Buongiorno
questo servizio commercio ha emesso alcuni mesi fa un'ordinanza di sospensione di attività di somministrazione alimenti e bevande a firma del Responsabile del Servizio
l'atto è stato impugnato e, tra i fatti contestati, il ricorrente asserisce che vi è incompetenza in quanto l'ordinanza era di competenza del SUAP
avrei bisogno di riferimenti normativi a proposito
Grazie
Cristina
Buongiorno
questo servizio commercio ha emesso alcuni mesi fa un'ordinanza di sospensione di attività di somministrazione alimenti e bevande a firma del Responsabile del Servizio
l'atto è stato impugnato e, tra i fatti contestati, il ricorrente asserisce che vi è incompetenza in quanto l'ordinanza era di competenza del SUAP
avrei bisogno di riferimenti normativi a proposito
Grazie
Cristina
[/quote]
SONO DENTRO DI TE!
Scusa l'espressione buffa per dirti che il DPR 160/2010 rimette al Comune la definizione dell'organizzazione del SUAP.
Quindi spetta al Comune stabilire se assegnare al SUAP tutte le competenze relative anche ai procedimenti sanzionatori o se mantenere questi (circostanza possibile) agli uffici diversi (commercio, edilizia, ambiente, polizia locale ecc....).
Purtroppo la norma non è chiara. Mentre il DPR parla di TUTTE LE VICENDE AMMINISTRATIVE (non escludendo quelle sanzionatorie), tutto il decreto è poi incentrato su istanze, scia ecc.... INCOMPATIBILI con i procedimenti d'ufficio (quali la chiusura, sospensione e quanto altro).
A mio avviso la REGOLA (se non hai, come penso, un regolamento che definisca le varie competenze) è questa:
1) il SUAP è competente in via esclusiva per le dichiarazioni di irricevibilità e per i provvedimenti inibitori IMMEDIATI conseguenti alla carenza ab origine dei requisiti
2) il SUAP NON è competente per i provvedimenti di secondo grado conseguenti alla perdita, in un secondo momento, dei requisiti
NON ci sono riferimenti puntuali, devi fare un discorso generale sulla base dell'art. 38 del Dlgs 112/2008 e sul DPR 160/2010.
In bocca al TAR
D'accordissimo!! Per fortuna le nostre direttive regionali sono molto chiare al riguardo - Ad esempio, l'articolo 17 delle direttive di raccordo tra normativa regione Sardegna e DPR 160/210 prevede: "Nel caso di accertata carenza di conformità rispetto alle norme di legge, gli uffici comunali e le Amministrazioni pubbliche cui compete la verifica delle dichiarazioni autocertificative sono tenuti a procedere AUTONOMAMENTE all’emissione dei provvedimenti interdittivi o prescrittivi che ritengono necessari in applicazione delle vigenti disposizioni di legge, trasmettendo in via telematica al SUAP ogni atto inerente il procedimento stesso; il SUAP INOLTRA tali atti a tutti gli Enti Terzi coinvolti nel procedimento".
Del resto il Suap opera un raccordo procedimentale tra le varie normative di settore ed è unico interlocutore dell'impresa ma le fasi successive relative ai controlli conseguenti alle dichiarazioni rese è corretto che continuino a rimanere in capo ai singoli uffici comunali o Enti terzi esterni che sono specializzati nelle singole materie, spesso complesse e specialistiche. Se la vostra regione non ha emanato direttive in tal senso potete disciplinare il tutto con un bel regolamento comunale di organizzazione del Suap, in caso contrario si verifica spesso uno scarico di competenze da un ufficio all'altro, sono cose da evitare e che fanno infuriare il cittadino alla faccia della semplificazione!
Se può interessarti il riferimento alle direttive per un eventuale regolamento: sono state approvate con deliberazione G.R. Sardegna n.39/55 del 23.09.2011
grazie mille a tutti!!!!