Data: 2011-06-08 14:01:03

Codice del Turismo - DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011 , n. 79

DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011 , n. 79
Codice della normativa statale in tema di ordinamento e  mercato  del
turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28  novembre  2005,  n.
246, nonche' attuazione  della  direttiva  2008/122/CE,  relativa  ai
contratti di multiproprieta', contratti relativi ai prodotti  per  le
vacanze di lungo  termine,  contratti  di  rivendita  e  di  scambio.
(11G0123)
 
                  IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
  Visto l'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Vista la legge 28  novembre  2005,  n.  246,  ed,  in  particolare,
l'articolo 14, commi 14, 15 e 18;
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
ordinamento della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  a  norma
dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
  Visto il decreto legislativo 6  settembre  2005,  n.  206,  recante
codice del consumo, a norma dell'articolo 7  della  legge  29  luglio
2003, n. 229;
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  17  luglio  2006,  n  233,  recante
disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni  della
Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  dei  Ministeri,  ed  in
particolare l'articolo 1, comma 19-bis;
  Visto il decreto legislativo 1°  dicembre  2009,  n.  179,  recante
disposizioni legislative statali anteriori al 1° gennaio 1970, di cui
si ritiene indispensabile la permanenza in vigore;
  Vista la legge 4 giugno  2010,  n.  96,  recante  disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009, ed, in  particolare,
gli articoli 1 e 2, e l'allegato B;
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  Ministri,
adottata nella riunione del 19 ottobre 2010;
  Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'Adunanza  del
13 gennaio 2011;
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 18 novembre 2010;
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni parlamentari  della
Camera dei deputati e del Senato della Repubblica e preso atto che la
Commissione parlamentare per la semplificazione non  ha  espresso  il
parere nei termini prescritti;
  Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri,  adottata  nella
riunione del 5 maggio 2011;
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  del
Ministro  per  il  turismo,  del  Ministro  per  la  semplificazione
normativa e del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con  i
Ministri dell'ambiente e della tutela  del  territorio  e  del  mare,
degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle  finanze,
per la pubblica  amministrazione  e  l'innovazione,  dell'istruzione,
dell'universita'  e  della  ricerca,  per  i  beni  e  le  attivita'
culturali, del lavoro e delle politiche sociali e per i rapporti  con
le regioni e per la coesione territoriale;

                                Emana

                  il seguente decreto legislativo:

                              Art. 1

      Approvazione del codice della normativa statale in tema
                di ordinamento e mercato del turismo

  1. E' approvato il  codice  della  normativa  statale  in  tema  di
ordinamento e mercato del turismo, di cui all'allegato 1.

       
     
                              Art. 2

Modificazioni al decreto legislativo 6 settembre  2005,  n.  206,  in
  attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa  ai  contratti  di
  multiproprieta', contratti relativi ai prodotti per le  vacanze  di
  lungo termine, contratti di rivendita e di scambio

  1. Il titolo IV, capo I, del decreto legislativo 6 settembre  2005,
n. 206, recante codice del consumo, e' sostituito dal seguente:

                            "TITOLO IV

            DISPOSIZIONI RELATIVE AI SINGOLI CONTRATTI

                              CAPO I

CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA', CONTRATTI RELATIVI AI PRODOTTI  PER  LE
  VACANZE DI LUNGO TERMINE, CONTRATTI DI RIVENDITA E DI SCAMBIO

                              ART. 69

                            Definizioni

  1. Ai fini del presente capo, si intende per:
    a)  "contratto  di  multiproprieta'":  un  contratto  di  durata
superiore a un anno tramite il  quale  un  consumatore  acquisisce  a
titolo oneroso il diritto di godimento su uno o piu' alloggi  per  il
pernottamento per piu' di un periodo di occupazione;
    b) "contratto relativo a un prodotto  per  le  vacanze  di  lungo
termine": un contratto di durata superiore a un  anno  ai  sensi  del
quale un consumatore acquisisce a titolo  oneroso  essenzialmente  il
diritto di ottenere sconti  o  altri  vantaggi  relativamente  ad  un
alloggio, separatamente o unitamente al viaggio o ad altri servizi;
    c) "contratto di rivendita": un contratto ai sensi del  quale  un
operatore assiste a titolo oneroso un  consumatore  nella  vendita  o
nell'acquisto di una multiproprieta' o di un prodotto per le  vacanze
di lungo termine;
    d) "contratto di scambio": un contratto ai  sensi  del  quale  un
consumatore partecipa a titolo oneroso a un sistema  di  scambio  che
gli consente l'accesso all'alloggio per il pernottamento o  ad  altri
servizi in cambio della concessione ad altri dell'accesso  temporaneo
ai vantaggi che risultano dai diritti derivanti dal suo contratto  di
multiproprieta';
    e) "operatore": il "professionista", di cui all'articolo 3, comma
1, lettera c);
    f) "consumatore": la persona fisica, di cui all'articolo 3, comma
1, lettera a);
    g) "contratto accessorio": un contratto ai  sensi  del  quale  il
consumatore  acquista  servizi  connessi  a  un  contratto  di
multiproprieta' o a un  contratto  relativo  a  un  prodotto  per  le
vacanze di lungo termine e forniti dall'operatore o da un terzo sulla
base di un accordo tra il terzo e l'operatore;
    h) "supporto  durevole":  qualsiasi  strumento  che  permetta  al
consumatore  o  all'operatore  di  memorizzare  informazioni  a  lui
personalmente dirette in  modo  che  possano  essere  utilizzate  per
riferimento futuro per un periodo di tempo adeguato ai fini cui  sono
destinate le informazioni e che  consenta  la  riproduzione  immutata
delle informazioni memorizzate;
    i) "codice di condotta": un accordo o un insieme  di  regole  che
definisce  il  comportamento  degli  operatori  che  si  impegnano  a
rispettare tale codice in relazione a una o piu' pratiche commerciali
o ad uno o piu' settori d'attivita' specifici;
    l) "responsabile del codice":  qualsiasi  soggetto,  compresi  un
operatore o un gruppo di operatori, responsabile dell'elaborazione  e
della  revisione  di  un  codice  di  condotta  o  del  controllo
dell'osservanza del codice da parte di coloro che si sono impegnati a
rispettarlo.
  2. Nel calcolo della durata di un contratto di multiproprieta' o di
un contratto relativo a un prodotto per le vacanze di lungo  termine,
quale definito al comma 1, rispettivamente alle lettere a) e  b),  si
tiene conto di qualunque disposizione del contratto che  ne  consenta
il rinnovo tacito o la proroga.

