Titolari di posteggio per la vendita di prodotti propri presso il mercato ambulante settimanale si assentano oltre le giornate previste dalla L.R. 5/2006 senza giustificazione o per lo più giustificandosi con la mancanza di prodotti da vendere.
La L.R. 5/2006, nella parte che tratta il commercio su aree pubbliche, prevede come causa di decadenza dalla concessione del posteggio il mancato utilizzo dello stesso, in ciascun anno solare, per periodi di tempo superiori a tre mesi(12 giornate di mercato) salvo casi di assenza per malattia, gravidanza e puerperio. Si chiede se la suddetta normativa può essere applicata anche ai titolari di posteggio riservati alla vendita di prodotti propri. Nel caso di inapplicabilità della anzidetta norma come viene prevista la decadenza dal posteggio per mancata occupazione? Deve essere appositamente prevista nel Il bando con cui viene concesso il posteggio? O da apposito regolamento riservato alla disciplina di vendita dei prodotti propri?
Nel caso in oggetto, il bando di concessione del posteggio riservato ai titolari di autorizzazione alla vendita di prodotti propri, è stato redatto in base alla normativa generale sul commercio in aree pubbliche.
Credo che tu ti riferisca agli imprenditori agricoli.
A parere mio, dalla normativa statale (d.lgs. n. 114/1998) si evince il principio per il quale la disciplina commerciale non si applica ai coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree pubbliche la vendita dei propri prodotti (...), [b]salvo che per le disposizioni relative alla concessione[/b] dei posteggi e alle soste per l'esercizio dell'attività in forma itinerante.
Detto questo, in assenza di altre specificazioni a livello regionale o locale (regolamento del commercio su area pubblica) a questa tipologia di concessione si applica il regime della decadenza che hai citato. Ricorda che nella vendita diretta possono rientrare prodotti agricoli non propri ma in misura non prevalente.