Data: 2013-07-05 08:03:01

12° proroga NCC fino al 31/12/2013

In allegato l'aggiornamento della cronologia delle proroghe NCC.
Si va al 31 dicembre 2013 grazie al DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 giugno 2013
(GU Serie Generale n.150 del 28-6-2013)

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Data: 2013-07-08 06:37:48

Re:12° proroga NCC fino al 31/12/2013

attesa revoca del part time lavorativo che permetteva l’esercizio dell’attività di autonoleggio con l’autorizzazione dal comune
la sentenza attesa per il 13 giugno non ha avuto l’epilogo sperato. Non dispongo ancora delle motivazioni che hanno portato il Tribunale a non accogliere il mio appello ma sono stato informato dal mio avvocato che il mio ricorso è stato respinto, confermando quindi il mio rientro a tempo pieno nei ruoli dell’Agenzia delle Entrate da cui dipendo.
x anni regolarmente autorizzato dall’amministrazione da cui appartengo, l’attività parallela di autonoleggio con autista, speravo, ormai prossimo ai requisiti per il collocamento a riposo, di potermi dedicare a tempo pieno al servizio di autonoleggio che mi ha coinvolto e appassionato in questi ultimi dodici anni ma purtroppo il mio progetto si è interrotto bruscamente per cause non prevedibili.
L’attività sospesa lo scorso anno in attesa della sentenza ha ovviamente comportato la perdita della clientela acquisita negli anni e la forzata dismissione del veicolo in precedenza adibito al servizio. Questi motivi rendono l’autorizzazione, priva di avviamento commerciale,  difficilmente trasferibile a titolo oneroso, quindi stavo valutando di trasferire la stessa a titolo gratuito. In un primo tempo a mia figlia che ha tutti i requisiti per esercitare l’attività, avrei quindi individuato altro soggetto terzo al quale trasferire l’autorizzazione, ovviamente il nuovo soggetto dispone di tutti i requisiti necessari per l’intestazione del titolo autorizzativo, sono quindi a richiederle le formalità necessarie al perfezionamento della volturazione.
se non è chiaro mi spiace cercherò di esserlo grazie

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Data: 2013-07-09 20:36:07

Re:12° proroga NCC fino al 31/12/2013

L’articolo 9 della legge n. 21/1992 riguarda proprio la fattispecie del trasferimento della licenza di esercizio.
La disposizione detta delle condizioni:

[i]La licenza per l'esercizio del servizio di taxi e l'autorizzazione per l'esercizio del servizio di noleggio con conducente sono trasferite, su richiesta del titolare, a persona dallo stesso designata, purché iscritta nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti, quando il titolare stesso si trovi (almeno) in una delle seguenti condizioni:
a) sia titolare di licenza o di autorizzazione da cinque anni;
b) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
c) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per ritiro definitivo della patente di guida.[/i]

Ricorda anche, ai sensi del medesimo articolo, che [i]al titolare che abbia trasferito la licenza o l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.
[/i]
Detto questo, puoi andare al suap competente e chiedere la modulistica per il subingresso. In base al regolamento comunale sarà definita la modalità. Di norma il subingresso è sottoposto a SCIA. In ogni caso il subingresso riguarda il trasferimento dell’azienda ed occorre un atto pubblico.

Qua trovi un esempio di modello di SCIA per subingresso NCC che ho trovato sul web
http://www.comune.capannori.lu.it/sites/default/files/sgdg/SCIA%20NOL%20CON%20COND%20aprile%202012.pdf

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Data: 2013-11-30 14:09:51

Re:12° proroga NCC fino al 31/12/2013

le amministrazioni comunali sono delegate dallo Stato al rilascio delle autorizzazioni N.C.C. per far fronte a specifiche esigenze territoriali dell’utenza del Comune ove l’autorizzazione viene rilasciata. Al fine di far fronte a dette specifiche esigenze, i Comuni vengono all’uopo finanziati dallo Stato per il tramite del Ministero erogatore.  Tali finanziamenti sono pertanto destinati a servire le specifiche esigenze di mobilità dei cittadini residenti nei comuni che li percepiscono i quali, fin tanto che ne usufruiscono, debbono vigilare non solo sulla correttezza delle procedure di rilascio, ma anche, ed in maniera capillare, in ordine al corretto utilizzo delle autorizzazioni una volta rilasciate. Le inchieste in corso delle autorità, hanno portato alla luce centinaia di autorizzazioni e certificazioni a persone che non avevano titolo.

[b]I - Normativa Italiana[/b]
Al solo fine di fornire a questo forum elementi utili, si producono le seguenti osservazioni in punta di diritto.

