In occasione della CdS per la realizzazione di un insediamento produttivo in variante ai sensi dell’art. 5 L. 447/98, il Dipartimento urbanistica della regione chiede la verifica di assoggettabilità (VAS). Il Suap provvede ad inviare al Dipartimento ambientale il progetto e questi comunicano che oltre la VAS necessita attivare anche la VIA[pre][/pre]. Di conseguenza si invia il progetto Via e contestualmente si informa il Dipartimento urbanistica, il quale fa presente che esprimerà il proprio parere dopo aver acquisito la valutazione medesima.
La VIA non è intervenuta nei termini previsti per l’adozione del provvedimento e prima ancora che l’Ente convocasse la CdS per l’adozione del provvedimento, il Dipartimento Urbanistica ha espresso in data 11 luglio c.m. il [b]parere sfavorevole[/b] poiché superati i tempi previsti dall’art. 14-ter commi 3 e 4, della L. 241/90.
A questo punto credo debba essere emesso il provvedimento negativo di conclusione del procedimento e mi chiedo:
1. se tale provvedimento debba essere successivo ad una nuova (obbligatoria) convocazione della CdS;
2. e quale procedura dovrei seguire , qualora, il proponente ripresentasse lo stesso progetto a seguito di eventuale successivo rilascio del parere favorevole del Dipartimento Ambientale della VIA e della VAS
In occasione della CdS per la realizzazione di un insediamento produttivo in variante ai sensi dell’art. 5 L. 447/98, il Dipartimento urbanistica della regione chiede la verifica di assoggettabilità (VAS). Il Suap provvede ad inviare al Dipartimento ambientale il progetto e questi comunicano che oltre la VAS necessita attivare anche la VIA[pre][/pre]. Di conseguenza si invia il progetto Via e contestualmente si informa il Dipartimento urbanistica, il quale fa presente che esprimerà il proprio parere dopo aver acquisito la valutazione medesima.
La VIA non è intervenuta nei termini previsti per l’adozione del provvedimento e prima ancora che l’Ente convocasse la CdS per l’adozione del provvedimento, il Dipartimento Urbanistica ha espresso in data 11 luglio c.m. il [b]parere sfavorevole[/b] poiché superati i tempi previsti dall’art. 14-ter commi 3 e 4, della L. 241/90.
A questo punto credo debba essere emesso il provvedimento negativo di conclusione del procedimento e mi chiedo:
1. se tale provvedimento debba essere successivo ad una nuova (obbligatoria) convocazione della CdS;
2. e quale procedura dovrei seguire , qualora, il proponente ripresentasse lo stesso progetto a seguito di eventuale successivo rilascio del parere favorevole del Dipartimento Ambientale della VIA e della VAS
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Il diniego fondato sul mancato rilascio di un parere/atto è senz'altro ILLEGITTIMO. Tu devi sollecitare la VIA eventualmente convocando l'ente in conferenza.
Solo qualora si accerti l'improcedibilità potrai dichiarare archiviato il procedimento (lo sconsiglio) dando atto che l'ente competente ne risponderà in sede civile, penale ed amministrativa.
CAUTELATI nel caso di richiesta danni da parte dell'interessato.
Quindi:
1) convoca conferenza
2) sollecita presenza ente competente per VIA
3) se non succede niente riconvoca conferenza dopo 3 mesi FINO A QUANDO non avrai parere
Medio-tempore l'interessato deciderà se chiedere i danni o meno!
Grazie Simone, puntuale come sempre, ma il dubbio è se esiste [b]l'obbligo ai sensi del comma 3 e 6 bis dell'art. 14 ter L.241, [/b]di procedere alla determinazione motivata di conclusione del procedimento sulla base del [b]parere sfavorevole[/b] del Dipartimento urbanistica della Regione.
riferimento id:14487
Grazie Simone, puntuale come sempre, ma il dubbio è se esiste [b]l'obbligo ai sensi del comma 3 e 6 bis dell'art. 14 ter L.241, [/b]di procedere alla determinazione motivata di conclusione del procedimento sulla base del [b]parere sfavorevole[/b] del Dipartimento urbanistica della Regione.
