La P.A. non può sospendere sine die i propri provvedimenti
(Consiglio di Stato, Sez. IV, sentenza 13.6.2013, n. 3276)
Un provvedimento di sospensione sine die è illegittimo perché contrasta radicalmente con la finalità attributiva di tale potere, questo il principio ribadito dalla Quarta Sezione del Consiglio di Stato che ha evidenziato come l’ordinamento riconosce infatti alla p.a. un generale potere – desumibile dall’art. 7, comma 2, l. 7 agosto 1990, n. 241, e ora espressamente disciplinato dall’art. 21-quater della medesima legge – di natura cautelare e durata temporanea, consistente nella sospensione degli effetti dell’atto amministrativo precedentemente adottato. Deve tuttavia essere rimarcata la necessità della prefissione di un termine che salvaguardi l’esigenza di certezza della posizione giuridica della parte, restando così scongiurato il rischio di una illegittima sospensione sine die (cfr., in termini, Cons. St., V, 4.3.2008, n. 904, Cons. St., sez. VI, 11.2.2011, n. 905). Orbene il provvedimento del Comune, nella misura in cui ha sospeso senza prefissare alcun termine la validità del permesso di costruire, si pone in netta antitesi con il principio di cautela e con il fine di certezza sottesi al provvedimento di sospensione, quale configurato dall’astratto paradigma legislativo, ed è in quanto tale illegittimo, sicché rettamente il giudice di prime cure ne ha pronunciato l’annullamento, osservando che l’atto stesso si traduce, di fatto, in una revoca definitiva del provvedimento autorizzatorio.
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