I L’entrata in vigore in data 31 marzo 2010 dell’art. 29, comma 1-[i]quater[/i], del d.l. n° 207/2008

A seguito della emanazione del d.l. n° 207/2008 e della relativa legge di conversione n. 14/2009, l’entrata in vigore delle nuove disposizioni contenute nell’art. 29 comma 1-quater, era stata sospesa e prorogata:
A) con l’art. 7-bis, comma 1, del d.l. 10 febbraio 2009, n.5: sino al 30 giugno 2009.
B) con l’art. 23, comma 2, del d.l. 1 luglio 2009, n. 78 (che ha modificato il testo del richiamato art. 7-bis, comma 1, del d.l. n. 5/2009): sino al 31 dicembre 2009;
C) con l’art. 5, comma 3, del d.l. 30 dicembre 2009 n. 194 (che ha nuovamente modificato il testo del richiamato art. 7-bis, comma 1, del d.l. n. 194/2009): sino al 31 marzo 2010.
Nessun altro rinvio o proroga ha più fatto riferimento al differimento previsto dall’art. 7-bis del d.l. n. 5/2009. Ne consegue che, a decorrere da tale data (31 marzo 2010) le modifiche introdotte alla legge quadro dell’art. 29, comma 1-quater, del d.l. n.207/2008 sono in vigore;

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Data: 2014-01-02 13:40:55

Re:12° proroga NCC fino al 31/12/2013

D.L. 30/12/2013, n. 150 "Proroga di termini previsti da disposizioni legislative"

Tredicesima proroga NCC:  l’efficacia dell’ articolo 29, comma 1-quater, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207 è sospesa fino al 31/12/2014.

[url=http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17246.msg32257#msg32257]http://www.omniavis.it/web/forum/index.php?topic=17246.msg32257#msg32257[/url]

A Maccantelli l'onore (e l'onere) di aggiornare la cronologia

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Data: 2014-01-02 13:59:53

Re:12° proroga NCC fino al 31/12/2013

Nell' interesse di tutti gli operatori del servizio ncc e taxi, faremo in modo che anche il DL. 40/2010 come è già avvenuto per l'art. 29, comma 1-quater,  non subisca ulteriori rinvii.
>>> SUCCESSIVAMENTE >>> (Con valore temporale, in seguito, poi, più tardi. Definizione e significato del termine dopo)
Successivamente l’articolo 2, comma 3 del D.L. n. 40/2010 ha previsto l’emanazione di un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, previa intesa con la Conferenza Unificata, per la rideterminazione (determinare di nuovo, azione e risultato del ri-determinare, dello stabilire con esattezza) dei principi fondamentali di cui alla legge n. 21/1992 (relativa alla disciplina dei servizi di autotrasporto pubblico non di linea), allo scopo di contrastare l’esercizio abusivo delle attività di taxi e di noleggio con conducente e di assicurare omogeneità di applicazione di tale disciplina in ambito nazionale. Solo al D.L.40/2010 è stato quindi rimessa l’attuazione delle disposizioni per la rideterminazione dei principi in materia di taxi e noleggio con conducente e non quelle già contenute nel decreto-legge n. 207/2008 sopra richiamate.

E’ evidente che fino ad oggi c’è stata una chiara volontà di confondere le amministrazioni locali. Spetta alla giustizia civile e penale giudicare le responsabilità e le colpe di quei politici e di quegli amministratori che hanno volutamente celato una legge in vigore da 3 anni.

INFINE:

Art. 15.
Abrogazione di norme
1. Sono abrogate tutte le disposizioni incompatibili con la
presente legge.
2. I regolamenti comunali in vigore devono essere resi conformi
alle norme della presente legge entro due anni dalla data della sua
entrata in vigore.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara’ inserita
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana.

E’ FATTO OBBLIGO A CHIUNQUE SPETTI DI OSSERVARLA E DI FARLA
OSSERVARE COME LEGGE DELLO STATO.

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Data: 2016-02-07 21:48:55

Fogli di servizio obbligo vidimazione

I fogli di servizio vanno vidimati (Gazzetta ufficiale n.49 del 28-2-2009 - Supplemento Ordinario n.28)

Circolare della Prefettura.
Nel servizio di noleggio con conducente è previsto l'obbligo dì compilazione e tenuta da
parte del conducente di un "foglio di servizio" completo dei seguenti dati:
a) i fogli vidimati e con progressione numerica (comune);
b) timbro dell'azienda e/o società titolare della licenza. La compilazione dovrà
essere singola per ogni prestazione e prevedere l'indicazione dì:
l) targa veicolo;
2) nome del conducente;
3) data, luogo e km. di partenza e arrivo;
4) orario di inizio servizio, destinazione e orario di fine servizio;
5) dati del committente.
Tale documentazione dovrà essere tenuta a bordo del veicolo per un periodo di due settimane.

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