                              ART. 70

                            Pubblicita'

  1. Se un contratto di multiproprieta', un contratto relativo  a  un
prodotto per le vacanze di lungo termine o un contratto di  rivendita
o di scambio viene offerto al consumatore in persona  nell'ambito  di
una promozione o di  un'iniziativa  di  vendita,  l'operatore  indica
chiaramente nell'invito lo scopo commerciale e la natura dell'evento.
Le informazioni di cui all'articolo 71, comma 1, sono a  disposizione
del consumatore in qualsiasi momento durante l'evento.
  2.  E'  fatto  obbligo  all'operatore  di  specificare  in  ogni
pubblicita' la  possibilita'  di  ottenere  le  informazioni  di  cui
all'articolo 71, comma  1,  e  di  indicare  le  modalita'  sul  come
ottenerle.
  3. Una multiproprieta' o  un  prodotto  per  le  vacanze  di  lungo
termine non sono commercializzati o venduti come investimenti.

                              ART. 71

                    Informazioni precontrattuali

  1. In tempo utile prima che il  consumatore  sia  vincolato  da  un
contratto o da un'offerta, l'operatore fornisce  al  consumatore,  in
maniera chiara e comprensibile, informazioni accurate e  sufficienti,
secondo le seguenti modalita':
    a) nel caso  di  un  contratto  di  multiproprieta',  tramite  il
formulario informativo di cui all'allegato II- bis e le  informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario;
    b) nel caso di un contratto relativo a un prodotto per le vacanze
di  lungo  termine,  tramite  il  formulario  informativo  di  cui
all'allegato II-ter e le informazioni elencate nella parte 3 di detto
formulario;
    c) nel caso di un contratto di rivendita, tramite  il  formulario
informativo di cui all'allegato II-quater e le informazioni  elencate
nella parte 3 di detto formulario;
    d) nel caso di un contratto di  scambio,  tramite  il  formulario
informativo  di  cui  all'allegato  II-quinquies  e  le  informazioni
elencate nella parte 3 di detto formulario.
  2. Le informazioni di cui al comma 1 sono fornite a titolo gratuito
dall'operatore  su  carta  o  altro  supporto  durevole  facilmente
accessibile al consumatore.
  3. Le informazioni di cui al comma 1,  sono  redatte  nella  lingua
italiana e in una delle lingue dello Stato dell'Unione europea in cui
il consumatore risiede oppure  di  cui  e'  cittadino,  a  scelta  di
quest'ultimo, purche' si tratti di una lingua ufficiale della  Unione
europea.

                              ART. 72

                      Requisiti del contratto

 
  1. Il contratto  deve  essere  redatto  per  iscritto,  a  pena  di
nullita', su carta o altro supporto durevole, nella lingua italiana e
in una delle  lingue  dello  Stato  dell'Unione  europea  in  cui  il
consumatore risiede oppure di cui e' cittadino, a sua scelta, purche'
si tratti di una lingua ufficiale della Unione europea.
  2. Nel caso di un contratto di multiproprieta' relativo a  un  bene
immobile specifico, e' fatto  obbligo  all'operatore  di  fornire  al
consumatore anche una traduzione conforme del contratto nella  lingua
dello Stato dell'Unione europea in cui e' situato l'immobile.
  3. In ogni caso, per qualsiasi tipo di contratto  disciplinato  dal
presente Capo, all'operatore  che  svolge  la  propria  attivita'  di
vendita nel territorio nazionale  e'  fatto  obbligo  di  fornire  al
consumatore il relativo contratto anche nella lingua italiana.
  4. Le informazioni di cui all'articolo 71, comma  1,  costituiscono
parte integrante e sostanziale del contratto  e  non  possono  essere
modificate salvo qualora  vi  sia  l'accordo  esplicito  delle  parti
oppure qualora le modifiche siano causate da circostanze  eccezionali
e imprevedibili, indipendenti dalla volonta' dell'operatore,  le  cui
conseguenze non avrebbero potuto essere evitate neanche con la dovuta
diligenza. Tali modifiche, indicate espressamente nel contratto, sono
comunicate al consumatore su carta o altro supporto  durevole  a  lui
facilmente accessibile, prima della conclusione del contratto.
  5.  Il  contratto  contiene,  oltre  alle  informazioni  di  cui
all'articolo 71, comma 1, i seguenti ulteriori elementi:
    a) l'identita', il luogo di residenza  e  la  firma  di  ciascuna
delle parti;
    b) la data e il luogo di conclusione del contratto.
  6. Prima della conclusione del  contratto  l'operatore  informa  il
consumatore sulle clausole contrattuali concernenti  l'esistenza  del
diritto  di  recesso,  la  durata  del  periodo  di  recesso  di  cui
all'articolo 73 e il divieto di versare acconti durante il periodo di
recesso di cui all'articolo 76, le quali devono  essere  sottoscritte
separatamente dal consumatore. Il  contratto  include  un  formulario
separato di recesso, come riportato nell'allegato  II-sexies,  inteso
ad agevolare  l'esercizio  del  diritto  di  recesso  in  conformita'
all'articolo 73.
  7. Il consumatore riceve una  copia  o  piu'  copie  del  contratto
all'atto della sua conclusione.

