Data: 2013-07-11 08:16:37

quando convocare la cds

quando si devi richiedere un nulla osta alla soprintendenza ai sensi dell'art 21 comma 4 della 42/2004 il termine per loro è 120 gg.. (art26 se non erro della 42) dunque si convochi subito la conferenza dei servizi ai sensi dell'art 7 del 160 (siamo nel caso di procedimenti con  termine superiore ai 90 gg) ovvero si aspettano i 30 giorni di non risposta (ovvia perché ce n'hanno 120) dell'art 14 della 241? ed ancora è ammessa la non convocazione della cds?

riferimento id:14431

Data: 2013-07-12 16:45:22

Re:quando convocare la cds

Questo è un caso che nella pratica non trova mai riscontro ma anche questo procedimento entra nel campo di applicazione della normativa SUAP quando è presentato o riguarda un’impresa.
L’art. 4 del DPR 160/2010 recita testualmente che il SUAP assicura al richiedente una risposta telematica unica e tempestiva in luogo degli altri uffici comunali e di tutte le amministrazioni pubbliche comunque coinvolte nel procedimento, ivi comprese quelle preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità.
Cerco di fare un sunto dell’art. 7 del DPR 160/2010
per i procedimenti che presuppongono un rilascio di un provvedimento autorizzativo le istanze sono presentate al SUAP che, entro trenta giorni dal ricevimento può richiedere all'interessato la documentazione integrativa; decorso tale termine l'istanza si intende correttamente presentata. Il SUAP adotta il provvedimento conclusivo entro ulteriori trenta giorni, oppure indice una conferenza di servizi. Entro 60 giorni, quindi, il SUAP adotta un provvedimento oppure indice una conferenza di servizi. Infatti, quando è necessario acquisire intese, nulla osta, concerti o assensi di diverse amministrazioni pubbliche, il responsabile del SUAP può (quindi NON deve) indire una conferenza di servizi, anche su istanza del soggetto interessato. La conferenza di servizi è però sempre indetta nel caso in cui i procedimenti necessari per acquisire le suddette intese, nulla osta, concerti o assensi abbiano una durata superiore ai novanta giorni oppure nei casi previsti dalle discipline regionali, cioè quando normative di settore prevedano termini diversi.
Ai sensi del comma 2 dell’art. 7 del DPR 160/2010, la conferenza sarà comunque indetta prima del sessantesimo giorno e seguirà poi i termini procedurali di cui all’art. 14 e seguenti della legge n. 241/1990. Scaduto il termine dei 60 giorni (si veda l’art. 7, comma 3, ultimo periodo del DPR 160/2010), oppure in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, vi è l’obbligo di applicare l'articolo 38, comma 3, lettera h) della legge 133/2008: “in caso di mancato ricorso alla conferenza di servizi, scaduto il termine previsto per le altre amministrazioni per pronunciarsi sulle questioni di loro competenza, l'amministrazione procedente conclude in ogni caso il procedimento prescindendo dal loro avviso; in tal caso, salvo il caso di omessa richiesta dell'avviso, il responsabile del procedimento non può essere chiamato a rispondere degli eventuali danni derivanti dalla mancata emissione degli avvisi medesimi”.

Io aspetterei comunque 60 giorni prima di convocare la soprintendenza ma poi la dovrei convocare necessariamente.
Resta salva, però anche la disposizione dell’art. 14 ter della legge 241/1990 che dispone:
[i]I responsabili degli sportelli unici per le attività produttive e per l'edilizia, ove costituiti, o i Comuni concordano con i Soprintendenti territorialmente competenti il calendario, almeno trimestrale, delle riunioni delle conferenze di servizi che coinvolgano atti di assenso o consultivi comunque denominati di competenza del Ministero per i beni e le attività culturali [/i](qui si appellerebbero per non venire alla conferenza).

Ti allego una circolare che ho trovato per i procedimenti ex art. 146 del d.lgs. 42/2004. Inizia dall’ultima pagina e ti accorgerai che il ministero la pensa in maniera difforme.

riferimento id:14431
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it