Data: 2011-06-10 14:02:46

medie strutture di vendite

Buonasera, avrei un quesito da porVi:
Premesso che:
- dobbiamo insediare 2 strutture di media vendita (con superficie fino a 1500 mq ciascuna) in un Comune con popolazione inferiore ai 10000 abitanti.
- Le strutture saranno collocate ai due lati opposti della strada di comunicazione principale, (Strada Provinciale) nella quale circolano circa 13000 automezzi al giorno.
- La distanza tra le due nuove medie strutture in linea d’aria sarà inferiore ai 120 ml.
- le 2 medie strutture di vendita saranno separate dalla Strada Provinciale suddetta.
- nell’orario di punta, per poter attraversare la sede stradale Provinciale, occorrono in media oltre 15 minuti di attesa, dato l’intensità del traffico.

Tutto ciò premesso:
si chiede se sia possibile derogare la distanza dei 120 ml prevista dalla L.R. 28 del 07/02/2005 e dal Decreto di Attuazione n. 15/R del 01/04/2009, (articolo 11 c. 2) per insediare due strutture di media vendita “in forma non aggregata”

Questo quesito viene fatto anche in considerazione della Sentenza della Corte di Giustizia Unione Europea n. C-400/08 del 24/03/2011 in merito alle medie strutture di vendita.

riferimento id:1452

Data: 2011-06-10 14:35:59

Re: medie strutture di vendite

Ciao,
il regolamento regionale prevede, quale criterio unico ed inderogabile per la determinazione delle strutture aggregate, la distanza di 120 metri lineari a prescindere dalla collocazione delle strutture (teoricamente potrebbero essere ai due lati di un fiume il cui ponte più vicino è a decine di chilometri e comunque si applicherebbe la norma).

Personalmente ritengo la disciplina delle strutture aggregate illegittima (in quanto tipologia non contemplata nella legge regionale ed "inventata" solo nel regolamento).
Inoltre la sentenza della Corte di Giustizia da te citata ed il recente Consiglio di Stato (http://www.omniavis.it/web/index.php?option=com_content&view=article&id=2174:addio-programmazione-numerica-delle-grandi-strutture&catid=110:news-approfondimenti&Itemid=667) vanno nella direzione di ritenere incompatibili meccanismi di barriere di accesso al mercato fondate su logiche di natura commerciale.

La disciplina delle strutture aggregate, se è vero che si fonda su criteri urbanistico-edilizi e di parcheggi/viabilità tuttavia determina i propri effetti in funzione del dimensionamento della superficie di vendita e pertanto partecipa di quelle logiche che la normativa comunitaria e da ultilo il dlgs 59/2010 ritiene incompatibili.

Prima di seguire questa strada (per la quale ti invito a chiamarmi che la approfondiamo - 3337663638) ti segnalo:

1) la disciplina non si applica alle "strutture di vendita da attivare in costruzioni che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono già ultimate ai sensi dell’articolo 109 della l.r. 1/2005 ed a destinazione commerciale o per le quali, a tale data, sussista il relativo titolo abilitativo edilizio". E' il tuo caso? Gli edifici sono già esistenti e a destinazione commerciale?

2) Il regolamento dispone ". A fronte di una domanda di autorizzazione per l’apertura di una media o di una grande struttura di vendita, il comune preliminarmente verifica se la struttura da insediare si inserisce in uno spazio territoriale in cui sono già presenti altre strutture di vendita medie o grandi." Come potrai notare la norma NON CONTEMPLA il caso dell'apertura contestuale di due strutture. Quindi se tu presenti la SCIA (o domanda di autorizzazione a seconda della procedura che adotta il Comune) per avviare le due strutture contestualmente non ricadi FORMALMENTE nella disciplina regionale.

Se vuoi scrivi pure nel forum o chiamami per ogni approfondimento!

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