Data: 2013-07-10 10:35:40

buttafuori

salve a tutti... materia per me nuova ... ??? chiedo supporto al quesito posto da un utente:
una srls vorrebbe avviare l' attività di buttafuori/bodyguards con sede legale presso la residenza dell'amministratore unico, servizio di sicurezza nei locali in c.  Non vi è una  sede fissa di svolgimento in quanto le prestazioni verrebbero eseguite presso terzi richiedenti  (nei locali che richiedono il servizio). Il personale verrebbe reclutato, al momento del bisogno,  fra soggetti aventi i requisiti

Un grazie di cuore e cordiali saluti dalla Lombardia  :-*

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Data: 2013-07-10 12:43:13

Re:buttafuori

Mi risulta attività libera, salvo gli obblighi di cui al D.M. 6-10-2009 "Determinazione dei requisiti per l'iscrizione nell'elenco prefettizio del personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego, di cui ai commi da 7 a 13 dell'articolo 3 della legge 15 luglio 2009, n. 94", che non competono al SUAP ma alla Prefettura.

Vedi anche L. 15-7-2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", Art. 3 comma 7:
[i]Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è autorizzato l’impiego di personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, anche a tutela dell’incolumità dei presenti. L’espletamento di tali servizi non comporta l’attribuzione di pubbliche qualifiche. E' vietato l’uso di armi, di oggetti atti ad offendere e di qualunque strumento di coazione fisica.
8.  Il personale addetto ai servizi di cui al comma 7 è iscritto in apposito elenco, tenuto anche in forma telematica dal prefetto competente per territorio. All’istituzione e alla tenuta dell’elenco di cui al presente comma si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9.  Con decreto del Ministro dell’interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti per l’iscrizione nell’elenco di cui al comma 8, le modalità per la selezione e la formazione del personale, gli ambiti applicativi e il relativo impiego. Gli oneri derivanti dall’attività di cui al presente comma sono posti a carico dei soggetti che si avvalgono degli addetti ai servizi di controllo di cui al comma 7 (7).
10.  Il prefetto dispone la cancellazione dall’elenco degli addetti che non risultano più in possesso dei prescritti requisiti, ovvero di quelli che espletano il servizio in contrasto con le norme dei commi da 7 a 13 e con quanto stabilito dal decreto di cui al comma 9. Il prefetto comunica l’avvenuta cancellazione all’addetto interessato, disponendo al contempo il divieto di impiego nei confronti di chi si avvale dei suoi servizi.
11.  I soggetti che intendono avvalersi degli addetti ai servizi di controllo devono individuarli tra gli iscritti nell’elenco di cui al comma 8, dandone preventiva comunicazione al prefetto.
12.  Coloro che, alla data di entrata in vigore della presente legge, già svolgono i servizi di controllo delle attività di intrattenimento o di spettacolo di cui al comma 7 sono iscritti nell’elenco di cui al comma 8 qualora risultino in possesso dei requisiti prescritti dal decreto di cui al comma 9.
13.  Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque svolge i servizi di cui al comma 7 in difformità da quanto previsto dai commi 7, 8, 9, 10, 11 e 12 e dal decreto di cui al comma 9 è punito con la sanzione amministrativa da euro 1.500 a euro 5.000. Alla stessa sanzione soggiace chiunque impiega per le attività di cui al comma 7 soggetti diversi da quelli iscritti nell’elenco tenuto dal prefetto od omette la preventiva comunicazione di cui al comma 11.[/i]

riferimento id:14302

Data: 2013-07-10 12:53:01

Re:buttafuori


Mi risulta attività libera, salvo gli obblighi di cui al D.M. 6-10-2009 ...


Non è affatto "libera" ma richiede una licenza ex art.134 TULPS del Prefetto rilasciata, se in possesso dei requisiti previsti, al legale rappr. della società che intende avviare simile attività.
I singoli "buttafuori" devono poi essere iscritti nell'apposito elenco nazionale tenuto dalla Prefettura competente.

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Data: 2013-07-10 13:28:39

Re:buttafuori

Mea culpa.
Con attività libera intendevo non soggetta a procedura di competenza SUAP, ma solo alla Prefettura (come indicato).
[quote]Mi risulta attività libera, salvo gli obblighi di cui al D.M. 6-10-2009 ... che non competono al SUAP ma alla [b]Prefettura[/b].[/quote]
Tant'è che ho riportato a precisazione anche il testo della L. 94/2009
[quote]Vedi anche L. 15-7-2009 n. 94 "Disposizioni in materia di sicurezza pubblica", Art. 3 comma 7:
[b]Fermo restando quanto previsto dall’ articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773,[/b] ...[/quote]

Ringrazio De Marchis per la precisazione.

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Data: 2013-07-11 10:02:11

Re:buttafuori

grazie mille per il salvataggio ;) un abbraccio a tutti  :-*

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