Data: 2011-06-07 08:01:00

requisiti per fare fori alle orecchie

Buongiorno, una cliente orafa, puo' fare i fori alle orecchie?
(Montale - Pistoia)
Grazie mille!!!!!

riferimento id:1411

Data: 2011-06-07 17:13:54

Re: requisiti per fare fori alle orecchie


Buongiorno, una cliente orafa, puo' fare i fori alle orecchie?
(Montale - Pistoia)
Grazie mille!!!!!
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Sì, può farlo ma occorre far riferimento alla disciplina sul piercing del padiglione e lobo auricolare contenuti nelle seguenti norme:

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L.R. 31 maggio 2004, n. 28 (1).

Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 7 giugno 2004, n. 21, parte prima.



Art. 1
Oggetto e definizioni.

1. La presente legge disciplina le attività di estetica, intese come prestazioni e trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano con scopo esclusivo o prevalente di mantenerne e proteggerne l'aspetto estetico e di mantenerlo e migliorarlo attraverso l'eliminazione e l'attenuazione di inestetismi.

2. La presente legge disciplina inoltre le attività di tatuaggio e piercing.

3. Per tatuaggio si intende la colorazione permanente di parti del corpo ottenuta con l'introduzione o penetrazione sottocutanea ed intradermica di pigmenti mediante aghi, oppure con tecnica di scarificazione, al fine di formare disegni o figure indelebili e perenni.

4. Per piercing si intende la perforazione di una qualsiasi parte del corpo umano allo scopo di inserire anelli o altre decorazioni di diversa forma o fattura. Le attività di piercing del padiglione auricolare sono disciplinate ai sensi dell'articolo 9.

5. Rientrano fra le attività di cui al comma 1 anche quelle finalizzate allo snellimento ed al modellamento della figura. Tali finalità sono perseguite esclusivamente con le metodiche consentite dalla presente legge e con le attrezzature autorizzate ai sensi di quanto previsto all'articolo 3.

6. La presente legge non si applica alle attività di medicina estetica in quanto rientranti nell'esercizio della professione medica.



Art. 2
Divieti.

1. È vietata la redazione e la prescrizione di diete; tale attività è riservata ai medici o ad altro personale professionalmente qualificato e abilitato.

2. È vietato l'esercizio dell'attività di estetica e di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio.



Art. 3
Attrezzature e modalità di svolgimento delle attività di estetica.

1. Le attività di estetica, che hanno le finalità di cui all'articolo 1, comma 1, sono svolte da coloro che hanno conseguito la qualifica professionale di estetista, ai sensi dell'articolo 10, mediante tecniche manuali, con l'utilizzo di attrezzature di cui al comma 2, nonché con l'applicazione dei prodotti cosmetici così come definiti dalla legge 11 ottobre 1986, n. 713 (Norme per l'attuazione delle direttive della Comunità economica europea sulla produzione e la vendita di cosmetici), come da ultimo modificata dalla legge 1° marzo 2002, n. 39.

2. Le attrezzature utilizzabili per le attività di cui all'articolo 1, comma 1, con l'esclusione del laser estetico e strumenti analoghi a luce pulsata, nonché quelle utilizzabili nelle attività di cui all'articolo 1, comma 2, sono indicate in elenchi allegati al regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.



Art. 4
Attività di tatuaggio e piercing.

1. È vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni diciotto senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1.

2. È comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing, ad esclusione del piercing al padiglione auricolare, ai minori di anni quattordici.

2-bis. L'esecuzione di piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici non può avvenire senza il consenso informato reso personalmente dai genitori o dal tutore, espresso secondo le modalità indicate dal regolamento di cui all'articolo 5, comma 1 (2).

3. È vietato eseguire tatuaggi e piercing in sedi anatomiche nelle quali sono possibili conseguenze invalidanti permanenti ai sensi dell'articolo 5 del codice civile o in parti dove la cicatrizzazione è particolarmente difficoltosa. Le sedi anatomiche o le parti sono indicate dal regolamento di cui all'articolo 5, sentito il Consiglio sanitario regionale.

4. I clienti sono informati sui rischi legati all'esecuzione e sulle precauzioni da tenere dopo l'effettuazione del tatuaggio o del piercing, secondo le modalità indicate nel regolamento di cui all'articolo 5.

(2) Comma aggiunto dall'art. 1, L.R. 7 dicembre 2007, n. 63.



Art. 5
Funzioni della Regione. Regolamento regionale.

