requisiti per attivare una comunità alloggio in liguria con un massimo di 4/5 utenti
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requisiti per attivare una comunità alloggio in liguria con un massimo di 4/5 utenti
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Normativa:
L.R. 24-5-2006 n. 12
Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari.
Pubblicata nel B.U. Liguria 31 maggio 2006, n. 8, parte prima.
Inoltre:
http://www.comune.albenga.sv.it/upload/albenga_ecm8/gestionedocumentale/8DGR14132005_784_2571.pdf
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Liguria
L.R. 24-5-2006 n. 12
Promozione del sistema integrato di servizi sociali e socio-sanitari.
Pubblicata nel B.U. Liguria 31 maggio 2006, n. 8, parte prima.
Art. 44
Classificazione delle strutture.
1. Le strutture residenziali e semiresidenziali a carattere sociale e socio-sanitario, che necessitano di autorizzazione, sono:
a) strutture a carattere comunitario, a favore di persone con limitata autonomia personale che necessitano di una collocazione abitativa, prive temporaneamente o permanentemente del necessario supporto familiare, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, bassa/media complessità organizzativa, comprese funzioni di pronta accoglienza;
b) strutture assistenziali a prevalente accoglienza alberghiera, per soggetti con parziale autonomia, caratterizzate da bassa intensità assistenziale, media complessità organizzativa;
c) strutture residenziali a carattere protetto, che erogano prestazioni socio-assistenziali e socio-sanitarie, a favore di persone non autosufficienti e disabili stabilizzati, caratterizzate da media ed alta intensità assistenziale, media ed alta complessità organizzativa;
d) strutture semiresidenziali a ciclo diurno, con caratteristiche sociali e socio-sanitarie, caratterizzate da diverso grado di intensità assistenziale in relazione ai bisogni dell'utenza ospitata, collocate all'interno o collegate a strutture residenziali.
2. Le strutture ad elevata integrazione sanitaria, che necessitano di autorizzazione, sono:
a) residenze sanitario-assistenziali per anziani, disabili e soggetti portatori di patologie psichiatriche stabilizzate;
b) strutture residenziali, semiresidenziali e ambulatoriali di riabilitazione;
c) comunità terapeutiche e centri diurni per persone con patologie psichiatriche e persone con problemi di dipendenza;
d) comunità per persone affette da patologia HIV;
e) centri diurni per anziani con grave deterioramento psico-fisico.
3. Sono soggette ad obbligo di comunicazione di avvio delle attività al Comune di ubicazione, con conferma da parte dello stesso entro quarantacinque giorni, le seguenti strutture:
a) comunità di tipo familiare, compresi i gruppi appartamento, aggregazioni comunitarie con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, in cui sono ospitati minori o adulti per i quali sia sconsigliata dai percorsi di recupero, in maniera temporanea e permanente, la permanenza nel nucleo familiare;
b) case famiglia con funzioni di accoglienza a bassa intensità assistenziale, per persone di diverse fasce di età e con diverse tipologie di disagio;
c) centri di aggregazione;
d) strutture di accoglienza gestite da enti senza scopo di lucro per i familiari di persone ricoverate in strutture sanitarie della Liguria provenienti da fuori Regione.
4. La classificazione per le diverse funzioni, i requisiti strutturali, organizzativi e di personale delle strutture indicate ai precedenti commi sono stabiliti con apposito regolamento approvato dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50 dello Statuto.
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Si veda anche:
https://sisweb.regione.liguria.it/struttureresidenziali/pdf/StruttureResidenziali1.pdf