                            ART. 72-bis

    Obbligo di fideiussione per i contratti di multiproprieta'

 
  1. L'operatore  non  avente  la  forma  giuridica  di  societa'  di
capitali ovvero con un capitale sociale versato inferiore a 5.500.000
euro e non avente sede legale e sedi secondarie nel territorio  dello
Stato  e'  obbligato  a  prestare  idonea  fideiussione  bancaria  o
assicurativa a garanzia della corretta esecuzione del contratto.
  2. L'operatore e' in ogni caso obbligato  a  prestare  fideiussione
bancaria o assicurativa allorquando l'alloggio oggetto del  contratto
di  multiproprieta'  sia  in  corso  di  costruzione,  a  garanzia
dell'ultimazione dei lavori.
  3. Delle fideiussioni deve farsi espressa menzione nel contratto di
multiproprieta' a pena di nullita'.
  4. Le garanzie di cui ai  commi  1  e  2  non  possono  imporre  al
consumatore la preventiva esclusione dell'operatore.

                              ART. 73

                        Diritto di recesso

  1. Al consumatore e' concesso un  periodo  di  quattordici  giorni,
naturali e consecutivi, per recedere, senza  specificare  il  motivo,
dal contratto di multiproprieta', dal contratto relativo  a  prodotti
per le vacanze di lungo termine, dal  contratto  di  rivendita  e  di
scambio.
  2. Il periodo di recesso si calcola:
    a) dal giorno della conclusione del contratto  definitivo  o  del
contratto preliminare;
    b)  dal  giorno  in  cui  il  consumatore  riceve  il  contratto
definitivo o il contratto preliminare, se posteriore alla data di cui
alla lettera a).
  3. Il periodo di recesso scade:
    a) dopo un anno e quattordici giorni a decorrere  dalla  data  di
cui al comma 2 del presente articolo  se  il  formulario  di  recesso
separato previsto all'articolo 72, comma 4, non  e'  stato  compilato
dall'operatore e consegnato al consumatore per iscritto, su  carta  o
altro supporto durevole;
    b) dopo tre mesi e quattordici giorni a partire dalla data di cui
al  comma  2  del  presente  articolo  se  le  informazioni  di  cui
all'articolo  71,  comma  1,  incluso  il  formulario  informativo
applicabile di cui agli allegati da III a VI, non sono state  fornite
al consumatore per iscritto, su carta o altro supporto durevole.
  4. Se il formulario separato di recesso previsto  all'articolo  72,
comma  4,  e'  stato  compilato  dall'operatore  e  consegnato  al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto  durevole,  entro
un anno dalla data di cui  al  comma  2  del  presente  articolo,  il
periodo  di  recesso  inizia  a  decorrere  dal  giorno  in  cui  il
consumatore riceve tale formulario. Analogamente, se le  informazioni
di cui all'articolo 71, comma 1, incluso  il  formulario  informativo
applicabile di cui agli allegati da III a VI, sono state  fornite  al
consumatore per iscritto, su carta o altro supporto  durevole,  entro
tre mesi dal giorno di cui al  comma  2  del  presente  articolo,  il
periodo  di  recesso  inizia  a  decorrere  dal  giorno  in  cui  il
consumatore riceve tali informazioni.
  5. Nel  caso  in  cui  il  contratto  di  scambio  sia  offerto  al
consumatore contestualmente al contratto di multiproprieta',  ai  due
contratti si applica un unico periodo  di  recesso  conformemente  al
comma 1. Il periodo di recesso  per  i  due  contratti  e'  calcolato
secondo le disposizioni del comma 2.

                              ART. 74

      Modalita' di esercizio ed effetti del diritto di recesso

  1. Il diritto di recesso  da  parte  del  consumatore  si  esercita
dandone comunicazione scritta, su carta o altro supporto durevole che
assicuri la  prova  della  spedizione  anteriore  alla  scadenza  del
periodo di  recesso,  alla  persona  indicata  nel  contratto  o,  in
mancanza, all'operatore.
  2. All'uopo,  il  consumatore  puo'  utilizzare  il  formulario  di
recesso di  cui  all'allegato  VII  fornito  dall'operatore  a  norma
dell'articolo 72, comma 4.
  3. L'esercizio del diritto di recesso da parte del consumatore, nei
modi indicati al comma  1,  pone  fine  all'obbligo  delle  parti  di
eseguire il contratto.
  4. Il consumatore che esercita il diritto di recesso, non  sostiene
alcuna spesa, non  e'  tenuto  a  pagare  alcuna  penalita',  ne'  e'
debitore del valore corrispondente all'eventuale servizio reso  prima
del recesso.

                              ART. 75

                              Acconti

  1. Per i contratti di multiproprieta', relativi a prodotti  per  le
vacanze di lungo termine e di scambio e' vietato qualunque versamento
di  danaro  a  titolo  di  acconto,  prestazione  di  garanzie,
l'accantonamento di denaro  sotto  forma  di  deposito  bancario,  il
riconoscimento esplicito di debito od ogni altro onere da parte di un
consumatore a favore dell'operatore o di un terzo  prima  della  fine
del periodo di recesso in conformita' dell'articolo 73.
  2. Per i contratti di  rivendita  e'  vietata  qualunque  forma  di
versamento di denaro a titolo di acconto,  prestazione  di  garanzie,
l'accantonamento di denaro  sotto  forma  di  deposito  bancario,  il
riconoscimento esplicito del debito od ogni altro onere da  parte  di
un consumatore a favore dell'operatore o di un  terzo  prima  che  la
vendita abbia effettivamente luogo o che sia posta fine in altro modo
al contratto di rivendita.

