Nel caso in cui il proprietario dell'immobile (A) in cui si è insediata un'attività di somministrazione esercitata dall'affittuario (B), richieda l'accesso agli atti per ottenere copia della scia di inizio attività presentata al SUAP da (B), come si deve comportare il SUAP? Cioè, può accogliere immediatamente la richiesta di accesso agli atti oppure è tenuto ad informare (B) della richiesta da parte di (A)?Che procedura è opportuno seguire?
grazie
Nel caso in cui il proprietario dell'immobile (A) in cui si è insediata un'attività di somministrazione esercitata dall'affittuario (B), richieda l'accesso agli atti per ottenere copia della scia di inizio attività presentata al SUAP da (B), come si deve comportare il SUAP? Cioè, può accogliere immediatamente la richiesta di accesso agli atti oppure è tenuto ad informare (B) della richiesta da parte di (A)?Che procedura è opportuno seguire?
grazie
[/quote]
SICURAMENTE VI SONO I PRESUPPOSTI PER CONCEDERE L'ACCESSO MA DEVI FARE LA NOTIFICA AL CONTROINTERESSATO.
VEDI SOTTO
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 aprile 2006, n. 184
Regolamento recante disciplina in materia di accesso ai documenti amministrativi. (GU n.114 del 18-5-2006 )
note:
Entrata in vigore del provvedimento: 2/6/2006
Testo in vigore dal: 2-6-2006
ATTIVA I RIFERIMENTI NORMATIVI IN MULTIVIGENZA Art. 3.
Notifica ai controinteressati
1. Fermo quanto previsto dall'articolo 5, la pubblica
amministrazione cui e' indirizzata la richiesta di accesso, se
individua soggetti controinteressati, di cui all'articolo 22,
comma 1, lettera c), della legge, e' tenuta a dare comunicazione agli
stessi, mediante invio di copia con raccomandata con avviso di
ricevimento, o per via telematica per coloro che abbiano consentito
tale forma di comunicazione. I soggetti controinteressati sono
individuati tenuto anche conto del contenuto degli atti connessi, di
cui all'articolo 7, comma 2.
2. Entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al
comma 1, i controinteressati possono presentare una motivata
opposizione, anche per via telematica, alla richiesta di accesso.
Decorso tale termine, la pubblica amministrazione provvede sulla
richiesta, accertata la ricezione della comunicazione di cui al
comma 1.