Data: 2013-07-11 10:04:37

Codi identificativi

In caso di attrazioni dello spettacolo viaggiante cedute, in comodato d'uso gratuito, ad altro gestore per un periodo di 20 giorni, è sempre necessario procedere ai sensi dell'art. 4 commi 9 e 10 del D.M. 18 maggio 2007? Cosa si intende esattamente nella circolare prot. n. 17082/114 del 1° dicembre 2009 nel punto in cui prevede che "......Tali forme di "trasferimento" del bene, però sono consentite nei soli casi in cui i "soggetti terzi" che acquisiscono a vario titolo [b]l'attività, [/b]siano già in possesso, [b]per quella specifica attività[/b], della licenza prevista dall'art. 69 del T.U.L.P.S."? Grazie, buona giornata

riferimento id:14433

Data: 2013-07-11 22:43:53

Re:Codi identificativi

Nella definizione di Gestore trovi che è colui a cui fa capo la titolarità della licenza di cui all’art. 69 TULPS. Quindi in ogni caso, chi possiede e usa l’attrazione deve essere in possesso di detta licenza per spettacolo viaggiante con gonfiabili, che poi è una verifica dei requisiti morali e delle norme di sicurezza (ci sarebbero i presupposti per la SCIA).
Il fatto che sia un prestito per 20 giorni non è discriminante. 20 giorni o un anno è la stessa cosa. Il vecchio gestore deve darne comunicazione al comune che ha effettuato la registrazione (comma 9) e il nuove deve farsi volturare la registrazione (comma 10)
Ti incollo un articolo ANCI in materia.

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