                              ART. 76

Disposizioni specifiche concernenti i contratti relativi  a  prodotti
                  per le vacanze di lungo termine

  1. Per i contratti relativi a prodotti  per  le  vacanze  di  lungo
termine, il pagamento e' effettuato secondo scadenze  periodiche.  E'
vietato qualsiasi pagamento del prezzo specificato nel contratto  che
non sia conforme  al  piano  di  pagamento  periodico  concordato.  I
pagamenti, comprese le quote di affiliazione, sono ripartiti in  rate
annuali, ciascuna di pari  valore,  fermo  restando  gli  adeguamenti
riferiti  ai  sistemi  di  indicizzazione  previsti  dalla  legge.
L'operatore invia una richiesta scritta  di  pagamento,  su  carta  o
altro  supporto  durevole,  almeno  quattordici  giorni,  naturali  e
consecutivi, prima di ciascuna data di esigibilita'.
  2. Fatto salvo quanto previsto  dall'articolo  73,  a  partire  dal
secondo  pagamento  rateale,  il  consumatore  puo'  porre  fine  al
contratto senza incorrere in  penali  dando  preavviso  all'operatore
entro quattordici giorni, naturali  e  consecutivi,  dalla  ricezione
della richiesta di pagamento per ciascuna rata.

                              ART. 77

                Risoluzione dei contratti accessori

 
  1. L'esercizio da parte del consumatore del diritto di recesso  dal
contratto di multiproprieta' o dal contratto relativo a  un  prodotto
per le vacanze di lungo  termine  comporta  automaticamente  e  senza
alcuna spesa per il consumatore la risoluzione di tutti  i  contratti
di  scambio  ad  esso  accessori  e  di  qualsiasi  altro  contratto
accessorio.
  2.  Fatto  salvo  quanto  previsto  dagli  articoli  125-ter  e
125-quinquies del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385,  in
materia di contratti di credito  ai  consumatori,  se  il  prezzo  e'
interamente  o  parzialmente  coperto  da  un  credito  concesso  al
consumatore dall'operatore o da un terzo in base a un accordo fra  il
terzo e l'operatore, il contratto di credito e' risolto  senza  costi
per il consumatore qualora il  consumatore  eserciti  il  diritto  di
recesso dal contratto di multiproprieta', dal  contratto  relativo  a
prodotti per  le  vacanze  di  lungo  termine,  o  dal  contratto  di
rivendita o di scambio.

                              ART. 78

Carattere  imperativo  delle  disposizioni  e  applicazione  in  casi
                          internazionali

 
  1. Sono nulle le  clausole  contrattuali  o  i  patti  aggiunti  di
rinuncia del consumatore ai diritti previsti dal presente capo  o  di
limitazione delle responsabilita' previste a carico dell'operatore.
  2. Per le controversie  derivanti  dall'applicazione  del  presente
capo, la competenza territoriale  inderogabile  e'  del  giudice  del
luogo di residenza o di domicilio del  consumatore,  se  ubicati  nel
territorio dello Stato.
  3. Ove le parti abbiano scelto di applicare ai contratti di cui  al
presente capo,  una  legislazione  diversa  da  quella  italiana,  al
consumatore devono comunque  essere  riconosciute  le  condizioni  di
tutela previste dal presente capo.
  4.  Ove  la  legge  applicabile  sia  quella  di  un  paese
extracomunitario, i consumatori  non  possono  essere  privati  della
tutela garantita dal presente codice, nel caso di:
    a) uno qualsiasi dei beni immobili  interessati  e'  situato  sul
territorio nazionale o di uno Stato dell'Unione europea;
    b) nel caso di un contratto non  direttamente  collegato  a  beni
immobili, l'operatore svolga attivita' commerciali o professionali in
Italia o in uno Stato dell'Unione europea o  diriga  tali  attivita',
con qualsiasi mezzo, verso l'Italia o uno Stato dell'Unione europea e
il contratto rientri nell'ambito di dette attivita'.

                              ART. 79

              Tutela amministrativa e giurisdizionale

 
  1. Al fine di garantire il rispetto  delle  disposizioni  contenute
nel presente capo da parte degli  operatori,  i  consumatori  possono
utilizzare gli strumenti specifici di cui agli articoli 27, 139,140 e
140-bis del presente Codice.
  2. E' comunque fatta salva la giurisdizione del giudice ordinario.

                              ART. 80

      Informazioni per i consumatori e ricorso extragiudiziale

  1. L'operatore puo' adottare appositi codici di  condotta,  secondo
le modalita' di cui all'articolo 27-bis.
  2.  Per  la  risoluzione  delle  controversie  sorte  dall'esatta
applicazione  dei  contratti  disciplinati  dal  presente  capo  e'
possibile ricorrere alle procedure di mediazione, di cui  al  decreto
legislativo 4 marzo 2010, n. 28. E' fatta salva  la  possibilita'  di
utilizzare le  procedure  di  negoziazione  volontaria  e  paritetica
previste dall'articolo 2, comma 2, dello stesso decreto legislativo 4
marzo 2010, n. 28.

                              ART. 81

                              Sanzioni

  1.  Salvo  che  il  fatto  costituisca  reato,  l'operatore  che
contravviene alle norme di cui agli articoli 70, commi 1 e 2, 71, 72,
72-bis, 75, 76 e 77, e' punito, per ogni singola violazione,  con  la
sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 5.000 euro.
  2.  Si  applica  la  sanzione  amministrativa  accessoria  della
sospensione dall'esercizio dell'attivita' da 30  giorni  a  sei  mesi
all'operatore  che  abbia  commesso  una  ripetuta  violazione  delle
disposizioni di cui al comma 1.
  3. Ai fini dell'accertamento  dell'infrazione  e  dell'applicazione
della sanzione, si applica l'articolo 62, comma 3.

