Data: 2013-07-07 18:36:02

Sequestro sanitario di attrezzature di un laboratorio di pasticceria

Vorrei porvi un quesito:
un'attivita' di gelateria-pasticceria con regolare autorizzazione scia(registrazione) ha, nel proprio laboratorio installato anche un piano cottura a gas adibito al riscaldamento di piadine precotte congelate.
Potrei sapere la legge che regola il sequestro sanitario cautelativo delle attrezzature, stante il fatto che esse non sono autorizzate?
Grazie, spero di essere stato esauriente e chiaro.
Complimenti a voi tutti, trovo interessantissimo questo forum.
Carmelo

riferimento id:14279

Data: 2013-07-10 16:56:16

Re:Sequestro sanitario di attrezzature di un laboratorio di pasticceria


Vorrei porvi un quesito:
un'attivita' di gelateria-pasticceria con regolare autorizzazione scia(registrazione) ha, nel proprio laboratorio installato anche un piano cottura a gas adibito al riscaldamento di piadine precotte congelate.
Potrei sapere la legge che regola il sequestro sanitario cautelativo delle attrezzature, stante il fatto che esse non sono autorizzate?
Grazie, spero di essere stato esauriente e chiaro.
Complimenti a voi tutti, trovo interessantissimo questo forum.
Carmelo
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Lei ha titolo a collocare tali attrezzature ed utilizzarle.
Avrebbe divuto indicarle nella notifica sanitaria.
Il sequestro è stato probabilmente disposto perchè è stati ritenuto che lei non avesse titolo .... ma avendo una scia attiva a mio avviso era sufficiente una prescrizione (a meno che non siano stati rilevati problemi diversi).
CONSIGLIO di chiedere dissequestro e di presentare scritti difensivi!

riferimento id:14279

Data: 2013-07-11 10:25:42

Re:Sequestro sanitario di attrezzature di un laboratorio di pasticceria

La ringrazio per la puntuale risposta dott.Chiarelli.
Le chiedo comunque gentilmente di sapere
la norma che regola il sequestro delle attrezzature.
Per mia conoscenza il sequestro dei locali o parti di essi
e' regolato dal Reg.CE 882 - art.54 lett.e)
ma per quanto attiene il sequestro delle attrezzature.
a dire il vero non sono riuscito a trovare la norma di riferimento.
Gli ispettori della asl lo hanno sequestrato in base all'art.1 legge 283/62. E' corretto?
La ringrazio.

riferimento id:14279

Data: 2013-07-11 18:55:15

Re:Sequestro sanitario di attrezzature di un laboratorio di pasticceria


La ringrazio per la puntuale risposta dott.Chiarelli.
Le chiedo comunque gentilmente di sapere
la norma che regola il sequestro delle attrezzature.
Per mia conoscenza il sequestro dei locali o parti di essi
e' regolato dal Reg.CE 882 - art.54 lett.e)
ma per quanto attiene il sequestro delle attrezzature.
a dire il vero non sono riuscito a trovare la norma di riferimento.
Gli ispettori della asl lo hanno sequestrato in base all'art.1 legge 283/62. E' corretto?
La ringrazio.
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La disciplina generale del SEQUESTRO AMMINISTRATIVO è contenuto nella legge 689/1981 e relativo regolamento
http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1981-11-24;689
http://www.provincia.torino.gov.it/natura/file-storage/download/pdf/aree_prot_gev/DPR_n_571_1982_disciplina_sequestro_amm.pdf


Art. 19. (Sequestro)

  Quando si e' proceduto a sequestro, gli interessati possono,  anche
immediatamente, proporre opposizione all'autorita' indicata nel primo
comma dell'artico 18, con atto esente da  bollo.  Sull'opposizione  a
decisione e' adottata con ordinanza motivata emessa entro  il  decimo
giorno successivo alla sua proposizione. Se non  e'  rigettata  entro
questo termine, l'opposizione si intende accolta.
  Anche  prima  che  sia  concluso  il  procedimento  amministrativo
l'autorita' competentente puo' disporre la  restituzione  della  cosa
sequestrata, previo pagamento delle spese di custodia, a chi prova di
averne diritto e ne fa istanza, salvo che si tratti di cose  soggette
a confisca obbligatoria.
  Quando l'opposizione al sequestro e' stata rigettata, il  sequestro
cessa di avere efficacia se non e'  emessa  ordinanza-ingiunzione  di
pagamento o se non e' disposta la confisca entro due mesi dal  giorno
in cui e' pervenuto il rapporto  e,  comunque,  entro  sei  mesi  dal
giorno in cui e' avvenuto il sequestro.

riferimento id:14279
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