L’Agenzia Autonoma dei Monopoli di Stato, nell’ambito delle verifiche di competenza ai sensi dell’art. 71 DPR 445/2000, ai fini dell’iscrizione all’elenco di cui all’art. 1, comma 82, della legge n. 220/2010, ha chiesto se la ditta X risulti o meno in possesso della licenza di cui all’art. 86 – 88 del T.U.L.P.S.
La ditta X fino al 18.02.2008 era in possesso della licenza di somministrazione al pubblico tipo B (bevande) rilasciata in data 01.03.1994, quindi in vigenza della legge n. 287/91 e della L.R. 35/1991, a seguito di subingresso.
Successivamente, in data 19.02.2008, a seguito di modifiche e ampliamento dei locali di somministrazione, il Comune rilasciava la nuova autorizzazione di “tipologia unica” ai sensi della legge regionale n. 5 del 18.05.2006.
La predetta L.R. n. 5/2006, all’art. 28 dispone che “Fermo restando il rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore, le autorizzazioni di cui agli articoli 22 e 23 abilitano all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti in genere per la diffusione sonora e di immagini, di giochi meccanici ivi compresi i biliardi, nonché all’effettuazione del gioco delle carte e degli altri giochi di società.”, senza però citare i videogiochi.
Il successivo comma 4 stabilisce “ Sono fatte integralmente salve le disposizioni di cui agli articoli 86 e 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, così come modificate ed integrate dagli articoli 1 della Legge 6 ottobre 1995, n. 425, e 37 e seguenti della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, in particolare, per quanto concerne la distribuzione, la gestione e l’uso degli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici, nonché in materia di gioco d’azzardo. La pratica dei giochi nei pubblici esercizi disciplinati dalla presente legge è subordinata all’esposizione di un’apposita tabella vidimata dal comune ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 2001, n. 311.”.
La ditta sopra citata, con denuncia d’inizio attività ai sensi dell’art. 19 Legge n. 241/90, in data 24.07.2002 dichiarava l’inizio dell’attività per l’installazione di n 4 apparecchi da svago di cui all’art. 110 Tulps nel pubblico esercizio suddetto.
Si chiede:
1. La ditta suddetta può considerarsi oggi, in virtù della presentazione della citata Denuncia di Inizio Attività, in possesso delle licenze di cui all’art. 86 e 88 indicate dall’A.A.M.S., oppure doveva ottenere formalmente dette licenze?
2. Oggi un nuovo esercizio di somministrazione (Bar – Ristorante, ecc.) per l’installazione ed esercizio di apparecchi da gioco (automatici, semiautomatici ed elettroni) dovrebbe presentare l’allegato B16, unitamente alla Duaap ed agli altri allegati. Considerato che la pratica dovrebbe essere sostitutiva delle licenze sopra citate non sarebbe opportuno trasmettere automaticamente questa anche all’AAMS, che ha la competenza per i controlli? Nelle istruzioni inerenti l’utilizzo della modulistica è previsto solo l’invio al Comune e alla CCIAA.
Cordiali saluti
Prima di tutto una considerazione. Il legislatore regionale, anche se mosso da buoni propositi, tramite una legge sul commercio / somministrazione, va a toccare materie che escono dall’oggetto della norma e dalla sua competenza in generale. Il rischio è che poi venga generata confusione anziché chiarezza.
Detto questo, ad oggi è possibile affermare che le abilitazioni per l’esercizio dell’attività di somministrazione alimenti e bevande rappresentano titoli abilitativi validi anche per l’installazione degli apparecchi di cui all’art. 110 TULPS. In sintesi, come chiarito anche dal Ministero, dalla lettura dell’art. 86 TULPS, come modificato nel 2006, si evince che le attività di cui allo stesso art. 86 TULPS, comma 1 (fra cui anche somministrazione), avendo già un titolo abilitativo con valore di polizia amministrativa (SCIA o autorizzazione che sia), ancorché ai sensi di una normativa regionale, non necessitano di ulteriore abilitazione per l’installazione degli apparecchi per il gioco:
[i]Relativamente agli apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici di cui all’ articolo 110, commi 6 e 7, la licenza è altresì necessaria:
a) per l’attività di produzione o di importazione;
b) per l’attività di distribuzione e di gestione, anche indiretta;
c) per l’installazione in esercizi commerciali o pubblici[b] diversi da quelli già in possesso di altre licenze di cui al primo o secondo comma o di cui all’articolo 88[/b] ovvero per l’installazione in altre aree aperte al pubblico od in circoli privati[/i]
Rammenta, a questo proposito, anche l’art. 152, comma 2 del regolamento al TULPS:
[i]Per le attività ricomprese fra quelle indicate dall'articolo 86 della legge o dall'articolo 158 del presente regolamento, disciplinate da altre disposizioni di legge statale o regionale, la licenza e ogni altro titolo autorizzatorio, comunque denominato, previsti da queste ultime disposizioni, [b]svolge anche, previa verifica della sussistenza delle condizioni previste dalla legge, la funzione di autorizzazione ai fini del predetto articolo 86[/b], con l'osservanza delle disposizioni del titolo I, capi III e IV, e degli articoli 100, 101, 108, terzo comma, 109 e 110 della legge, nonché di quelle del presente regolamento non incompatibili con altre disposizioni che disciplinano specificamente la materia.[/i]
Il modello B16 lo deve presentare quell’esercizio commerciale non compreso nell’art. 86 TULPS (commercio al dettaglio, edicole, internet point, ecc) che vuole installare i giochi.
Detto questo, non tutte le amministrazioni interpretano la normativa in questa maniera (anche se questa è l’interpretazione dominante confermata da circolari ministeriali). In ogni caso, anche se sovrapponibile ad un titolo di polizia già posseduto, la SCIA rappresentata dalla DUAAP B16 è comunque un titolo valido ex art. 86 TULPS e soddisfa la condizione richiesta da AAMS.
La legge non dispone che il SUAP debba inviare le abilitazioni ad AAMS. Sarà il privato, al momento dell’iscrizione nell’elenco ad autocertificarne il possesso. AAMS, se vuole, farà le verifiche.
Ricostruzione chiarissima. Abbiamo però un ulteriore dubbio che non siamo riusciti a chiarire con AAMS, relativo alla fattispecie delle licenze rilasciate dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli per la vendita di tabacchi con annessa concessione per il GIOCO DEL LOTTO. In questo caso il lotto può essere equiparabile all'articolo 88 e quindi ritenuto titolo abilitativo valido per installare giochi leciti ex articolo 110 TULPS senza necessità di ulteriori adempimenti, o, come nelle ipotesi richiamate relative alle edicole, esercizi di vicinato, ecc., è necessaria la presentazione della Duaap con relativo allegato B-16?
Grazie
Per quanato in teoria il gioco del lotto è una scommessa lecita non è sottoposto a licenza da parte della Questura. In altre parole, non ho mai trovato nessun bar o tabacchi con la macchinetta del lotto che avesse anche la licenza ex art. 88 TULPS. E' come la macchinetta del super-enalotto o il gratta e vinci. Quindi consiglierei SCIA per l'installazione dei giochi.
riferimento id:14475Salve scusi una domanda: settore apparecchi da gioco (slot machines e VLT).
L'esercente prima presenta la Scia al Comune e quindi ha il titolo art. 86 tulps. In seguito ottiene quello art. 88 e riconsegna quello 86. La domanda è: i due titoli (art. 86 e art 88) possono coesistere o uno dei due deve essere riconsegnato (quindi quello 86)? qual'è la legge che chiarisce questo concetto.
grazie