La ditta X presenta SCIA per trasferimento di sede di attività di commercio in esercizio di vicinato.
Ai sensi del 160/2010 il SUAP rilascia ricevuta informatica in quanto la pratica è completa.
Dopo alcuni giorni la ditta presenta SCIA per avvio commercio di cose usate, nella nuova sede dove intende svolgere il commercio del nuovo.
Anche in questo caso si rilascia la ricevuta informatica.
Durante le verifiche si scopre che la ditta non ha mai esercitato l'attività di commercio (nuovo) nella vecchi sede, quindi la SCIA per trasferimento è dichiarata irricevibile.
A questo punto la SCIA per l'usato è ancora ricevibile? O venendo a mancare il prerequisito (nuovo) deve essere rigettata anche quella? In questo caso chideremmo di ripresentare (tramite starweb) le due scia.
Grazie
Irricevibile SI' ma NON INEFFICACE
Il fatto che il soggetto non abbia esercitato nel precedente locale rende la SCIA DI TRASFERIMENTO irricevibile. Sul punto concordo.
Ma secondo me la SCIA è comunque efficace perchè la devi considerare come SCIA DI AVVIO ATTIVITA'. Nel Diritto Amministrativo infatti non conta il NOMEN IURIS dato dall'interessato alla documentazione. Se tale documentazione NON E' VALIDA per uno scopo (in questo caso trasferimento) prima di dichiararla inefficace devo verificare se è adatta allo scopo voluto e diverso (in questo caso l'avvio).
Secondo me sì e quindi il problema è risolto.
Se però ormai l'hai dichiarata inefficace e vuoi tener ferma questa posizione, ciò non vale per quella di cose usate che rimane valida.
E' possibile applicare lo stesso principio anche nel caso in cui un'impresa presenti una SCIA per il trasferimento della sede ma non risultino agli atti precedenti comunicazioni di inizio della stessa attività? Cioè considerare la SCIA per il trasferimento come una SCIA per inizio attività?
Grazie
E' possibile applicare lo stesso principio anche nel caso in cui un'impresa presenti una SCIA per il trasferimento della sede ma non risultino agli atti precedenti comunicazioni di inizio della stessa attività? Cioè considerare la SCIA per il trasferimento come una SCIA per inizio attività?
Grazie
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CERTO!!!!
Va considerata valida come avvio di nuova attività
[size=14pt][color=red][b]Nuove norme sulla SCIA ed i CONTROLLI (L. 241/1990) - in vigore dal 28/8/2015[/b][/color][/size]
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LEGGE 7 agosto 2015, n. 124 Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (15G00138)
(GU Serie Generale n.187 del 13-8-2015)
[color=red][b]note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/08/2015[/b][/color]
Art. 6 - Autotutela amministrativa
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