Consiglio di Stato, Sez. VI, n. 2721, del 21 maggio 2013
Urbanistica.L’autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale, non vale a surrogare il titolo abilitativo edilizio
E’ legittima la demolizione d’ufficio di un chiosco abusivo per la vendita di alimenti e bevande, fornito di autorizzazioni alla vendita. La pluralità dei titoli amministrativi ottenuti dagli odierni e dai precedenti soggetti gestori del chiosco (autorizzazione alla occupazione di suolo pubblico, autorizzazione all’esercizio dell’attività commerciale, autorizzazione rilasciata a sanatoria di alcune irregolarità igienico-sanitarie) non vale a surrogare il titolo abilitativo edilizio. Risulta irrilevante la circostanza che l’originario gestore del chiosco fosse iscritto ante 1967 tra gli esercenti il commercio ambulante nel Comune di Venezia. L’allegazione non prova, neppure in via mediata ed indiretta, che l’assetto e le dimensioni del manufatto fossero illo tempore conformi a quelle attuali. (Segnalazione e massima a cura di F. Albanese)
http://lexambiente.it/urbanistica/64-consiglio-di-stato64/9395-urbanisticalautorizzazione-allesercizio-dellattivita-commerciale-non-vale-a-surrogare-il-titolo-abilitativo-edilizio.html