Data: 2013-07-11 04:46:02

Nessuna sanzione pecuniaria alla stazione appaltante che nel periodo di "stands


Nessuna sanzione pecuniaria alla stazione appaltante che nel periodo di "standstill" stipula il contratto per evitare un grave danno all’interesse pubblico per la mancata erogazione della prestazione oggetto di gara
Nel giudizio in esame l´appellante Azienda Ospedaliera impugna la sentenza del T.A.R. con la quale, tra l´altro, e´ stata irrogata nei confronti della stazione appaltante, ai sensi, dell’art. 123 cod. proc. amm., la sanzione pecuniaria pari al valore dell’ 1 % del corrispettivo di aggiudicazione del contratto per violazione del divieto stabilito dall’ art. 11 ter del d.lgs. n. 163 del 2006 di stipulare il contratto “dal momento della notificazione dell´istanza cautelare alla stazione appaltante e per i successivi venti giorni, a condizione che entro tale termine intervenga almeno il provvedimento cautelare di primo grado o la pubblicazione del dispositivo della sentenza di primo grado in caso di decisione del merito all´udienza cautelare ovvero fino alla pronuncia di detti provvedimenti se successiva”. Il Consiglio di Stato sul punto ha accolto la tesi della ricorrente Amministrazione in base alla quale sussisteva la causa esonerativa dall’osservanza dello standstill secondo quale prevista dall’art. 11, comma 9, del d.lgs. n. 163 del 2006, e successive modificazioni, in presenza di grave danno all’interesse pubblico per la mancata erogazione della prestazione oggetto di gara. Si legge nella sentenza "Non è, invero, in discussione il carattere essenziale delle prestazioni di radio diagnostica per la cura di specifiche e gravi patologie, da erogarsi nei confronti dell’utenza in via continuativa e stabile del tempo. Quanto precede è, inoltre, avvalorato dalla circostanza dell’esito negativo delle domande cautelari presentate dalla società ricorrente in via principale. Si versa, quindi, a fronte di una causa che giustifica l’immediata stipula del contratto, venendo così meno i presupposti per l’irrogazione della sanzione prevista dall’art. 123 cod. proc. amm., in presenza di prestazioni di carattere essenziale per l’erogazione di servizi di assistenza e di cura non procrastinabili nel tempo."
(Consiglio di Stato, Sez. III, sentenza 3.7.2013, n. 3568)
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