1. Al fine di assicurare le esigenze unitarie, la Regione emana, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, un regolamento (3) che disciplina:

a) i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari delle attività di cui all'articolo 1;

b) le modalità di utilizzo delle attrezzature;

c) le modalità di espressione del consenso di cui all'articolo 4;

d) l'individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui all'articolo 4, comma 3;

e) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione delle commissioni di esame di cui all'articolo 10.

2. Al regolamento regionale sono allegati gli elenchi delle attrezzature di cui all'articolo 3, comma 2.

3. Con riferimento alle attività di piercing e tatuaggio, fermo restando quanto disposto al comma 1, il regolamento regionale detta i requisiti minimi igienico-sanitari di immediata applicazione dalla vigenza del regolamento.

(3) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R.



Art. 6
Funzioni dei comuni. Regolamenti comunali.

1. I comuni provvedono, entro sei mesi dall'entrata in vigore del regolamento regionale, ad adeguare i propri regolamenti alla presente legge e al regolamento regionale (4).

2. Il regolamento comunale disciplina:

a) i requisiti igienico-sanitari, di sicurezza dei locali e di gestione delle attività di cui all'articolo 1;

b) le modalità per la presentazione della dichiarazione d'inizio attività di cui all'articolo 7, nonché per la sospensione e la cessazione dell'attività nei casi di cui agli articoli 11 e 12 (5);

c) la vigilanza e il controllo sul rispetto dei requisiti previsti per l'esercizio delle attività.

(4) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con D.P.G.R. 2 ottobre 2007, n. 47/R.

(5)  Lettera così sostituita dall'art. 20, L.R. 27 luglio 2007, n. 40. Il testo originario era così formulato: «b) le modalità e le procedure, comprensive dei termini, per il rilascio, la sospensione, la revoca e la decadenza dell'autorizzazione all'esercizio delle attività;».



Art. 7
Dichiarazione d'inizio attività.

1. Le attività di cui all'articolo 1 sono soggette a dichiarazione d'inizio attività attestante il rispetto di quanto previsto dalla legge e dai regolamenti regionale e comunale.

2. La dichiarazione d'inizio attività è presentata al comune ove si svolge l'attività che può essere iniziata dalla data di presentazione della dichiarazione.

3. Il comune, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di trenta giorni dal ricevimento della dichiarazione, adotta motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo, ove ciò sia possibile che l'interessato provveda a conformare l'attività ed i suoi effetti alla normativa vigente entro un termine fissato dal comune e in ogni caso non inferiore a trenta giorni.

4. Il comune trasmette la dichiarazione d'inizio attività all'azienda USL ai fini dell'esercizio delle funzioni di vigilanza e controllo previste all'articolo 11 (6).

(6)  Articolo così sostituito dall'art. 21, L.R. 27 luglio 2007, n. 40. Il testo originario era così formulato: «Art. 7. Autorizzazione all'esercizio delle attività. 1. L'esercizio delle attività di cui all'articolo 1 è autorizzato dal comune ove si svolge l'attività (sede operativa).

2. Il comune, esperiti gli accertamenti, rilascia l'autorizzazione, con provvedimento comunicato al richiedente nei termini indicati dal regolamento comunale, di cui all'articolo 6.

3. Entro lo stesso termine è comunicato l'eventuale diniego dell'autorizzazione.».



Art. 8
Esercizio delle attività.

1. Coloro che esercitano personalmente, professionalmente ed in qualità di titolare le attività di estetica e di tatuaggio e piercing, se in possesso dei requisiti di cui agli articoli 2, 3 e 4 della legge 8 agosto 1985, n. 443 (Legge quadro per l'artigianato), come da ultimo modificata dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, sono tenuti ad iscriversi all'albo provinciale delle imprese artigiane.

2. Nel caso di impresa artigiana esercitata in forma di società, anche cooperativa, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica e tatuaggio e piercing devono essere in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 10.

3. Nelle imprese diverse da quelle artigiane, i soci ed i dipendenti che esercitano professionalmente l'attività di estetica e di tatuaggio e piercing, devono essere comunque in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 10.

4. Alle imprese artigiane esercenti l'attività di estetica, che vendono alla clientela prodotti cosmetici, strettamente inerenti allo svolgimento della propria attività, al solo fine della continuità dei trattamenti in corso, non si applicano le disposizioni relative al possesso dei requisiti soggettivi ed autorizzativi previste dalle leggi regionali per la disciplina del commercio in sede fissa.