                            ART. 81-bis

                Tutela in base ad altre disposizioni

  1. Le disposizioni del presente capo non escludono, ne' limitano  i
diritti  che  sono  attribuiti  al  consumatore  da  altre  norme
dell'ordinamento giuridico.
  2. Per quanto non previsto  dal  presente  capo,  si  applicano  le
disposizioni del codice civile in tema di contratti.".
  2. Al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, sono aggiunti i
seguenti allegati:

                                                    "ALLEGATO II-bis
                                (di cui all'articolo 71,  comma 1, e
                                all'articolo 73, commi 3, lettera b),
                                                                e 4)

      FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI MULTIPROPRIETA'

Parte 1:
  Identita', luogo di residenza e stato  giuridico  dell'operatore  o
degli operatori che saranno parti del contratto:
  Breve descrizione del prodotto (ad  esempio  descrizione  del  bene
immobile):
  Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti:
  Indicazione  precisa  del  periodo  entro  il  quale  puo'  essere
esercitato il diritto oggetto del contratto ed eventualmente  la  sua
durata:
  Data a partire dalla quale  il  consumatore  potra'  esercitare  il
diritto oggetto del contratto:
  Se il contratto riguarda un bene immobile specifico in costruzione,
data  in  cui  l'alloggio  e  i  servizi/le  strutture  saranno
completati/disponibili:
  Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del
diritto o dei diritti:
  Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori  imposti  dal
contratto; tipo di costi e  indicazione  degli  importi  (ad  esempio
quote annuali, altre quote  ricorrenti,  prelievi  speciali,  imposte
locali):
  Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad
esempio elettricita', acqua, manutenzione,  raccolta  di  rifiuti)  e
indicazione dell'importo che il  consumatore  deve  pagare  per  tali
servizi:
  Sintesi delle strutture a disposizione del consumatore (ad  esempio
piscina o sauna):
  Tali strutture sono incluse nei costi indicati in precedenza?
  In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli a pagamento:
  E' possibile aderire ad un sistema di scambio?
  In caso affermativo, specificare il nome del sistema di scambio:
  Indicazione dei costi di affiliazione/scambio:
  L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In  caso
affermativo, dove possono essere reperiti?
 
Parte 2:
Informazioni generali:
  Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza
indicarne le  ragioni,  entro  quattordici  giorni  di  calendario  a
decorrere dalla conclusione del contratto o  di  qualsiasi  contratto
preliminare  vincolante  ovvero  dalla  data  di  ricezione  di  tali
contratti se posteriore.
  Durante il periodo di recesso e' vietato  qualsiasi  versamento  di
denaro a titolo di acconto  da  parte  del  consumatore.  Il  divieto
riguarda qualsiasi onere, incluso il  pagamento,  la  prestazione  di
garanzie,  l'accantonamento  di  denaro  sotto  forma  di  deposito
bancario, il riconoscimento esplicito di debito,  ecc.,  e  comprende
non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi.
  Il consumatore non dovra' sostenere costi od  obblighi  diversi  da
quelli stabiliti nel contratto.
  In conformita' del diritto  internazionale  privato,  il  contratto
puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella  dello  Stato
membro di  residenza  o  domicilio  abituale  del  consumatore  e  le
eventuali  controversie  possono  essere  deferite  ad    organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di  residenza  o
domicilio abituale del consumatore.
  Firma del consumatore:                           
Parte 3:
  Informazioni  supplementari  cui  ha  diritto  il  consumatore  e
indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad  esempio  indicazione
del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI IN MERITO AI DIRITTI ACQUISITI
  Condizioni poste a disciplina dell'esercizio  del  diritto  oggetto
del contratto sul territorio dello Stato membro o degli Stati  membri
in cui il bene o i beni interessati sono situati, indicazione se tali
condizioni siano state rispettate o meno e, in caso  negativo,  quali
condizioni debbano  ancora  essere  rispettate,qualora  il  contratto
conferisca il diritto ad occupare un alloggio da selezionare tra  una
serie di alloggi, informazioni sulle  restrizioni  alle  possibilita'
del consumatore di  occupare  in  qualsiasi  momento  uno  di  questi
alloggi.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
  Se il contratto riguarda un bene immobile specifico, la descrizione
accurata e dettagliata di tale bene e della  sua  ubicazione;  se  il
contratto riguarda una serie di beni (multilocalita'), la descrizione
appropriata dei  beni  e  della  loro  ubicazione;  se  il  contratto
riguarda una sistemazione diversa da quella in un bene  immobile,  la
descrizione appropriata della sistemazione e delle strutture,
  servizi (ad esempio elettricita', acqua, manutenzione, raccolta  di
rifiuti) cui il consumatore ha o avra' accesso e relative condizioni,
  eventuali strutture comuni, quali  piscina,  sauna,  ecc.,  cui  il
consumatore ha o potra' avere accesso e relative condizioni.
3) NORME AGGIUNTIVE  RIGUARDANTI  GLI  ALLOGGI  IN  COSTRUZIONE  (ove
applicabile)
  Stato di completamento dell'alloggio e dei servizi che  lo  rendono
pienamente  fruibile  (gas,  elettricita',  acqua  e  collegamenti
telefonici) e qualsiasi struttura cui il consumatore avra' accesso,
  termine di completamento dell'alloggio e dei servizi che lo rendono
pienamente  fruibile  (gas,  elettricita',  acqua  e  collegamenti
telefonici) e una stima ragionevole del termine di  completamento  di
qualsiasi struttura cui il consumatore avra' accesso,
  numero  della  licenza  edilizia  e  nome  e  indirizzo  completi
dell'autorita' o delle autorita' competenti,
  garanzia quanto al completamento dell'alloggio  o  al  rimborso  di
ogni pagamento effettuato qualora l'alloggio non  sia  completato  ed
eventuali  condizioni  che  disciplinano  il  funzionamento  di  tali
garanzie.
4) INFORMAZIONI SUI COSTI
  Descrizione accurata e appropriata di tutti  i  costi  connessi  al
contratto di multiproprieta'; di come tali  costi  saranno  ripartiti
fra i consumatori e di come e quando tali costi possano aumentare; il
metodo di calcolo dell'ammontare delle spese relative all'occupazione
del bene, le spese obbligatorie (ad esempio imposte  e  tasse)  e  le
spese amministrative generali (ad esempio per gestione,  manutenzione
e riparazioni),
  eventuali informazioni relative  a  spese,  ipoteche,  privilegi  o
altri gravami registrati sul bene.
5) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
  Eventuali informazioni sulle disposizioni  per  la  risoluzione  di
contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
  condizioni di risoluzione del  contratto,  relative  conseguenze  e
informazioni  su  qualsiasi  responsabilita'  del  consumatore  per
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
6) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
  Informazioni  sulle  modalita'  con  cui  sono  organizzate  la
manutenzione e le riparazioni del bene e l'amministrazione e gestione
dello stesso, specificando se e come i consumatori possono influire e
partecipare alle decisioni in materia,
  informazioni sulla possibilita' o meno di aderire a un sistema  per
la rivendita  dei  diritti  contrattuali,  informazioni  sul  sistema
pertinente e indicazione dei costi connessi con la rivendita mediante
tale sistema,
  indicazione della lingua o delle lingue che si possono usare per le
comunicazioni con l'operatore per quanto riguarda  il  contratto,  ad
esempio in relazione alle decisioni gestionali, all'aumento dei costi
e al trattamento di richieste e reclami,
  eventuale  possibilita'  di  risoluzione  extragiudiziale  delle
controversie.
  Conferma della ricezione delle informazioni.
  Firma del consumatore.

