Data: 2013-07-16 14:42:29

Art. 10bis legge 241/1990 Osservazioni


Ho necessità con urgenza di conoscere ( ho dei dubbi) quanto segue:

L'art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i. recita: " Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti....omissis...

Il termine di 10 giorni é un termine perentorio, dopo il quale (es. osservazioni pervenute il 12° giorno) le stesse vanno rigettate perché pervenute fuori termine, oppure
non é un termine perentorio ma solo indicativo e le osservazioni possono essere valutate fino a quando non si é provveduto ad emettere il parere negativo definitivo?

Grazie e saluti

riferimento id:14482

Data: 2013-07-16 17:52:38

Re:Art. 10bis legge 241/1990 Osservazioni



Ho necessità con urgenza di conoscere ( ho dei dubbi) quanto segue:

L'art. 10 bis della legge 241/1990 e s.m.i. recita: " Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del procedimento o l'autorità competente, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti....omissis...

Il termine di 10 giorni é un termine perentorio, dopo il quale (es. osservazioni pervenute il 12° giorno) le stesse vanno rigettate perché pervenute fuori termine, oppure
non é un termine perentorio ma solo indicativo e le osservazioni possono essere valutate fino a quando non si é provveduto ad emettere il parere negativo definitivo?

Grazie e saluti
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1) a mio avviso il termine è chiaramente PERENTORIO
2) tu non puoi FORMALMENTE tener conto delle osservazioni dopo i 10 giorni
3) ma di fatto puoi tener conto dei ragionamenti svolti nelle osservazioni e farli tuoi. Infatti l'omessa presentazione di scritti e memorie NON DETERMINA il rigetto automatico potendo la PA rivedere anche motu proprio la decisione

riferimento id:14482

Data: 2013-07-18 08:51:14

Re:Art. 10bis legge 241/1990 Osservazioni

il problema mi é stato posto dagli uffici interressati dall'endoprocedimento, i quali vogliono sapere se le osservazioni pervenute dopo i 10 giorni io,
in qualità di responsabile Suap del procedimento posso accettarli o NO. Non posso tenere conto  dei ragionamenti svolti nelle osservazioni perché
non di mia competenza ma dell'ufficio titolare dell'endoprocedimento che ha effettuato l'istruttoria e chiesto chiarimenti o integrazioni.
In poche parole gli uffici interessati dall'endoprocedimento vogliono sapere se il termine é perentorio, perché se così fosse ritengono che non dovrei
come Suap accettare le osservazioni pervenute fuori termine e, di conseguenza, non procedere ad inoltrarle ai loro uffici bensì, per le motivazioni espresse
nell'istruttoria inviatami e che ha dato corso alla richiesta di chiarimenti e/o osservazioni, archiviare l'istanza.
Come devo comportarmi?
Grazie e saluti

riferimento id:14482

Data: 2013-07-18 17:19:10

Re:Art. 10bis legge 241/1990 Osservazioni


il problema mi é stato posto dagli uffici interressati dall'endoprocedimento, i quali vogliono sapere se le osservazioni pervenute dopo i 10 giorni io,
in qualità di responsabile Suap del procedimento posso accettarli o NO. Non posso tenere conto  dei ragionamenti svolti nelle osservazioni perché
non di mia competenza ma dell'ufficio titolare dell'endoprocedimento che ha effettuato l'istruttoria e chiesto chiarimenti o integrazioni.
In poche parole gli uffici interessati dall'endoprocedimento vogliono sapere se il termine é perentorio, perché se così fosse ritengono che non dovrei
come Suap accettare le osservazioni pervenute fuori termine e, di conseguenza, non procedere ad inoltrarle ai loro uffici bensì, per le motivazioni espresse
nell'istruttoria inviatami e che ha dato corso alla richiesta di chiarimenti e/o osservazioni, archiviare l'istanza.
Come devo comportarmi?
Grazie e saluti
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Come ti dicevo:
1) a mio avviso il termine è perentorio
2) NONOSTANTE questo ti consiglio di trasmettere comunque le osservazioni anche se tardive
3) gli uffici riceventi decideranno se prenderle in considerazione o meno!

SE TU non puoi decidere nel merito a mio avviso non devi nemmeno trattenere le osservazioni senza inoltrarle!

riferimento id:14482

Data: 2013-07-18 19:29:37

Re:Art. 10bis legge 241/1990 Osservazioni

Ho seguito quello che mi sembrava giusto e come hai suggerito tu Le ho inviate.
Loro asseriscono  che non gli spetta assumersi  la decisione e quindi la responsabilità se
accettarle o meno, in quanto essendo il Suap il responsabile del procedimento l'osservanza sull'applicazione
delle norme della legge 241/1990 spetta a me. ( su questo non credo abbiano torto).
Pertanto se io ritengo, sotto la mia responsabilità, ( lo vogliono per iscritto) che il termine non é perentorio, loro
non hanno problemi a valutare le osservazioni anche se pervenute dopo il termine di 10 giorni, di converso
se io ritengo che il termine sia perentorio spetta a me non accettarle e procedere  con l'emissione del provvedimento
conseguenziale di rigetto ed archivizione dell'istanza, omettendo l'invio all'ufficio competente a valutarle.

Non c'è giurisprudenza di merito sulla perentorietà o mento dei termini dell'art.10 lex 241/1990?
Mi scuso se continuo sulla disquisizione ma vorrei avere certezza sul procedimento da seguire.
saluti e grazie

riferimento id:14482

Data: 2013-09-05 19:51:21

Re:Art. 10bis legge 241/1990 Osservazioni


Ho seguito quello che mi sembrava giusto e come hai suggerito tu Le ho inviate.
Loro asseriscono  che non gli spetta assumersi  la decisione e quindi la responsabilità se
accettarle o meno, in quanto essendo il Suap il responsabile del procedimento l'osservanza sull'applicazione
delle norme della legge 241/1990 spetta a me. ( su questo non credo abbiano torto).
Pertanto se io ritengo, sotto la mia responsabilità, ( lo vogliono per iscritto) che il termine non é perentorio, loro
non hanno problemi a valutare le osservazioni anche se pervenute dopo il termine di 10 giorni, di converso
se io ritengo che il termine sia perentorio spetta a me non accettarle e procedere  con l'emissione del provvedimento
conseguenziale di rigetto ed archivizione dell'istanza, omettendo l'invio all'ufficio competente a valutarle.

Non c'è giurisprudenza di merito sulla perentorietà o mento dei termini dell'art.10 lex 241/1990?
Mi scuso se continuo sulla disquisizione ma vorrei avere certezza sul procedimento da seguire.
saluti e grazie
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NON ESISTE una giurisprudenza consolidata.
C'è un TAR Napoli, Sez. III, 23 febbraio 2006 / 04 maggio 2006, n. 3963 (Pres. De Leo, rel. Forlenza) che lo ritiene non perentorio: http://www.iusna.net/index.php?option=com_content&task=view&id=93&Itemid=2 e un tar venetop: http://www.amministrativistiveneti.it/index.php?option=com_content&task=view&id=180&Itemid=85
e la dottrina ritiene non perentorio detto termine: http://www.filodiritto.com/lapplicabilita-del-preavviso-di-rigetto-ex-articolo-10-bis-della-legge-n-241-del-1990/#.UijgWDa-1bw


L'orientamento che sarà prevalente sarà senz'altro in questo senso.
IO NON CONCORDO!

riferimento id:14482

Data: 2013-09-11 18:20:15

Re:Art. 10bis legge 241/1990 Osservazioni

NEANCHE IO, comunque grazie.

riferimento id:14482
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