5. Gli esercizi commerciali che svolgono in forma prevalente la vendita di prodotti cosmetici, possono esercitare l'attività di estetica a condizione che si adeguino al regolamento comunale, di cui all'articolo 6, e che gli addetti allo svolgimento di tale attività siano in possesso della qualifica professionale prevista all'articolo 10. Per le medesime imprese non sussiste l'obbligo dell'iscrizione all'albo provinciale delle imprese artigiane.

6. L'attività di estetica può essere svolta anche unitamente all'attività di barbiere o di parrucchiere in forma di imprese, esercitate nella medesima sede ovvero mediante una delle forme di società previste dall'articolo 3, comma 2, della L. n. 443/1985. In tal caso i singoli soci che esercitano le distinte attività devono essere in possesso dei requisiti professionali richiesti per l'esercizio delle rispettive attività. L'attività di estetica è svolta nel rispetto del regolamento comunale di cui all'articolo 6.

7. L'attività di estetica può essere svolta presso il domicilio dell'esercente ovvero presso apposita sede designata dal committente in locali che rispondano ai requisiti previsti dal regolamento comunale di cui all'articolo 6.

7-bis. Per ogni sede dell'impresa dove viene esercitata l'attività di estetista e di tatuaggio e piercing deve essere designato, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell'impresa, almeno un responsabile tecnico in possesso della qualifica professionale di cui all'articolo 10. Il responsabile tecnico garantisce la propria presenza durante lo svolgimento delle attività (7).

(7) Comma aggiunto dall’art. 39, L.R. 21 marzo 2011, n. 10, a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione (ai sensi di quanto stabilito dall’art. 93 della stessa legge).



Art. 9
Piercing del padiglione auricolare.

1. Per l'esecuzione di piercing del padiglione auricolare sono valide le disposizioni di cui all'articolo 4.

2. Per effettuare piercing del padiglione auricolare non è richiesta autorizzazione; i soggetti interessati all'attività devono darne comunicazione al comune competente per territorio trenta giorni prima dell'avvio della medesima.

3. I piercing del padiglione auricolare sono effettuati in locali o spazi attrezzati e igienicamente idonei, con tecniche che garantiscono la sterilità del procedimento.

4. I requisiti per garantire quanto previsto dal comma 3 sono stabiliti con il regolamento regionale, di cui all'articolo 5.



Art. 10
Percorsi e requisiti formativi.

1. I percorsi formativi per coloro che esercitano le attività di estetica e di tatuaggio e piercing sono predisposti nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) come da ultimo modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65, e degli atti attuativi della stessa (8).

1-bis. Per coloro che esercitano attività di estetica come lavoratori autonomi ovvero in forma imprenditoriale, il regolamento regionale di cui all'articolo 5 disciplina un percorso ulteriore rispetto a chi esercita l'attività come lavoratore dipendente (9).

2. I percorsi formativi per le attività di estetica e per l'attività di tatuaggio e piercing sono distinti e devono garantire il possesso di adeguate conoscenze tecnico-professionali sotto gli aspetti igienico sanitari e di prevenzione, in relazione ai rischi di infezione e di danno all'apparato cutaneo, che possono derivare dall'effettuazione delle tecniche in questione.

3. Il regolamento regionale, di cui all'articolo 5, disciplina, ai fini del conseguimento della qualifica di tecnico qualificato in piercing o tatuaggio, la durata, le materie di insegnamento e le modalità dei rispettivi percorsi formativi, l'attività lavorativa svolta ai fini del conseguimento della qualifica di estetista, la composizione delle commissioni per il superamento dell'esame di cui al comma 5, secondo quanto previsto dagli articoli 80, 81 ed 82 del regolamento emanato con D.P.G.R. 8 agosto 2003, n. 47/R (Regolamento di esecuzione della L.R. 26 luglio 2002, n. 32 "Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale, lavoro") (10).

4. Fatto salvo quanto disposto al comma 3, il regolamento regionale, di cui all'articolo 5, prevede percorsi formativi abbreviati per coloro che, pur in possesso della qualifica di estetista, intendono conseguire la qualifica di tecnico qualificato in piercing o tatuaggio (11).

5. Al termine dei percorsi formativi, di cui ai commi 3 e 4, è previsto il superamento di un esame per il conseguimento della relativa qualifica professionale.

5-bis. La qualifica di estetista rilasciata ai sensi della presente legge assicura i livelli minimi uniformi di preparazione stabiliti dalle leggi statali (12).