                                                      ALLEGATO II-ter
                        (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera b),
                        e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)
 

    FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI RELATIVI A PRODOTTI
                  PER LE VACANZE DI LUNGO TERMINE

Parte 1:
  Identita', luogo di residenza e stato  giuridico  dell'operatore  o
degli operatori che saranno parti del contratto.
  Breve descrizione del prodotto.
  Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
  Indicazione  precisa  del  periodo  entro  il  quale  puo'  essere
esercitato il diritto  oggetto  del  contratto  ed  eventualmente  la
durata del regime instaurato.
  Data a partire dalla quale  il  consumatore  potra'  esercitare  il
diritto oggetto del contratto.
  Prezzo che il consumatore deve corrispondere per l'acquisizione del
diritto o dei diritti, inclusi i costi ricorrenti che il  consumatore
dovra' presumibilmente sostenere in conseguenza del  suo  diritto  di
ottenere accesso all'alloggio,  del  viaggio  e  di  qualsiasi  altro
prodotto o servizio connesso come specificato.
  Piano di pagamento scaglionato  che  stabilisce  le  rate  di  pari
importo per ciascun anno di durata del contratto  per  il  prezzo  in
questione e date in cui devono essere versate.
  Dopo il primo anno, gli importi successivi possono essere  adeguati
per assicurare che sia mantenuto il valore reale  di  tali  rate,  ad
esempio per tenere conto dell'inflazione.
  Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori  imposti  dal
contratto; tipo di costi e  indicazione  degli  importi  (ad  esempio
quote annuali di affiliazione).
  Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore (ad
esempio soggiorni in albergo e voli scontati).
  Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
  In caso negativo, specificare quelli inclusi e quelli  a  pagamento
(ad esempio soggiorno di tre notti incluso  nella  quota  annuale  di
affiliazione; qualsiasi  altra  sistemazione  deve  essere  pagata  a
parte).
  L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In  caso
affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
  Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza
indicarne le  ragioni,  entro  quattordici  giorni  di  calendario  a
decorrere dalla conclusione del contratto o  di  qualsiasi  contratto
preliminare  vincolante  ovvero  dalla  data  di  ricezione  di  tali
contratti se posteriore.
  Durante il periodo di recesso e' vietato  qualsiasi  versamento  di
denaro a titolo di acconto  da  parte  del  consumatore.  Il  divieto
riguarda qualsiasi onere, incluso il  pagamento,  la  prestazione  di
garanzie,  l'accantonamento  di  denaro  sotto  forma  di  deposito
bancario, il riconoscimento esplicito di debito,  ecc.,  e  comprende
non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi.
  Il consumatore ha il diritto  di  porre  fine  al  contratto  senza
incorrere in penali dando preavviso all'operatore  entro  quattordici
giorni di calendario dalla ricezione della richiesta di pagamento per
ciascuna rata annuale.
  Il consumatore non dovra' sostenere spese od  obblighi  diversi  da
quelli specificati nel contratto.
  In conformita' del diritto  internazionale  privato,  il  contratto
puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella  dello  Stato
membro di  residenza  o  domicilio  abituale  del  consumatore  e  le
eventuali  controversie  possono  essere  deferite  ad    organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di  residenza  o
domicilio abituale del consumatore.
  Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni  supplementari  cui  ha  diritto  il  consumatore  e
indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad  esempio  indicazione
del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
  Descrizione appropriata e corretta  degli  sconti  disponibili  per
future prenotazioni, illustrata con una serie di  esempi  di  offerte
recenti,
  informazioni sulle restrizioni alla possibilita' del consumatore di
godere dei diritti, quali la disponibilita'  limitata  o  le  offerte
proposte in base all'ordine  di  arrivo  o  i  termini  previsti  per
promozioni particolari e sconti speciali.
2) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
  Eventuali  informazioni  sulle  modalita'  per  la  risoluzione  di
contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
  condizioni di risoluzione del  contratto,  relative  conseguenze  e
informazioni  su  qualsiasi  responsabilita'  del  consumatore  per
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
3) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
  Indicazione  della  lingua  o  delle  lingue  che  possono  essere
utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per  quanto  riguarda
il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di  richieste  e
reclami,
  eventuale  possibilita'  di  risoluzione  extragiudiziale  delle
controversie.
  Conferma della ricezione delle informazioni.
  Firma del consumatore.
 

