Data: 2013-07-11 11:24:01

Conseguenze mancata comunicazione cessazione attività somministrazione

Salve a tutti!
La mia collega che si occupa di somministrazione mi ha posto il seguente quesito.
Tizio, esercente attività di somministrazione per cui ha presentato regolare SCIA, cessa l'attività, omettendo di comunicare l'avvenuta cessazione al Comune, ma provvedendo alla comunicazione in CCIAA della cessazione della attività con relativa cancellazione dal Registro Imprese.
Caio presenta successivamente SCIA per inizio attività di somministrazione nei locali precedentemente occupati da Tizio ed in questo modo la  ia collega scopre che Tizio aveva cessato la propria attività.
Essendo trascorsi più di 60 giorni da detta cessazione, la mia collega ha provveduto ad avviare il procedimento diretto alla irrogazione della sanzione prevista dall'art.103 comma 2 T.U. Commercio Regione Toscana, in relazione a quanto previsto dal precedente art.79 comma 1.
Fin qui, credo sia tutto  OK.
Il problema sorge perché l'ufficio di solito, in tali casi, avvia anche un procedimento diretto alla emanazione di un provvedimento di rimozione di efficacia della SCIA di Tizio.
Tale adempimento (quindi il provvedimento di rimozione di efficacia della SCIA di Tizio) è dovuto?
Oppure alla luce dei vari accertamenti (visura camerale di Tizio, inizio della attività svolta negli stessi locali da parte di Caio, presentazione in occasione della SCIA inviata da Caio della documentazione da cui risulta che il precedente contratto di locazione dell'immobile stipulato da parte del proprietario del fondo con Tizio si è risolto e ne è stato stipulato uno nuovo con Caio),  la mia collega può procedere di ufficio alla chiusura della posizione di Tizio?
Grazie in anticipo!

riferimento id:14437

Data: 2013-07-11 19:03:41

Re:Conseguenze mancata comunicazione cessazione attività somministrazione


Salve a tutti!
La mia collega che si occupa di somministrazione mi ha posto il seguente quesito.
Tizio, esercente attività di somministrazione per cui ha presentato regolare SCIA, cessa l'attività, omettendo di comunicare l'avvenuta cessazione al Comune, ma provvedendo alla comunicazione in CCIAA della cessazione della attività con relativa cancellazione dal Registro Imprese.
Caio presenta successivamente SCIA per inizio attività di somministrazione nei locali precedentemente occupati da Tizio ed in questo modo la  ia collega scopre che Tizio aveva cessato la propria attività.
Essendo trascorsi più di 60 giorni da detta cessazione, la mia collega ha provveduto ad avviare il procedimento diretto alla irrogazione della sanzione prevista dall'art.103 comma 2 T.U. Commercio Regione Toscana, in relazione a quanto previsto dal precedente art.79 comma 1.
Fin qui, credo sia tutto  OK.
Il problema sorge perché l'ufficio di solito, in tali casi, avvia anche un procedimento diretto alla emanazione di un provvedimento di rimozione di efficacia della SCIA di Tizio.
Tale adempimento (quindi il provvedimento di rimozione di efficacia della SCIA di Tizio) è dovuto?
Oppure alla luce dei vari accertamenti (visura camerale di Tizio, inizio della attività svolta negli stessi locali da parte di Caio, presentazione in occasione della SCIA inviata da Caio della documentazione da cui risulta che il precedente contratto di locazione dell'immobile stipulato da parte del proprietario del fondo con Tizio si è risolto e ne è stato stipulato uno nuovo con Caio),  la mia collega può procedere di ufficio alla chiusura della posizione di Tizio?
Grazie in anticipo!
[/quote]

ALCUNE OSSERVAZIONI:
1) PER L'APPLICAZIONE DELLA SANZIONE PER SUPERAMENTO DEL LIMITE DEI 60 GIORNI NON SI FA ALCUNA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO TROVANDO APPLICAZIONE LA LEGGE 689/1981. QUINDI I VIGILI FARANNO IL VERBALE DI CONTESTAZIONE E PROCEDERANNO AI SENSI DELLA NORMATIVA IN MATERIA DI SANZIONE PECUNIARIA
2) NON ESISTE IL PROCEDIMENTO DI "RIMOZIONE" DELLA SCIA. NON SERVE NEANCHE. IL SOGGETTO SE NON COMUNICA VOLONTARIAMENTE LA CESSAZIONE RIMANE "FORMALMENTE" TITOLARE E DECORSO 1 ANNO DECADE AUTOMATICAMENTE. A MIO AVVISO OLTRE CHE IMPROPRIO E' ILLEGITTIMO (ANCHE SE NON CI SARANNO RICORRENTI) PROCEDERE ALLA RIMOZIONE DELL'EFFICACIA DEL TITOLO DI SCIA DI TIZIO NON ESSENDO DECORSO L'ANNO DI DECADENZA. CONVINCETE TIZIO A COMUNICARE ANCHE A VOI LA CESSAZIONE

