In un comune la raccolta degli indumenti usati viene effettuata tramite convenzione con una ditta che posiziona un certo numero di contenitori nelle strade, dove i cittadini si recano per conferire i rifiuti.altra ditta fa affiggere volantini preannunciando che il tale giorno passerà' a raccogliere eventuali indumenti usati lasciati sul marciapiede fuori dalla abitazione. In caso di accertamento sulla raccolta di tale materiale (e' giusto considerarsi rifiuti?), quale normativa e sanzioni applicare?
Grazie per la risposta
In un comune la raccolta degli indumenti usati viene effettuata tramite convenzione con una ditta che posiziona un certo numero di contenitori nelle strade, dove i cittadini si recano per conferire i rifiuti.altra ditta fa affiggere volantini preannunciando che il tale giorno passerà' a raccogliere eventuali indumenti usati lasciati sul marciapiede fuori dalla abitazione. In caso di accertamento sulla raccolta di tale materiale (e' giusto considerarsi rifiuti?), quale normativa e sanzioni applicare?
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L'uso di contenitori (diffusissimi in Toscana soprattutto attraverso la Caritas) fa si che i prodotti conferiti NON costituiscano rifiuto in senso tecnico ijn quanto non destinati ad essere distrutti, ma DONATI ad altro soggetto (come generalmente indicato nel contenitore).
Anche altra modalità che renda esplicita la volontà di donare i beni piuttosto che disfarsene esclude l'applicazione del regime dei rifiuti.
Se però taluno non utilizza le modalità indicate, ad esempio abbandonando i capi in giorni ed orari diversi o con modalità diverse (non confezionati ecc...) allora si tratta di getto di rifiuti e si applicano le relative sanzioni.
grazie per la risposta.
Saluti