                                                  ALLEGATO-II quater
                        (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera c),
                          e all'articolo 73, commi 3, lettera b) e 4)

        FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI RIVENDITA

Parte 1:
  Identita', luogo di residenza e stato  giuridico  dell'operatore  o
degli operatori che saranno parti del contratto.
  Breve descrizione dei servizi (ad esempio commercializzazione).
  Durata del contratto.
  Prezzo che il consumatore deve  corrispondere  per  l'acquisto  dei
servizi.
  Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori  imposti  dal
contratto; tipo di costi e  indicazione  degli  importi  (ad  esempio
imposte locali, parcelle notarili, costi inerenti alla pubblicita').
  L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In  caso
affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
  Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza
indicarne le  ragioni,  entro  quattordici  giorni  di  calendario  a
decorrere dalla conclusione del contratto o  di  qualsiasi  contratto
preliminare  vincolante  ovvero  dalla  data  di  ricezione  di  tali
contratti se posteriore.
  E' vietato qualsiasi versamento di denaro a titolo  di  acconto  da
parte del consumatore  fino  al  momento  in  cui  la  vendita  abbia
effettivamente avuto luogo o  sia  stata  altrimenti  posta  fine  al
contratto di rivendita. Il divieto riguarda qualsiasi onere,  incluso
il pagamento, la prestazione di garanzie, l'accantonamento di  denaro
sotto forma di deposito  bancario,  il  riconoscimento  esplicito  di
debito,  ecc.,  e  comprende  non  solo  il  pagamento  a  favore
dell'operatore, bensi' anche di terzi.
  Il consumatore non dovra' sostenere costi od  obblighi  diversi  da
quelli specificati nel contratto.
  In conformita' del diritto  internazionale  privato,  il  contratto
puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella  dello  Stato
membro di  residenza  o  domicilio  abituale  del  consumatore  e  le
eventuali  controversie  possono  essere  deferite  ad    organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di  residenza  o
domicilio abituale del consumatore.
  Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni  supplementari  cui  ha  diritto  il  consumatore  e
indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad  esempio  indicazione
del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
  condizioni di risoluzione del  contratto,  relative  conseguenze  e
informazioni  su  qualsiasi  responsabilita'  del  consumatore  per
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa,
  indicazione  della  lingua  o  delle  lingue  che  possono  essere
utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per  quanto  riguarda
il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di  richieste  e
reclami,
  eventuale  possibilita'  di  risoluzione  extragiudiziale  delle
controversie.
  Conferma della ricezione delle informazioni.
  Firma del consumatore.

                                                ALLEGATO II-quinquies
                        (di cui all'articolo 71, comma 1, lettera d),
                        e all'articolo 73, commi 3, lettera b), e 4)

          FORMULARIO INFORMATIVO PER I CONTRATTI DI SCAMBIO

Parte 1:
  Identita', luogo di residenza e stato  giuridico  dell'operatore  o
degli operatori che saranno parti del contratto:
  Breve descrizione del prodotto.
  Natura e contenuto esatti del diritto o dei diritti.
  Indicazione  precisa  del  periodo  entro  il  quale  puo'  essere
esercitato il diritto  oggetto  del  contratto  ed  eventualmente  la
durata del regime instaurato.
  Data a partire dalla quale  il  consumatore  potra'  esercitare  il
diritto oggetto del contratto.
  Prezzo che il consumatore deve corrispondere per lo  scambio  delle
quote di affiliazione.
  Breve descrizione dei costi supplementari obbligatori  imposti  dal
contratto; tipo dei costi e indicazione  degli  importi  (ad  esempio
quote di rinnovo, altre quote ricorrenti, prelievi speciali,  imposte
locali).
  Sintesi dei servizi fondamentali a disposizione del consumatore.
  Sono inclusi nei costi indicati in precedenza?
  In caso contrario, specificare quelli inclusi e quelli a  pagamento
(tipologia dei costi e indicazione  degli  importi;  ad  esempio  una
stima del prezzo dovuto per singole operazioni di  scambio,  comprese
eventuali spese aggiuntive).
  L'operatore ha sottoscritto uno o piu' codici di condotta? In  caso
affermativo, dove possono essere reperiti?
Parte 2:
Informazioni generali:
  Il consumatore ha il  diritto  di  recedere  dal  contratto,  senza
indicarne le  ragioni,  entro  quattordici  giorni  di  calendario  a
decorrere dalla conclusione del contratto o  di  qualsiasi  contratto
preliminare  vincolante  ovvero  dalla  data  di  ricezione  di  tali
contratti se posteriore. Nel caso in cui il contratto di scambio  sia
offerto  congiuntamente  e  contestualmente  al  contratto    di
multiproprieta', ai due contratti si  applica  un  unico  periodo  di
recesso.
  Durante il periodo di recesso e' vietato  qualsiasi  versamento  di
denaro a titolo di acconto  da  parte  del  consumatore.  Il  divieto
riguarda qualsiasi onere, incluso il  pagamento,  la  prestazione  di
garanzie,  l'accantonamento  di  denaro  sotto  forma  di  deposito
bancario, il riconoscimento esplicito di debito,  ecc.,  e  comprende
non solo il pagamento a favore dell'operatore, bensi' anche di terzi.
  Il consumatore non dovra' sostenere costi od  obblighi  diversi  da
quelli specificati nel contratto.
  In conformita' del diritto  internazionale  privato,  il  contratto
puo' essere disciplinato da una legge diversa da quella  dello  Stato
membro di  residenza  o  domicilio  abituale  del  consumatore  e  le
eventuali  controversie  possono  essere  deferite  ad    organi
giurisdizionali diversi da quelli dello Stato membro di  residenza  o
domicilio abituale del consumatore.
  Firma del consumatore.
Parte 3:
Informazioni  supplementari  cui  ha  diritto  il  consumatore  e
indicazioni specifiche per poterle ottenere (ad  esempio  indicazione
del capitolo di un opuscolo generale) se non fornite in appresso:
1) INFORMAZIONI SUI DIRITTI ACQUISITI
  Spiegazione del funzionamento del sistema di scambio;  possibilita'
e modalita'  di  scambio;  indicazione  del  valore  attribuito  alla
multiproprieta' del consumatore nel  sistema  di  scambio;  serie  di
esempi di possibilita' concrete di scambio,
  indicazione del numero di  localita'  disponibili  e  numero  degli
aderenti al sistema di scambio, comprese eventuali limitazioni quanto
alla disponibilita' di alloggi particolari scelti dal consumatore, ad
esempio a  motivo  di  periodi  di  picco  della  domanda,  eventuale
necessita' di prenotare con molto anticipo,  nonche'  indicazioni  di
eventuali restrizioni dei diritti di multiproprieta' del  consumatore
previsti dal sistema di scambio.
2) INFORMAZIONI SUI BENI
  Descrizione breve e appropriata dei beni e della  loro  ubicazione;
se il contratto riguarda  un  alloggio  diverso  dai  beni  immobili,
descrizione appropriata dell'alloggio e delle strutture;  indicazione
di dove il consumatore puo' ottenere informazioni supplementari.
3) INFORMAZIONI SUI COSTI
  Informazioni  sull'obbligo  dell'operatore  di  fornire  per  ogni
scambio proposto, prima di organizzare lo scambio stesso, dettagli in
merito a qualsiasi costo  aggiuntivo  a  carico  del  consumatore  in
relazione allo scambio.
4) INFORMAZIONI SULLA RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
  Eventuali informazioni sulle disposizioni  per  la  risoluzione  di
contratti accessori e sulle conseguenze di tale risoluzione,
  condizioni di risoluzione del  contratto,  relative  conseguenze  e
informazioni  su  qualsiasi  responsabilita'  del  consumatore  per
eventuali costi derivanti dalla risoluzione stessa.
5) INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI
  Indicazione  della  lingua  o  delle  lingue  che  possono  essere
utilizzate per le comunicazioni con l'operatore per  quanto  riguarda
il contratto, ad esempio in relazione al trattamento di  richieste  e
reclami,
  eventuale  possibilita'  di  risoluzione  extragiudiziale  delle
controversie.
  Conferma della ricezione delle informazioni.
  Firma del consumatore.