riferimento id:14437

Data: 2013-07-12 13:56:55

Re:Conseguenze mancata comunicazione cessazione attività somministrazione

Mi trovo d'accordo con te.
Quanto al punto 1), mi ero espresso male: in effetti, nel caso descritto, si procede ad inoltrare la segnalazione ai VV.UU. che poi provvedono di conseguenza.
Quanto al punto 2) anche secondo me il concetto di "rimozione di efficacia della SCIA" è un po'...astruso; fra l'altro, nel caso in esame, ben potrebbe succedere che prima che decorra un anno dalla avvenuta cessazione di Tizio, sia Caio a cessare la propria attività, e Tizio potrebbe anche decidere di "riavviare" la propria sulla base di una SCIA ancora valida in quanto non decaduta per non essere, appunto, trascorso ancora un anno. Sbaglio?
A questo punto, però, mi sorge un'altra domanda: una volta che perviene una SCIA formalmente corretta (quindi non irricevibile), ma sostanzialmente carente di un elemento essenziale (ad. es.: il requisito professionale indicato non è sufficiente per lo svolgimento dell'attività di somministrazione), come ci dobbiamo comportare, visto che la SCIA, tecnicamente, non è un'istanza di parte?
Mi spiego meglio: dato che non è un'istanza di parte non si deve dare avvio ad alcun procedimento, né si deve procedere ai sensi dell'art.10 bis della L.241/1990. E allora?
Leggendo l'art.19 della stessa L.241/1990 deduco che, quando all'esito della istruttoria da eseguirsi nei 60 giorni dalla presentazione della SCIA viene scoperta una carenza sostanziale, l'ufficio dovrebbe:
A) ove sia possibile conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente, si dovrebbe assegnare (con lettera? con provvedimento?) un termine di almeno 30 giorni all'interessato;
B) ove quanto previsto al punto A) non sia possibile, ovvero quando al decorso del termine assegnato l'interessato non ha provveduto alla sopra detta conformazione, si dovrebbe immediatamente adottare (quindi senza nessun ulteriore atto/comunicazione/"avvertimento") il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, con contestuale rimozione (non certo della SCIA, ma) degli effetti "dannosi" da essa eventualmente prodotti.
Questo è corretto? 

riferimento id:14437

Data: 2013-07-12 20:12:14

Re:Conseguenze mancata comunicazione cessazione attività somministrazione

Mi spiego meglio: dato che non è un'istanza di parte non si deve dare avvio ad alcun procedimento, né si deve procedere ai sensi dell'art.10 bis della L.241/1990. E allora?
[color=red]La dichiari INEFFICACE (concetto diverso dall'irricevibilità che determina anch'essa inefficacia) per carenza dei requisiti. SENZA avvio del procedimento.[/color]

Leggendo l'art.19 della stessa L.241/1990 deduco che, quando all'esito della istruttoria da eseguirsi nei 60 giorni dalla presentazione della SCIA viene scoperta una carenza sostanziale, l'ufficio dovrebbe:
A) ove sia possibile conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente, si dovrebbe assegnare (con lettera? con provvedimento?) un termine di almeno 30 giorni all'interessato;
[color=red]Se manca un elemento essenziale dichiari inefficace. L'interessato può conformare, NON CHIUDE se ha aperto .... ma paga le sanzioni! Altrimenti dopo 30 giorni chiude comunque[/color]

B) ove quanto previsto al punto A) non sia possibile, ovvero quando al decorso del termine assegnato l'interessato non ha provveduto alla sopra detta conformazione, si dovrebbe immediatamente adottare (quindi senza nessun ulteriore atto/comunicazione/"avvertimento") il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività, con contestuale rimozione (non certo della SCIA, ma) degli effetti "dannosi" da essa eventualmente prodotti.
Questo è corretto? 
[color=red]Corretto[/color]

