Gli Ordini professionali gestiscono risorse “private” il cui spreco non integra danno erariale
[Sez. giur. Veneto, sent. n. 199 del 12/06/13]
Invero, è pacifico che gli ordini professionali non beneficiano di alcun contributo pubblico, sicché in assenza di finanziamenti pubblici, diretti o indiretti, le uniche entrate di cui si alimenta il bilancio dell’Ente sono i “contributi” obbligatori degli iscritti che costituiscono, evidentemente, una forma di autofinanziamento, estrinsecazione dell’autonomia finanziaria riconosciuta ex lege. Ne consegue perciò, che le risorse finanziarie in gestione all’Ordine non hanno alcuna provenienza pubblica, sicché il depauperamento delle stesse si traduce in un danno essenzialmente “privato”, come private sono le entrate dell’Ente. E allora, se il criterio discernitivo della giurisdizione contabile è quello oggettivo della natura del danno, in uno con la natura pubblica delle finalità perseguite, lì dove manchi un “danno pubblico”, come nella specie, la Corte dei conti è carente di giurisdizione.
http://www.respamm.it/giurisprudenza/viewdec_s.php?id=%EE%C2%3B%3F%5E%EA%F4u%F7%5D%CB%B4%C4%CC%40-%3Eue%0C%E8k%F9%F1%98%D7%0AC%17%E4%FB%A2&srchp=76