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FORMALMENTE la norma dispone " Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto" ..... quindi ti ribadisco l'esigenza di sollecitare formalmente l'Amministrazione e, se del caso, riconvocata la conferenza, disporre la chiusura senza esito della stessa a causa della mancata pronuncia.
In questo caso suggerisco di inviare la documentazione al Consiglio dei Ministri per chiedere l'intervento sostitutivo.
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L. 7-8-1990 n. 241
Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 18 agosto 1990, n. 192.
(commento di giurisprudenza)
14-ter. Lavori della conferenza di servizi (61).
01. La prima riunione della conferenza di servizi è convocata entro quindici giorni ovvero, in caso di particolare complessità dell'istruttoria, entro trenta giorni dalla data di indizione (62).
1. La conferenza di servizi assume le determinazioni relative all'organizzazione dei propri lavori a maggioranza dei presenti e può svolgersi per via telematica (63).
2. La convocazione della prima riunione della conferenza di servizi deve pervenire alle amministrazioni interessate, anche per via telematica o informatica, almeno cinque giorni prima della relativa data. Entro i successivi cinque giorni, le amministrazioni convocate possono richiedere, qualora impossibilitate a partecipare, l'effettuazione della riunione in una diversa data; in tale caso, l'amministrazione procedente concorda una nuova data, comunque entro i dieci giorni successivi alla prima. La nuova data della riunione può essere fissata entro i quindici giorni successivi nel caso la richiesta provenga da un'autorità preposta alla tutela del patrimonio culturale. I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni, o altre autorità competenti concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali (64).
2-bis. Alla conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e 14-bis sono convocati i soggetti proponenti il progetto dedotto in conferenza, alla quale gli stessi partecipano senza diritto di voto (65).
2-ter. Alla conferenza possono partecipare, senza diritto di voto, i concessionari e i gestori di pubblici servizi, nel caso in cui il procedimento amministrativo o il progetto dedotto in conferenza implichi loro adempimenti ovvero abbia effetto diretto o indiretto sulla loro attività. Agli stessi è inviata, anche per via telematica e con congruo anticipo, comunicazione della convocazione della conferenza di servizi. Alla conferenza possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione (66).
3. Nella prima riunione della conferenza di servizi, o comunque in quella immediatamente successiva alla trasmissione dell'istanza o del progetto definitivo ai sensi dell'articolo 14-bis, le amministrazioni che vi partecipano determinano il termine per l'adozione della decisione conclusiva. I lavori della conferenza non possono superare i novanta giorni, salvo quanto previsto dal comma 4. Decorsi inutilmente tali termini, l'amministrazione procedente provvede ai sensi dei commi 6-bis e 9 del presente articolo (67).
3-bis. In caso di opera o attività sottoposta anche ad autorizzazione paesaggistica, il soprintendente si esprime, in via definitiva, in sede di conferenza di servizi, ove convocata, in ordine a tutti i provvedimenti di sua competenza ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (68).
4. Fermo restando quanto disposto dal comma 4-bis nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito la valutazione medesima ed il termine di cui al comma 3 resta sospeso, per un massimo di novanta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto. Tuttavia, a richiesta della maggioranza dei soggetti partecipanti alla conferenza di servizi, il termine di trenta giorni di cui al precedente periodo è prorogato di altri trenta giorni nel caso che si appalesi la necessità di approfondimenti istruttori. Per assicurare il rispetto dei tempi, l’amministrazione competente al rilascio dei provvedimenti in materia ambientale può far eseguire anche da altri organi dell’amministrazione pubblica o enti pubblici dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero da istituti universitari tutte le attività tecnico-istruttorie non ancora eseguite. In tal caso gli oneri economici diretti o indiretti sono posti a esclusivo carico del soggetto committente il progetto, secondo le tabelle approvate con decreto del Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze (69).
4-bis. Nei casi in cui l'intervento oggetto della conferenza di servizi è stato sottoposto positivamente a valutazione ambientale strategica (VAS), i relativi risultati e prescrizioni, ivi compresi gli adempimenti di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, devono essere utilizzati, senza modificazioni, ai fini della VIA, qualora effettuata nella medesima sede, statale o regionale, ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (70).