riferimento id:14437

Data: 2013-07-13 10:34:30

Re:Conseguenze mancata comunicazione cessazione attività somministrazione

Grazie Simone!
A questo punto, per concludere, faccio un riepilogo per sapere, cortesemente, se la procedura da noi adotatta in occasione della presentazione di una SCIA è corretta:
1) Tizio presenta la SCIA di inizio attività via PEC;
2) l'ufficio effettua dapprima un controllo formale il cui esito può essere negativo, ed allora la SCIA sarà dichiarata irricevibile, o positivo, ed allora l'ufficio provvederà a comunicare in risposta alla PEC che il controllo formale è stato effettuato e che la pratica è, appunto, formalmente corretta, riservandosi però di effettuare successivamente il controllo sostanziale; l'invio di tale "ricevuta di controllo formale", in tutta sincerità, mi sembra un passaggio evitabilissimo, ridondante (perché già l'utente riceve in automatico dal sistema la mail di avvenuta consegna) e fuorviante (dato che se poi il controllo sostanziale rileva una carenza, l'utente riceve una comunicazione di esito diametralmente opposto rispetto a quella ricevuta circa il controllo formale, con ciò ingenerando confusione), ma lo abbiamo comunque previsto nel ns. diciplinare SUAP, avendo dato all'art.6 dell'allegato al D.P.R. 160/2010, in relazione all'art.5, comma 4, del D.P.R. 160/2010, una interpretazione nel senso della necessità di tale comunicazione, anche solo per rendere noto all'utente il numero di protocollo della sua pratica (dato che, avendo inviato la stessa via PEC e non avendola inserita tramite portale, tale informazione l'utente non è in grado di averla, se non gliela diamo noi espressamente);
3) l'ufficio procede quindi al controllo sostanziale, che potrà dare:
A) esito positivo, nel senso che non rileviamo carenze di requisiti e/o presupposti, ed allora il procedimento si conclude tacitamente;
B) esito negativo, nel senso che rileviamo carenze di requisiti e/o presupposti, e allora procediamo a dichiarare (con mera comunicazione) l'inefficacia della SCIA, ma assegniamo comunque contestualmente all'utente un termine (di almeno 30 giorni) per procedere alla eventuale conformazione dell'attività e dei suoi effetti alla normativa vigente, e informiamo contestualmente l'utente i) che nelle more del termine assegnato, qualora continui a svolgere l'attività, lo farà in carenza dei requisiti, e, pertanto, sarà passibile delle relative sanzioni; ii) e che decorso il termine assegnato, nel caso il soggetto non abbia provveduto alla richiesta conformazione, sarà emanato il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;
4) decorso il termine assegnato, se la conformazione non è avvenuta sarà emanato il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, mentre se la conformazione si sarà verificata (ed è ovvio che in tal caso l'ufficio avrà ricevuto comunicazione che dimostri detta conformazione), l'ufficio, in risposta alla PEC con cui sarà dimostrata l'avvenuta conformazione, rende noto (senza provvedimento, ma con mera comunicazione) che le carenze sono state sanate e che pertanto la precedente dichiarazione di inefficacia deve ritenersi archiviata.
Se questo iter non è corretto, potresti indicarmi i dovuti "aggiustamenti"?
Grazie! 

riferimento id:14437

Data: 2013-07-14 10:24:43

Re:Conseguenze mancata comunicazione cessazione attività somministrazione

Grazie Simone!
[color=red]Grazie a te, i tuoi messaggi sono senz'altro di utilità per i fruitori di quersto forum[/color]
A questo punto, per concludere, faccio un riepilogo per sapere, cortesemente, se la procedura da noi adotatta in occasione della presentazione di una SCIA è corretta:
1) Tizio presenta la SCIA di inizio attività via PEC;
[color=red]OK, premessa doverosa. Ogni altra modalità di comunicazione rende la pratica irricevibile[/color]

2) l'ufficio effettua dapprima un controllo formale il cui esito può essere negativo, ed allora la SCIA sarà dichiarata irricevibile, o positivo, ed allora l'ufficio provvederà a comunicare in risposta alla PEC che il controllo formale è stato effettuato e che la pratica è, appunto, formalmente corretta, riservandosi però di effettuare successivamente il controllo sostanziale;
[color=red]Questo tipo di comunicazione NON è dovuta. Io suggerisco di non farla in quanto superflua e fuorviante.
Però non è illegittima e quindi puoi continuare ad usarla se la preferisci[/color]

l'invio di tale "ricevuta di controllo formale", in tutta sincerità, mi sembra un passaggio evitabilissimo, ridondante (perché già l'utente riceve in automatico dal sistema la mail di avvenuta consegna) e fuorviante (dato che se poi il controllo sostanziale rileva una carenza, l'utente riceve una comunicazione di esito diametralmente opposto rispetto a quella ricevuta circa il controllo formale, con ciò ingenerando confusione), ma lo abbiamo comunque previsto nel ns. diciplinare SUAP, avendo dato all'art.6 dell'allegato al D.P.R. 160/2010, in relazione all'art.5, comma 4, del D.P.R. 160/2010, una interpretazione nel senso della necessità di tale comunicazione, anche solo per rendere noto all'utente il numero di protocollo della sua pratica
[color=red]Concordo sul ridondante e superfluo.
Inoltre sai che suggerisco da anni la NON PROTOCOLLAZIONE DELLE PEC.[/color]

