Ho bisogno di aiuto per capire se un corso professionale parrucchieri con voto finale conseguito nel corso del biennio 1997/1998 primo corso base evoluzione moda toscana può risultare titolo valido per avviare l'attività di acconciatore
grazie
Come accade spesso (un po’ troppo spesso) l’incertezza normativa è la cosa più evidente.
I concetto base da sottolineare è che oggi i requisiti professionali sono quelli di cui alla legge n. 174/2005. La Regione impara dalle sentenze della Corte Costituzionale e non si avventura in disposizioni difformi dallo standard professionale che deve essere uguale per tutta l’Italia. Infatti, come recita l’art. 2 della LR n. 29/2013, l’esercizio dell’attività di acconciatore, in qualunque forma esercitata, è subordinato al possesso dell’abilitazione professionale di cui all’articolo 3, commi 1, 2, 3, e 4, della legge n. 174/2005.
La legge regionale 29/2013 prevede una disciplina transitoria per "traghettare" chi si è trovato nel mezzo dei vari percorsi formativi alla data del 14/09/2012 (abrogazione di quasi tutta la legge n. 161/1963) non riuscendo poi a conseguire la qualifica.
Stando così le cose, i casi sono transitori sono:
- il soggetto che può vantare già la qualifica di acconciatore o parrucchiere alla data di entrata in vigore della legge regionale 29/2013 (08/06/2013) assume di diritto la qualifica per operare anche a i sensi della nuova normativa (legge 174/2005 e legge regionale 29/2013) e non deve espletare altri adempimenti. In questo caso deve poter vantare un riconoscimento da parte della CPA poi assorbita nella CCIAA (nel tuo caso non si evince nulla del genere?)
- il soggetto che può vantare un’attività lavorativa svolta in qualità di socio, dipendente o collaboratore presso un’impresa di acconciatore per un periodo non inferiore a tre anni oppure un’attività lavorativa svolta con contratto di apprendistato presso un’impresa di acconciatore per la durata prevista dalla contrattazione collettiva di categoria, può andare a sostenere l’esame tecnico pratico appena ce n’è uno.
- Una delibera regionale che ancora deve uscire sul BURT definirà (oltre ai contenuti dei nuovi corsi e degli esami) le modalità con cui dovranno essere considerati i corsi in itinere (vedi art. 10, comma 4 della LR). Si spera che la delibera detti qualcosa anche per i corsi già conclusi. In ogni caso credo che i corsi conclusi abbiano valore limitatamente alla compatibilità con la nuova disciplina. In sostanza, il corso che dici tu dovrebbe essere un corso di 1800 ore che andrà a equiparare (spero) i nuovi corsi di 1200 + 600 ore di cui all’art. 3, comma 1, lett. a) e permetterà di sostenere l’esame tecnico-pratico.
Concludendo, in assenza del superamento dell’esame tecnico-pratico non mi sento di affermare che oggi, codesto soggetto, sia idoneo relativamente alla qualifica professionale.
[color=red]Modifico il post e aggiungo la delibera di giunta regionale che è uscita sul BURT stamani 10/07/2013
Come puoi vedere, i corsi già avviati vengono fatti concludere così come sono, quindi anche i corsi già conclusi restano validi per quanto compatibilmente al nuovo regime normativo. Confermo quanto espresso e guardo di approfondire ulteriormente[/color]
Allego il materiale predisposto dal CNA di Pisa per l'ottenimemto della qualifica di acconciatore
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