La certificazione/abilitazione alla vendita di fitofarmaci (art. 23 DPR 290/2001), essendo una sorta di tesserino (abilitazione) personale e quindi indirettamente legata allo svolgimento dell'attività (vedasi per analogia tesserino gas tossici), rientra obbligatoriamente nelle competenze Suap?
Indipendentemente dalla competenza, si può rilasciare ad oggi l'abilitazione visto che l'art. 23 è stato abrogato dal comma 2 dell’art. 26, D.Lgs. 14 agosto 2012, n. 150, con i limiti ivi indicati, che per comodità allego?
Art. 26 Abrogazioni e disposizioni transitorie
In vigore dal 14 settembre 2012
2. Fatti salvi gli effetti transitori di cui agli articoli 8, comma 5, e 9, comma 4, del presente decreto legislativo sono abrogate le disposizioni di cui agli articoli 23 e 26 del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
Art. 8 Certificato di abilitazione alla vendita e certificato di abilitazione all'attività di consulente
In vigore dal 14 settembre 2012
1. A decorrere dal 26 novembre 2015, chiunque intenda svolgere un'attività di vendita di prodotti fitosanitari o di consulenza sull'impiego di prodotti fitosanitari e dei coadiuvanti deve essere in possesso di uno specifico certificato di abilitazione rilasciato, ai sensi dell'articolo 7, dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti.
2. Il certificato di abilitazione alla vendita viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, biologiche, ambientali, chimiche, mediche e veterinarie, a condizione che abbiano frequentato appositi corsi di formazione ed ottenuto una valutazione positiva sulle materie elencate nell'allegato I.
3. Il certificato di abilitazione all'attività di consulente viene rilasciato dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, secondo i propri ordinamenti, alle persone in possesso di diplomi o lauree in discipline agrarie, forestali, a condizione che abbiano un'adeguata conoscenza in materia di difesa integrata e sulle materie elencate nell'allegato I, comprovata dalla frequenza ad appositi corsi con valutazione finale.
4. I certificati di cui ai commi 2 e 3 sono validi cinque anni ed alla scadenza sono rinnovati, a richiesta del titolare, previa verifica della partecipazione a specifici corsi di aggiornamento.
5. Sono fatte salve, fino alla loro scadenza, con possibilità di rinnovo secondo le prescrizioni del Piano, le abilitazioni alla vendita rilasciate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290, e successive modificazioni.
Grazie
Il certificato da te citato, essendo finalizzato all’esercizio di un’attività produttiva, a parere mio rientra nelle competenze SUAP. Concordo che la questione non è cristallina e che possiamo trovare altri esempi che lasciano molto dubbi ma è pur sempre una forma abilitativa frutto di un procedimento che dal Sindaco passa al servizio SUAP.
Detto questo, pur non essendo un esperto in materia, a parere mio esiste un vuoto normativo legato all’adozione mancata del piano di azione di cui all’art. 6 del d.lgs. n. 150/2012. Non mi risulta che la regione Toscana abbia adottato misure transitorie per prevenire la situazione di stallo.
Siccome il rinnovo è contemplato dalle disposizioni transitorie e siccome il rinnovo avviene con le stesse modalità del rilascio (ai sensi dell’art. 23 del DPR 290/2001) potresti far adottare una delibera di giunta che detta una linea di indirizzo affinché, nelle more... ecc, sia possibile procedere anche al rilascio.
Vedi un esempio:
http://www.trentinoagricoltura.net/filesroot/Documents/1293_Delibera_215_2013_pdf/Delibera_215_2013.pdf
http://www.trentinoagricoltura.it/Trentino-Agricoltura/Aree-tematiche/Autorizzazioni-Fitosanitarie/Patentino
Mi si chiede il rinnovo di un certificato di abilitazione da parte di una federazione nazionale di commercianti per l'agricoltura i cui corsi sono riconosciuti dalla Regione Emilia Romagna.
Ho letto la D G Regione Toscana 361 30/03/2015 e relativi allegati e mi pare di constatare che il tesserino per la vendita di fitosanitari del residente toscano che abbia frequentato tali corsi non sia automaticamente rinnovabile. Giusto?