(dato che, avendo inviato la stessa via PEC e non avendola inserita tramite portale, tale informazione l'utente non è in grado di averla, se non gliela diamo noi espressamente);
[color=red]Come sai ritengo che il CODICE UNIVOCO contenuto nella ricevuta di consegna della PEC sia sufficiente. Ma sono in posizione minoritaria .... e quindi va benissimo la tua procedura![/color]

3) l'ufficio procede quindi al controllo sostanziale, che potrà dare:
[color=red]Ricordo che è preferibile introdurre il controllo a campione!!![/color]

A) esito positivo, nel senso che non rileviamo carenze di requisiti e/o presupposti, ed allora il procedimento si conclude tacitamente;
[color=red]OK[/color]

B) esito negativo, nel senso che rileviamo carenze di requisiti e/o presupposti, e allora procediamo a dichiarare (con mera comunicazione) l'inefficacia della SCIA, ma assegniamo comunque contestualmente all'utente un termine (di almeno 30 giorni) per procedere alla eventuale conformazione dell'attività e dei suoi effetti alla normativa vigente, e informiamo contestualmente l'utente i) che nelle more del termine assegnato, qualora continui a svolgere l'attività, lo farà in carenza dei requisiti, e, pertanto, sarà passibile delle relative sanzioni; ii) e che decorso il termine assegnato, nel caso il soggetto non abbia provveduto alla richiesta conformazione, sarà emanato il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa;
[color=red]ok[/color]

4) decorso il termine assegnato, se la conformazione non è avvenuta sarà emanato il provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi di essa, mentre se la conformazione si sarà verificata (ed è ovvio che in tal caso l'ufficio avrà ricevuto comunicazione che dimostri detta conformazione), l'ufficio, in risposta alla PEC con cui sarà dimostrata l'avvenuta conformazione, rende noto (senza provvedimento, ma con mera comunicazione) che le carenze sono state sanate e che pertanto la precedente dichiarazione di inefficacia deve ritenersi archiviata.
[color=red]Suggerisco di unire i due atti. Cioè di fare subito una dichiarazione di cessazione differita.
Cioè tu, nello stesso atto dici che: O SI CONFORMA nei 30 giorni o decorsi 30 giorni la presente vale quale cessazione[/color]

Se questo iter non è corretto, potresti indicarmi i dovuti "aggiustamenti"?
[color=red]Secondo me la tua procedura è CORRETTA, non trovo errori.
Ti ho inserito dei SUGGERIMENTI che, secondo i miei "gusti", la rendono piu' in linea ed ancor più semplificata.[/color]
Grazie!

riferimento id:14437

Data: 2013-07-14 14:08:45

Re:Conseguenze mancata comunicazione cessazione attività somministrazione

Perfetto!
E grazie per considerare i miei interventi di utilità per tutti i fruitori del forum!
Ultimissima cosa: se procediamo, come suggerisci, ad unire gli atti di cui ai punti 3B e 4, predisponendo quindi fin da subito (qualora il controllo sostanziale evidenzi una carenza) una "dichiarazione di cessazione differita", dobbiamo farlo con mera comunicazione oppure è necessario un provvedimento formale?

riferimento id:14437

Data: 2013-07-15 12:28:30

Re:Conseguenze mancata comunicazione cessazione attività somministrazione


Perfetto!
E grazie per considerare i miei interventi di utilità per tutti i fruitori del forum!
Ultimissima cosa: se procediamo, come suggerisci, ad unire gli atti di cui ai punti 3B e 4, predisponendo quindi fin da subito (qualora il controllo sostanziale evidenzi una carenza) una "dichiarazione di cessazione differita", dobbiamo farlo con mera comunicazione oppure è necessario un provvedimento formale?
[/quote]

E' indifferente la forma che gli dai.
L'importante è che sia a firma del responsabile e contenga le motivazioni di fatto e di diritto.

Poi la puoi chiamare determina, diffida, precisazioni ecc....

riferimento id:14437
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