Data: 2013-07-10 12:54:50

deroghe urbanistiche e igienico sanitarie

Salve, dott. Simone Chiarelli,

nella Val di Sieve vorremmo esercitare attività di spazio gioco ludico ricreativo dai 3 anni in su, doposcuola di recupero scolastico, attività -ho dedotto da casi già citati nel forum- escluse dalla disciplina regionale sui servizi di educazione e istruzione secondo la L.R. 32 del 26-7-2002. E anche laboratori creativi di musica e danza terapia per adulti e quanto ancora potremo un domani essere in grado di svolgere. Queste attività, ho dedotto sempre da casi già citati, sono liberamente esercitabili senza adempimenti particolari. E avremmo deciso di svolgerle sotto la forma di associazione di promozione sociale.

Considerando che non faremmo somministrazione di alimenti e bevande e svolgeremmo attività come appena detto non disciplinate dalla LR 32, liberamente esercitabili e sotto la forma di aps, ci sono alcuni adempimenti di urbanistica, di edilizia e di norme igienico-sanitarie che possono andare almeno parzialmente in deroga?

In particolare, sono a noi richiesti bagni specifici per bambini un po' come dovranno probabilmente avere scuole o asili che evidentemente però rientrano nella LR 32 sopra citata?

Inoltre non tutta l'area sottostà alla norma che le superfici finestrate debbano essere almeno 1/8 di quelle calpestabili poiché una porzione di immobile non ha aperture con l'esterno; la norma appena citata delle superfici vetrate/apribili puo almeno parzialmente andare in deroga?

Inoltre le chiedo in ultimo di approfondire cosa le aps iscritte nell'albo dei registro provinciale (regionale??) godono rispetto a quelle non iscritte. Ora considerando che l'aps deve avere almeno un anno di vita, se non sbaglio, per essere iscritta nell'albo, può valer la pena costituirsi in associazione "per tempo" in modo di essere iscritti nell'albo al momento che di fatto si inizierà l'attività. A tal proposito le cito alcune righe tratte da
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=8879.msg17379#msg17379 :

IL TAR non ha ritenuto applicabile la disposizione dell'art. 32 della legge 383 del 2000 che stabilisce che le attività delle associazioni di promozione sociale sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, in quanto non è stato conseguito il formale riconoscimento come associazione di promozione sociale: "che, invero, ai sensi dell’art. 7 della normativa invocata è prevista l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale in appositi registri, su scala nazionale o regionale a seconda del livello di operatività delle associazioni, e ai sensi del successivo art. 8 è prescritto che al fine di usufruire dei benefici di cui alla legge de qua è necessario conseguire l’iscrizione nei suddetti registri, nazionali o regionali; atteso che l’associazione ricorrente non ha fornito alcuna documentazione a tale specifico riguardo, non dimostrando l’iscrizione nel registi di cui alla L. n. 383/2000, diversa essendo la documentazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 460/1997" (commento tratto da e link a http://venetoius.myblog.it).

Daniele

riferimento id:14305

Data: 2013-07-10 16:04:42

Re:deroghe urbanistiche e igienico sanitarie


Salve, dott. Simone Chiarelli,

nella Val di Sieve vorremmo esercitare attività di spazio gioco ludico ricreativo dai 3 anni in su, doposcuola di recupero scolastico, attività -ho dedotto da casi già citati nel forum- escluse dalla disciplina regionale sui servizi di educazione e istruzione secondo la L.R. 32 del 26-7-2002. E anche laboratori creativi di musica e danza terapia per adulti e quanto ancora potremo un domani essere in grado di svolgere. Queste attività, ho dedotto sempre da casi già citati, sono liberamente esercitabili senza adempimenti particolari. E avremmo deciso di svolgerle sotto la forma di associazione di promozione sociale.

Considerando che non faremmo somministrazione di alimenti e bevande e svolgeremmo attività come appena detto non disciplinate dalla LR 32, liberamente esercitabili e sotto la forma di aps, ci sono alcuni adempimenti di urbanistica, di edilizia e di norme igienico-sanitarie che possono andare almeno parzialmente in deroga?

In particolare, sono a noi richiesti bagni specifici per bambini un po' come dovranno probabilmente avere scuole o asili che evidentemente però rientrano nella LR 32 sopra citata?

Inoltre non tutta l'area sottostà alla norma che le superfici finestrate debbano essere almeno 1/8 di quelle calpestabili poiché una porzione di immobile non ha aperture con l'esterno; la norma appena citata delle superfici vetrate/apribili puo almeno parzialmente andare in deroga?

Inoltre le chiedo in ultimo di approfondire cosa le aps iscritte nell'albo dei registro provinciale (regionale??) godono rispetto a quelle non iscritte. Ora considerando che l'aps deve avere almeno un anno di vita, se non sbaglio, per essere iscritta nell'albo, può valer la pena costituirsi in associazione "per tempo" in modo di essere iscritti nell'albo al momento che di fatto si inizierà l'attività. A tal proposito le cito alcune righe tratte da
http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=8879.msg17379#msg17379 :

IL TAR non ha ritenuto applicabile la disposizione dell'art. 32 della legge 383 del 2000 che stabilisce che le attività delle associazioni di promozione sociale sono compatibili con qualsiasi destinazione urbanistica, in quanto non è stato conseguito il formale riconoscimento come associazione di promozione sociale: "che, invero, ai sensi dell’art. 7 della normativa invocata è prevista l’iscrizione delle associazioni di promozione sociale in appositi registri, su scala nazionale o regionale a seconda del livello di operatività delle associazioni, e ai sensi del successivo art. 8 è prescritto che al fine di usufruire dei benefici di cui alla legge de qua è necessario conseguire l’iscrizione nei suddetti registri, nazionali o regionali; atteso che l’associazione ricorrente non ha fornito alcuna documentazione a tale specifico riguardo, non dimostrando l’iscrizione nel registi di cui alla L. n. 383/2000, diversa essendo la documentazione proveniente dall’Agenzia delle Entrate ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. n. 460/1997" (commento tratto da e link a http://venetoius.myblog.it).

Daniele
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Ciao,
vado per punti sintetici:
1) confermo che le attività escluse dalla lr 32 sono liberamente esercitabili senza i requisiti specifici del regolamento regionale in materia di servizi all'infanzia
2) non trovano applicazione nè i requisiti soggettivi (titoli di studio) nè oggettivi (misure, superfici, bagni)
3) ciò non toglie che tali strutture rimangano soggette alla disciplina edilizia ordinaria in merito alla DESTINAZIONE D'USO (direzionale), ai requisiti igienico-sanitari (compresi i rapporti aereo-illuminanti) ecc...
4) non sono esclude possibili deroghe, anche ai rapporti aeroilluminanti, ma nei casi previsti in generale dalla normativa di settore, non rilevando il ruolo di associazione di promozione sociale
5) la disciplina di "deroga urbanistica" per l'associazione di promozione sociale vale solo per le attività associative, non anche per i SERVIZI AL PUBBLICO. Quindi se chiunque può divenire socio ai fini di fruire dei servizi offerti non rileva la deroga della legge 383
6) se, invece, il vostro è veramente un sistema associativo dove i soci svolgono le proprie attività, anche nel settore dei servizi all'infanzia, a favore esclusivo dei soci, allora si applica la citata deroga

ATTENZIONE: non è possibile usare la forma dell'APS per svolgere un servizio "commerciale". Ciò avrebbe serie conseguenze soprattutto fiscali a cui dovete stare attenti di non esporvi.

riferimento id:14305
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