6. Coloro che esercitano attività di estetica e di tatuaggio e piercing partecipano periodicamente ad attività di aggiornamento, così come disciplinate dal regolamento regionale, di cui all'articolo 5.

(8)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 1, L.R. 18 dicembre 2006, n. 62, con la decorrenza indicata nell'art. 2 della stessa legge.

(9)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 2, L.R. 18 dicembre 2006, n. 62, con la decorrenza indicata nell'art. 2 della stessa legge.

(10)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 18 dicembre 2006, n. 62, con la decorrenza indicata nell'art. 2 della stessa legge.

(11)  Comma così modificato dall'art. 1, comma 3, L.R. 18 dicembre 2006, n. 62, con la decorrenza indicata nell'art. 2 della stessa legge.

(12)  Comma aggiunto dall'art. 1, comma 4, L.R. 18 dicembre 2006, n. 62, con la decorrenza indicata nell'art. 2 della stessa legge.



Art. 11
Vigilanza e controllo.

1. Il comune esercita le funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti per l'esercizio delle attività previsti dalla presente legge e dai regolamenti regionale e comunale. L'azienda unità sanitaria locale (di seguito denominata azienda USL) esercita funzioni di vigilanza e controllo in ordine al rispetto dei requisiti igienico-sanitari.

2. Nel caso di carenze, l'azienda USL indica gli adeguamenti necessari e provvede ai sensi dei regolamenti regionale e comunale.

3. L'azienda USL sospende l'attività nel caso di gravi carenze igienico-sanitarie, dandone immediata comunicazione al comune.

4. Il comune sospende l'attività qualora siano venuti meno i requisiti di cui alla presente legge ed ai relativi regolamenti attuativi.

5. Nei casi di cui ai commi 3 e 4, il comune diffida gli interessati ad adeguarsi secondo le procedure e il termine stabiliti dal regolamento comunale.

6. In difetto di ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, il comune dispone la chiusura dell'attività in caso di gravi carenze igienico-sanitarie e negli altri casi stabiliti dal regolamento comunale.



Art. 12
Sanzioni.

1. Chiunque esercita l'attività senza il titolo abilitativo di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 (13).

2. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti formativi di cui all'articolo 10 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

3. Chiunque esercita l'attività senza il possesso dei requisiti igienico sanitari di cui ai regolamenti indicati agli articoli 5 e 6, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00.

4. Chiunque nell'esercizio dell'attività utilizzi il laser estetico o strumenti analoghi a luce pulsata, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 3.000,00 a euro 15.000,00 e con la confisca amministrativa dell'attrezzatura. Nel caso di reiterazione della violazione il comune sospende l'attività per un periodo da sei mesi ad un anno (14).

5. Chiunque esegua tatuaggi o piercing a minori di anni 14, ad esclusione del piercing auricolare, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00 e con la sospensione dell'attività per un periodo da sei mesi ad un anno (15).

6. Chiunque esegua tatuaggi o piercing a minori di età in assenza del consenso di cui all'articolo 4, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

6-bis. Chiunque esegua piercing al padiglione auricolare ai minori di anni quattordici in assenza del consenso di cui all'articolo 4, comma 2-bis, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune, sede dell'attività, di una somma da euro 2.000,00 ad euro 10.000,00 (16).

7. Qualora sia stata inflitta la sanzione amministrativa di cui ai commi 1, 2, 3 e 6, il comune dispone la cessazione dell'attività (17).

8. Chiunque esegua tatuaggi o piercing nelle sedi anatomiche di cui all'articolo 4, comma 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.

9. Chiunque esercita l'attività di tatuaggio e piercing in forma itinerante o di posteggio è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 1.000,00 a euro 5.000,00.

10. Per quanto riguarda le procedure relative all'accertamento e all'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 28 dicembre 2000, n. 81 (Disposizioni in materia di sanzioni amministrative).

(13)  Comma così sostituito dall'art. 22, comma 1, L.R. 27 luglio 2007, n. 40. Il testo originario era così formulato: «1. Chiunque esercita l'attività in assenza della autorizzazione di cui all'articolo 7 è punito con la sanzione amministrativa del pagamento al comune sede dell'attività di una somma da euro 2.000,00 a euro 10.000,00.».

(14)  Periodo così modificato dall'art. 22, comma 2, L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

(15)  Comma così modificato dall'art. 22, comma 3, L.R. 27 luglio 2007, n. 40.

(16) Comma aggiunto dall'art. 2, L.R. 7 dicembre 2007, n. 63.

(17) Comma così modificato dall'art. 22, comma 4, L.R. 27 luglio 2007, n. 40.



