Buonasera,
ai sensi dell'art. 3 L. 443/1985 ( Legge quadro per l'artigianato), in caso di pizzeria artigianale da asporto, è vietata la somministrazione di alimenti e bevande , salvo il caso che sia solamente strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa. Mi chiedo, in quale misura la somministrazione può definirsi strumentale e accessoria?
Nello specifico si è in possesso di relazione ufficiale di un agente di polizia municipale che riferisce di aver osservato dei dipendenti servire a tavolino pizze e bevande in una pizzeria artigianale dove sono stati collocati una decina di tavolini.
Il personale in questione ha dichiarato all'agente di essere stato assunto con la mansione di servire ai tavoli.
Può tale attività di somministrazione di alimenti e bevande essere definita accessoria rispetto all'attività principale o va emessa ordinanza di chiusura immediata del locale per esercizio abusivo dell'attività ai sensi dell'articolo 35 comma 7 L.R. (Regione Sardegna) 18 MAGGIO 2006 N. 5?
Buonasera,
ai sensi dell'art. 3 L. 443/1985 ( Legge quadro per l'artigianato), in caso di pizzeria artigianale da asporto, è vietata la somministrazione di alimenti e bevande , salvo il caso che sia solamente strumentale e accessoria all'esercizio dell'impresa. Mi chiedo, in quale misura la somministrazione può definirsi strumentale e accessoria?
Nello specifico si è in possesso di relazione ufficiale di un agente di polizia municipale che riferisce di aver osservato dei dipendenti servire a tavolino pizze e bevande in una pizzeria artigianale dove sono stati collocati una decina di tavolini.
Il personale in questione ha dichiarato all'agente di essere stato assunto con la mansione di servire ai tavoli.
Può tale attività di somministrazione di alimenti e bevande essere definita accessoria rispetto all'attività principale o va emessa ordinanza di chiusura immediata del locale per esercizio abusivo dell'attività ai sensi dell'articolo 35 comma 7 L.R. (Regione Sardegna) 18 MAGGIO 2006 N. 5?
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ATTENZIONE, anche se venisse contestato l'esercizio abusivo dell'attività di somministrazione NON PUOI far chiudere l'attività in quanto tale, ma devi far cessare la sola somministrazione.
Dalla descrizione fatta vi è una violazione amministrativa, in quanto anche ammessa la somministrazione non assistita, essa non può svolgersi nella forma del servizio ai tavoli.
I vigili facciano la sanzione pecuniaria, e tu contatta gli interessati perchè, magari, si regolarizzino con la SCIA di somministrazione e la notifica sanitaria!
La ringrazio tantissimo, dalla Relazione di servizio a seguito delle verifiche svolte nell'attività entro quanto tempo doveva essere emesso il verbale di contestazione (sanzione pecuniaria)?
riferimento id:14470
La ringrazio tantissimo, dalla Relazione di servizio a seguito delle verifiche svolte nell'attività entro quanto tempo doveva essere emesso il verbale di contestazione (sanzione pecuniaria)?
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La legge 689/1981 impone un termine di PRESCRIZIONE/DECADENZA di 90 giorni dalla data di accertamento dell'illecito per la notifica della contestazione.
Detto dermine decorre dalla data di ACCERTAMENTO che può non coincidere (ma normalmente coincide) con la data del sopralluogo qualora si dimostri che sono state necessarie ulteriore attività istruttorie per l'accertamento dell'illecito.