Data: 2013-07-18 07:27:06

NCC Ambulanze.

Buogiorno.
Vorrei un chiarimento in merito ad una richiesta pervenutami per l'esercizio di NCC per trasporto infermi con Ambulanza. Nell'anno 2000 è stata rilasciata autorizzazione da parte della Reg.Puglia per il trasporto di infermi e feriti ad una ditta individuale. Nell'anno 2011 la ditta ha donato con atto notarile l'intera azienda di trasporto funebre, agenzia d'affari, funebre e trasporto feriti con ambulanza, quest'ultima autorizzata solamente dalla Reg.Puglia e non dal Comune, ad una impresa familiare formata tra il vecchio titolare e la propria consorte. Considerato che nel 2009 il Ministero delle Infrastrutture con proprio Decreto ha equiparato le attività svolte per trasporto infermi dietro corrispettivo al N.C.C. e pertanto soggette ad autorizzazione comunale e che il mio comune non ha ancora adeguato il regolamento comunale per il NCC per includere le ambulanze (che ad oggi sono contingentate), si chiede se la richiesta di autorizzazione inoltrata al Comune può essere comunque rilasciata in considerazione che la stessa riguarda il trasferimento di una attività preesistente ed in precedenza autorizzata dalla sola Reg.Puglia e, inoltre, se vi è una particolare documentazione da richiedere per il rilascio. Infine si fa presente che dal certificato di iscrizione al REA non risulta, tra le attività esercitate dalla impresa, quella di trasporto di infermi, ma solo di salme.

Grazie di Tutto
Rino

riferimento id:14495

Data: 2013-07-18 21:41:30

Re:NCC Ambulanze.

Gli elementi della questione sono che ai sensi del DM n. 137/2009 “Regolamento  recante disposizioni in materia di immatricolazione ed uso delle autoambulanze”, se l’attività è esercitata a titolo oneroso dietro corrispettivo da parte dei trasportati o del soggetto per conto del quale si svolge il servizio, allora le ambulanze sono immatricolate in servizio di noleggio con conducente.
In questo caso si avrà un’immatricolazione per conto terzi che, infatti, si definisce come l'attività imprenditoriale per la prestazione di servizi di trasporto verso un determinato corrispettivo.
Ai sensi dell’art. 85 del codice della strada, la carta di circolazione per i veicoli destinati all’attività di NCC è  rilasciata  sulla base della licenza comunale d'esercizio.

Detto questo, la licenza comunale di esercizio di noleggio con conducente viene rilasciata ai sensi della legge n. 21/1992.
Senza approfondire troppo (vedi qua : http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=5598.0 ) se l’ambulanza fosse una categoria diversa da M1 (vedi art. 47 del codice della strada) allora si potrebbe applicare la liberalizzazione ma dato che le ambulanze sono quasi sicuramente M1, allora bisogna fare i conti con l’art. 5 della legge n. 21/92:
[i]I comuni, nel predisporre  i  regolamenti  sull'esercizio  degli autoservizi pubblici non di linea, stabiliscono:
    a)  il  numero ed il tipo dei veicoli e dei natanti da adibire ad ogni singolo servizio;
    b) le modalità per lo svolgimento del servizio;
(...)
    d)  i requisiti e le condizioni per il rilascio della licenza per l'esercizio  del  servizio  di  taxi  e  della autorizzazione  per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente.[/i]

Quindi, se il comune non ha previsto niente la vedo dura decidere autonomamente di rilasciare l’autorizzazione che dici. Volendo andare in questa direzione, nelle more della modifica al regolamento, proporrei una delibera di giunta che fa un’azione ricognitiva dei principi di libertà economica e della particolare tipologia di attività indicando per essa la non applicazione del contingente numerico fermo restando ogni altro obbligo sui requisiti personali e di esercizio.

Ti linko un paio di regolamenti che ho trovato sul web
http://www.comune.villasangiovanni.rc.it/index.php?action=index&p=979.
http://www.comunedisoglianocavour.gov.it/attachments/article/81/Regolamento%20NCC%20-%20SOGLIANO.pdf

riferimento id:14495
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