                                         

riferimento id:1431

Data: 2011-06-10 15:45:19

Re: Codice del Turismo - DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011 , n. 79

Gentile Dottor Chiarelli,
innanzitutto La ringrazio per le risposte professionali che dà sia a me personalmente che agli altri utenti.
Vorrei porLe un quesito: devo variare l'indirizzo di un negozio all'interno della stessa città.
La variazione effettiva è al 30/05/2011, ma noi, come studio, poiché già sapevamo di questo cambio, abbiamo preparato la pratica in data 24/05/2011: poiché risulta appunto che la pratica è stata creata in data 24/05/2011, prima dell'effettivo cambio, per caso dobbiamo rifarla? Oppure in C.C.I.A.A. non importa quando è stata creata la stessa?
RingraziamdoLa ancora una volta, porgo cordiali saluti.
Giorgia.

riferimento id:1431

Data: 2011-06-11 09:23:52

Re: Codice del Turismo - DECRETO LEGISLATIVO 23 maggio 2011 , n. 79


Gentile Dottor Chiarelli,
innanzitutto La ringrazio per le risposte professionali che dà sia a me personalmente che agli altri utenti.
Vorrei porLe un quesito: devo variare l'indirizzo di un negozio all'interno della stessa città.
La variazione effettiva è al 30/05/2011, ma noi, come studio, poiché già sapevamo di questo cambio, abbiamo preparato la pratica in data 24/05/2011: poiché risulta appunto che la pratica è stata creata in data 24/05/2011, prima dell'effettivo cambio, per caso dobbiamo rifarla? Oppure in C.C.I.A.A. non importa quando è stata creata la stessa?
RingraziamdoLa ancora una volta, porgo cordiali saluti.
Giorgia.
[/quote]

Salve,
se per variazione di indirizzo intendi il TRASFERIMENTO DI SEDE (cioè il negozio non vende più all'indirizzo A ma si sposta all'indirizzo B) allora la comunicazione di trasferimento (SCIA) va presentata prima o contestualmente alla variazione (quindi va benissimo averla presentata il 24 maggio in previsione del trasferimento del 30 maggio).
La variazione in camera di commercio la devi fare entro 30 giorni dalla data dell'effettivo trasferimento, quindi entro il 30 giugno. Per la CCIAA vanno bene le date anzidette

riferimento id:1431

Data: 2011-08-16 15:29:51

La TOSCANA impugna il CODICE DEL TURISMO

La TOSCANA impugna il CODICE DEL TURISMO

Atto: Delibera n. 629 del 25/07/2011

Ufficio: AVVOCATURA

Oggetto: Decreto legislativo n. 79/2011 in materia di turismo- questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Regione Toscana (12915). Affidamento incarico all`Avvocatura regionale.

Codice pratica: 2011DG00000000998

Tipo pubblicitàAtto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

    * + Proponenti


http://web.rete.toscana.it/attinew/?LO=00000001a6b7c8d90000000300000013000040ff397eddd90000000000012b8000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000&MItypeObj=application/pdf

riferimento id:1431
vuoi interagire con la community? vai al NUOVO FORUM - community.omniavis.it