Lo scorso novembre era stata presentata, presso lo scrivente SUAP, SCIA inerente l’avvio di attività di discipline bio-naturali (art. 3 – comma 4 – L.R. 27/2/2012 n.3).
Considerato che la Corte Costituzionale, con Sentenza n.89 del 20/5/2013 pubblicata in G.U. il 29/05/2013, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 3 – comma 4 – della Legge della Regione Lombardia 27 Febbraio 2012, n.3 e, pertanto, l’attività esercitata rientra tra quelle individuate dalla L. 1/1990 (Disciplina dell’attività di estetista), è stato notificato al soggetto interessato quanto segue:
- segnalazione che l’attività esercitata rientra tra quelle disciplinate dalla L. 1/1990;
- richiesta di regolarizzazione della pratica in oggetto, mediante la presentazione della scheda 3 per la nomina del responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale.
Il titolare ha presentato riscontro (vedi allegato) sostenendo che l’attività è da considerarsi tra le professioni non ordinistiche come da Legge Nazionale n. 4 del 14 gennaio 2013 e che, in merito alla sentenza della C.C. sopra citata, è stata fornita una corretta interpretazione da parte di note Associazioni Nazionali di categoria.
È possibile reperire quest’interpretazione?
Vi ringrazio per la gentile collaborazione.
Le attività di discipline bio-naturali sono tante e diverse tra loro per cui deve essere fatta una valutazione specifica dell'attività esercitata. L'argomento è stato dibattuto anche recentemente sul forum e le interpretazioni in merito sono tuttaltro che univoche, vedi:
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=13766.0
ecco invece una interpretazione di parte:
http://www.google.it/url?sa=t&rct=j&q=associazione%20categoria%20discipline%20bio%20naturali&source=web&cd=3&cad=rja&ved=0CDoQFjAC&url=http%3A%2F%2Funaleggeperledisciplinebionaturali.it%2Fnotizie%2Fnaturopatia-discipline-bio-naturali-e-la-nuova-legge-professioni-non-regolamentate%2F&ei=NNfnUcyUIKOu4QTS0IDYCA&usg=AFQjCNGoVnq3N4Iohiz5M4cHbVehf4RuPA