,
dalla consultazione della normativa e dal motore di ricerca del forum, non sono riuscito a fare chiarezza su un aspetto. Alla luce delle modifiche recentemente intervenute alla normativa vigente in materia agrituristica, in quali casi può ritenersi necessario il possesso del requisito professionale ex art. 14 lrt 28/2005? Distinguo i casi di semplici degustazioni di prodotti dell'azienda agricola, di somministrazione degli stessi riservata agli alloggiati e della somministrazione aperta anche ai non alloggiati.
Qualora l'azienda agrituristica somministri anche prodotti non direttamente dell'azienda (ad esempio l'acqua) si traccia un distinguo? Conta la prevalenza?
cordiali saluti
Le modifiche alla legge 30/2003 di cui parli risalgono al dicembre 2009.
In quella occasione è stato sancito che è attività agrituristica:
[i]somministrare pasti, alimenti e bevande, degustazioni e assaggi e organizzare eventi promozionali, utilizzando prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta[/i].
In pratica è stata creata la possibilità, per l’agriturismo, di somministrare anche ai non alloggiati. Grazie a quella modifica è possibile avviare un agriturismo fatto soltanto di somministrazione alimenti e bevande anche senza dare alloggio.
Ai sensi dell’art. 15 della legge 30/2003, [i]la somministrazione di pasti, alimenti e bevande, comprese quelle a carattere alcolico e superalcolico, l’organizzazione di degustazioni e assaggi e di eventi promozionali è svolta con prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. La somministrazione deve svolgersi nel rispetto dei requisiti igienico sanitari e dei requisiti professionali entro i limiti numerici definiti dal regolamento e derivanti dal rispetto della principalità dell’attività agricola[/i]
L’art. 15 della legge 30/2003, ante modifica del 2009, prevedeva che l’imprenditore potesse già svolgere attività di degustazione anche ai non alloggiati nella struttura e questo senza la necessità del requisito professionale.
Reputo che questa attività possa anche adesso essere svolta in assenza di requisiti professionale. D’altra parte la somministrazione e la degustazione sono due attività ben distinte (come si evince anche dalla relazione agrituristica) e la legge indica solo la somministrazione quando fa riferimento ai requisiti.
I requisiti professionali non sono quelli della LR 28/2005 ma sono quelli di cui all’art. 13-bis del DPGR 46R/2004. E’ chiaro che i due requisiti, quelli della legge 28/05 (che ora sono quelli di cui all’art. 71 del d.lgs. n. 59/2010) e quelli reg. 46R/2004 si intersecano. Per esercitare l’attività di somministrazione agrituristica hai la possibilità ulteriore di essere qualificato IAP e non hai la condizione temporale per il requisito dell’esperienza lavorativa pregressa.
In ogni caso, a prescindere dai requisiti personali e centrando l’attenzione su che cosa è possibile offrire agli avventori, è necessario fare ricorso ai prodotti aziendali, integrati da prodotti delle aziende agricole locali, nonché da prodotti di origine e/o certificati toscani, nel rispetto del sistema della filiera corta. Questo sia nella somministrazione che nelle degustazione ecc.
Ragionevolemnte, la normativa consente anche l’utilizzo di [i]ingredienti complementari, quali spezie coloniali e altri non ottenibili in Toscana, nonché la somministrazione di prodotti di uso comune dell’ospitalità tradizionale[/i]. Quindi non ci sono problemi per l’acqua o per una bibita per i bambini. Sul quest’ultimo punto vedi l’art. 13 del DPGR 46R/2004 e il recente decreto dirigenziale Toscana n. 2220/2013 che metto in allegato
Gentile Dott. Maccantelli,
La ringrazio della risposta esaustiva e Le chiedo cortesemente un ulteriore chiarimento perché non ho compreso la parte che fondamentalmente mi interessa. Per la somministrazione in agriturismo dei prodotti aziendali o di aziende locali sono richiesti i requisiti professionali ex D.Lgs. 59/2010 (nello specifico il corso di formazione per l'accesso alla vendita/somministrazione organizzato da Agenzia Formativa accreditata)?
Ribadisco che i requisiti sono quelli di cui all'art. 13 bis del DPGR 46R/2004. In sostanza il requisito si può acquisire se ci si trova[b] in una (alternativamente)[/b] delle seguenti condizioni:
a) possedere la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) con iscrizione, anche a titolo provvisorio nell’anagrafe regionale, ai sensi della l.r. 45/2007;
b) essere in possesso di un diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o di laurea attinente alla materia dell'alimentazione o della somministrazione di alimenti e bevande o attinente al settore agrario e forestale ([i]questo equiparabile ad uno di quelli di cui al d.lgs. n. 59/2010[/i])
c) aver esercitato in proprio l'attività di somministrazione di alimenti e bevande o avere prestato la propria opera presso imprese esercenti l'attività nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla somministrazione, alla preparazione o all'amministrazione o in qualità di socio lavoratore di cooperativa o, se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, comprovata dall'iscrizione all'INPS; ([i]questo equiparabile a quello di cui al d.lgs. n. 59/2010 ma senza la condizione dei due anni negli ultimi 5, quindi molto più facile[/i])
d) avere frequentato con esito positivo il corso di formazione obbligatoria per somministrazione di alimenti e bevande o il corso di operatore agrituristico del repertorio regionale dei profili professionali o analogo corso di formazione come disciplinato dalla vigente normativa delle regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano ([i]questo equiparabile a quello di cui al d.lgs. n. 59/2010 nella prima parte[/i])
Gentilissimo Dott. Maccantelli,
è stato estremamente chiaro e completo. Mi scuso per averla fatta tornare sull'argomento :)
distinti saluti
Seminario di approfondimento specialistico
[b]Firenze, 9 aprile 2015 ore 9.45-13.30[/b]
[color=red][b]Agriturismo, fattorie didattiche e attività sociali e di servizio
Lo stato attuale della LR 30/2003 e del regolamento 46R/2004
Disciplina della vendita diretta da parte dell'imprenditore agricolo[/b][/color]
Argomenti trattati:
- Evoluzione della normativa regionale sull’agriturismo alla luce del DPGR n. 74R/2014 e LR n. 4/2014
- Disciplina della Fattoria Didattica, requisiti professionali e disciplina transitoria
- Disciplina delle nuove attività agrituristiche sociali e di servizio ed attività complementari (piscina)
- Limiti della somministrazione agrituristica, concetto di UTE e altri aspetti procedurali
- Nuove modalità di redazione della SCIA agrituristica e LR n. 7/2015 sulla semplificazione procedurale in agricoltura
- Accessibilità ai fabbricati, adeguamenti e controlli
- Imprenditore agricolo, casistiche della vendita diretta e somministrazione non assistita
- attività agricole connesse e concetto della prevalenza
- risposte a quesiti
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