5. Nei procedimenti relativamente ai quali sia già intervenuta la decisione concernente la VIA le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 14-quater, nonché quelle di cui agli articoli 16, comma 3, e 17, comma 2, si applicano alle sole amministrazioni preposte alla tutela della salute , del patrimonio storico-artistico e della pubblica incolumità (71).
6. Ogni amministrazione convocata partecipa alla conferenza di servizi attraverso un unico rappresentante legittimato, dall'organo competente, ad esprimere in modo vincolante la volontà dell'amministrazione su tutte le decisioni di competenza della stessa.
6-bis. All'esito dei lavori della conferenza, e in ogni caso scaduto il termine di cui ai commi 3 e 4, l'amministrazione procedente, in caso di VIA statale, può adire direttamente il Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152; in tutti gli altri casi, valutate le specifiche risultanze della conferenza e tenendo conto delle posizioni prevalenti espresse in quella sede, adotta la determinazione motivata di conclusione del procedimento che sostituisce a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza. La mancata partecipazione alla conferenza di servizi ovvero la ritardata o mancata adozione della determinazione motivata di conclusione del procedimento sono valutate ai fini della responsabilità dirigenziale o disciplinare e amministrativa, nonché ai fini dell'attribuzione della retribuzione di risultato. Resta salvo il diritto del privato di dimostrare il danno derivante dalla mancata osservanza del termine di conclusione del procedimento ai sensi degli articoli 2 e 2-bis (72).
7. Si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione, ivi comprese quelle preposte alla tutela della salute e della pubblica incolumità, alla tutela paessaggistico-territoriale e alla tutela ambientale, esclusi i provvedimenti in materia di VIA, VAS e AIA, il cui rappresentante, all'esito dei lavori della conferenza, non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata (73).
8. In sede di conferenza di servizi possono essere richiesti, per una sola volta, ai proponenti dell'istanza o ai progettisti chiarimenti o ulteriore documentazione. Se questi ultimi non sono forniti in detta sede, entro i successivi trenta giorni, si procede all'esame del provvedimento.
9. [Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce, a tutti gli effetti, ogni autorizzazione, concessione, nulla osta o atto di assenso comunque denominato di competenza delle amministrazioni partecipanti, o comunque invitate a partecipare ma risultate assenti, alla predetta conferenza] (74).
10. Il provvedimento finale concernente opere sottoposte a VIA è pubblicato, a cura del proponente, unitamente all'estratto della predetta VIA, nella Gazzetta Ufficiale o nel Bollettino regionale in caso di VIA regionale e in un quotidiano a diffusione nazionale. Dalla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale decorrono i termini per eventuali impugnazioni in sede giurisdizionale da parte dei soggetti interessati (75).
(61) Rubrica aggiunta dall'art. 21, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(62) Comma così premesso dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(63) Comma così modificato dal comma 1 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(64) Comma così modificato prima dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dalla lettera a) del comma 2 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificata dalla relativa legge di conversione.
(65) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(66) Comma aggiunto dal comma 2 dell’art. 9, L. 18 giugno 2009, n. 69.
(67) Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(68) Comma aggiunto dalla lettera b) del comma 2 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(69) Comma così modificato prima dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi dalla lettera b-bis) del comma 2 dell'art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, aggiunta dalla relativa legge di conversione.
(70) Comma aggiunto dalla lettera c) del comma 2 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(71) Comma così modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15.
(72) Comma aggiunto dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi così sostituito dalla lettera d) del comma 2 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(73) Comma prima modificato dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi così sostituito dalla lettera e) del comma 2 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78, come modificata dalla relativa legge di conversione.
(74) Comma così sostituito dall'art. 10, L. 11 febbraio 2005, n. 15 e poi soppresso dalla lettera f) del comma 2 dell’art. 49, D.L. 31 maggio 2010, n. 78.
(75) Articolo aggiunto dall'art. 17, L. 15 maggio 1997, n. 127 e poi così sostituito dall'art. 11, L. 24 novembre 2000, n. 340.