se al termine delle 4 settimane di vendita di liquidazione per trasferimento in altro locale, proprio il nuovo locale non è disponibile, il titolare può cmq continuare ad esercitare l'attività di vendita nel primo locale senza introdurre nuova merce, giusto?....gli art. 92 e successivi mi sembra non dispongano niente altro in merito (diversamente dal caso di liquidazione per rinnovo locali)...
oltre alla successiva comunicazione di cessazione per trasferimento è necessario altro?
grazie per l'attenzione !!
se al termine delle 4 settimane di vendita di liquidazione per trasferimento in altro locale, proprio il nuovo locale non è disponibile, il titolare può cmq continuare ad esercitare l'attività di vendita nel primo locale senza introdurre nuova merce, giusto?....gli art. 92 e successivi mi sembra non dispongano niente altro in merito (diversamente dal caso di liquidazione per rinnovo locali)...
oltre alla successiva comunicazione di cessazione per trasferimento è necessario altro?
grazie per l'attenzione !!
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Può continuare, anche introducendo nuova merce nel senso che in ogni caso sta violando la normativa regionale e quindi è teoricamente applicabile la relativa sanzione amministrativa.
A questo punto può decidere di continuare e con 300 euro (ammesso che un vigile gli faccia il verbale) se la cava!