Data: 2013-07-19 08:13:08

Decadenza dell'autorizzazione di p.e.

Oggi è una giornataccia!!!
Sempre i Carabinieri mi inviano rapporto amministrativo con unito p.v. elevato a carico di un ristoratore perchè esercitava attività di somministrazione in locali presso i quali sono venuti meno i requisiti edilizi ed igienico sanitari, in quanto a fronte di una superficie autorizzata di 56 mq. difatti esercitava su una superficie di mq. 300, ponendo i locale sotto sequestro. Ai sensi dell'art.17 ter del tulps, devo emettere ordinanza di cessazione e dichiarare la decadenza dell'autorizzazione.  Il tutto sempre con comunicazione di avvio del procedimento? In un precedente posto ho letto che qualora vi siano assenza del titolo abilitativo e violazione delle norme sulla pubbica incolumità ed igiene posso anche non avviarlo. E poi posso con un unico provvedimento ordinare la cessazione e dichiarare la decadenza del titolo?

riferimento id:14516

Data: 2013-07-19 21:09:10

Re:Decadenza dell'autorizzazione di p.e.


Oggi è una giornataccia!!!
Sempre i Carabinieri mi inviano rapporto amministrativo con unito p.v. elevato a carico di un ristoratore perchè esercitava attività di somministrazione in locali presso i quali sono venuti meno i requisiti edilizi ed igienico sanitari, in quanto a fronte di una superficie autorizzata di 56 mq. difatti esercitava su una superficie di mq. 300, ponendo i locale sotto sequestro. Ai sensi dell'art.17 ter del tulps, devo emettere ordinanza di cessazione e dichiarare la decadenza dell'autorizzazione.  Il tutto sempre con comunicazione di avvio del procedimento? In un precedente posto ho letto che qualora vi siano assenza del titolo abilitativo e violazione delle norme sulla pubbica incolumità ed igiene posso anche non avviarlo. E poi posso con un unico provvedimento ordinare la cessazione e dichiarare la decadenza del titolo?
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Domanda: ma l'esercitare su 300 invece che su 56 mq quale violazione di norme di pubblica incolumità o igiene determinerebbe?
A mio avviso NON vi sono i presupposti per la chiusura immediata .... va invece disposta la chiusura differita a 30 giorni nel caso non si conformi (e lo può fare immediatamente con comunicazione di ampliamento della superficie + notifica sanitaria o ripristinando la superficie autorizzata).
Se non vi è accertamento circostanziato di pericoli per igiene e incolumità NON si può procedere nel senso proposto dal verbale.

riferimento id:14516

Data: 2013-07-20 09:00:32

Re:Decadenza dell'autorizzazione di p.e.

Premetto che gli organi di vigilanza ha agito in seguito ad un indagine su delega della Procura della Repubblica. I locali sono privi di autorizzazione edilizia ovvero abusivi

riferimento id:14516

Data: 2013-07-20 11:18:33

Re:Decadenza dell'autorizzazione di p.e.


Premetto che gli organi di vigilanza ha agito in seguito ad un indagine su delega della Procura della Repubblica. I locali sono privi di autorizzazione edilizia ovvero abusivi
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Comprendo ma ciò non abilita a porre in essere atti illegittimi.
L'eventuale abusivismo edilizio porterà all'adozione delle misure repressive (salve le sanatorie previste dalla normativa) e sanzionatorie della norma di settore.
Usare la disposizione residuale dell'art. 7 bis o far chiudere quale "PENA ACCESSORIA" per punire dell'abuso edilizio rischia di far passare il Comune dalla ragione al torto.

Occorre a maggior ragione andarci cauti rispettando il principio di legalità

riferimento id:14516

Data: 2013-07-21 07:11:27

Re:Decadenza dell'autorizzazione di p.e.

NO, in questo caso non userei l'art.7 bis (questo lo dovrei usare nell'altro quesito che ti ho posto), ma l'art.17 ter del tulps per la violazione alla L.R. 21/2006 accertata dai cc., perchè esercitava attività di somministrazione in locali dove sono venuti meno i requisiti edilizi ed igienico sanitari.

riferimento id:14516

Data: 2013-07-21 12:28:46

Re:Decadenza dell'autorizzazione di p.e.


NO, in questo caso non userei l'art.7 bis (questo lo dovrei usare nell'altro quesito che ti ho posto), ma l'art.17 ter del tulps per la violazione alla L.R. 21/2006 accertata dai cc., perchè esercitava attività di somministrazione in locali dove sono venuti meno i requisiti edilizi ed igienico sanitari.
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Sì, ho fatto un mix fra i due quesiti!!!!
Confermo:
1) il superamento della superficie di somministrazione autorizzata non implica automatica assenza di requisiti igienici o pericoli per cinolumità
2) adotta provvedimento 17 ter
3) chiusura differita a 30 gg se non si adegua nei termini

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