Art. 13
Norme transitorie e finali.

1. Le qualifiche di estetista conseguite ai sensi della legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attività di estetista) come modificata dalla legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (Legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 "Disciplina dell'attività di estetista" Modifiche. Riesame.), hanno validità per l'esercizio di tutte le attività di estetica ad eccezione delle attività di tatuaggio e piercing.

2. I percorsi formativi iniziati ma non conclusi all'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5 continuano a svolgersi con le procedure previste dalla L.R. n. 74/1994 fino alla loro conclusione.

3. Ferma restando l'immediata applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 2 e 4, comma 2, coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge esercitano attività di tatuaggio e piercing, sono tenuti ad adeguarsi alle disposizioni della presente legge e del regolamento regionale, per le parti attuative di quanto disposto all'articolo 5, comma 3, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento regionale.

4. Per un periodo non superiore a cinque anni dall'entrata in vigore del regolamento regionale di cui all'articolo 5, coloro che, alla stessa data, esercitano attività di tatuaggio ed attività di piercing senza una specifica qualificazione professionale, possono continuare dette attività trasmettendo, entro un anno dall'entrata in vigore del regolamento regionale, il certificato d'iscrizione al percorso formativo d'interesse al comune competente a ricevere la dichiarazione di inizio attività, cui dovrà seguire, nei quattro anni successivi l'attestazione dell'avvenuta acquisizione della qualifica (18). A seguito della mancata trasmissione nei termini, previa diffida a provvedere, il comune dispone la cessazione dell'attività.

(18) Comma così modificato dall’art. 72, L.R. 14 dicembre 2009, n. 75.



Art. 14
Abrogazioni.

1. A decorrere dall'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 5, comma 1, sono abrogate:

a) legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 (Disciplina dell'attività di estetista);

b) legge regionale 23 marzo 2001, n. 14 (Legge regionale 17 ottobre 1994, n. 74 "Disciplina dell'attività di estetista" Modifiche. Riesame).

2. Dalla stessa data cessa di avere applicazione nel territorio della Regione Toscana la legge 4 gennaio 1990, n. 1 (Disciplina delle attività di estetista).



Art. 15
Applicabilità delle norme.

1. Le disposizioni della presente legge si applicano dalla data di entrata in vigore del regolamento regionale, di cui all'articolo 5, ad esclusione degli articoli 2 e 4, comma 2, d'immediata applicazione.



Art. 16
Clausola valutativa.

1. Entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale rende conto al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge.

2. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente una relazione basata sui seguenti elementi informativi:

a) rilevazione del numero degli operatori esercenti le attività di tatuaggio e piercing e la loro ubicazione;

b) numero dei regolamenti comunali adottati.


*****************



Toscana

D.P.G.R. 2-10-2007 n. 47/R
Regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing).
Pubblicato nel B.U. Toscana 10 ottobre 2007, n. 31 parte prima.
Epigrafe


Il Presidente della Giunta Regionale


Visto l’articolo 121 della Costituzione, quarto comma, così come modificato dall’articolo 1 della L.Cost. 22 novembre 1999, n. 1;

Visti gli articoli 34 e 42, comma 2, dello Statuto;

Vista la legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) come modificata dalla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 62;

Visto in particolare l’art. 5 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 che rinvia ad un Regolamento regionale la disciplina:

“a) dei requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico sanitari, delle attività di cui all’art. 1;

b) delle modalità di utilizzo delle attrezzature;

c) delle modalità di espressione del consenso di cui all’art. 4;

d) dell’individuazione delle sedi anatomiche o parti di cui all’art. 4, comma 3;

e) delle modalità di svolgimento dei percorsi formativi e la composizione delle commissioni di esame di cui all’art. 10”;

Vista la preliminare decisione della Giunta regionale 23 ottobre 2006, n. 25, adottata previa acquisizione dei pareri del Comitato Tecnico della Programmazione e delle competenti strutture regionali di cui all’articolo 29 della legge regionale n. 44/2003, e trasmessa al Presidente del Consiglio regionale, ai fini dell’acquisizione dei pareri previsti dall’articolo 42, comma 2 dello Statuto regionale;

Ricordato che lo schema del presente regolamento di attuazione è stato sottoposto all’attenzione degli Enti Locali secondo la procedura prevista dall’art. 13 del Protocollo d’intesa in data 19 giugno 2006;

Preso atto del parere favorevole con osservazioni espresso dalla 4^ commissione consiliare e dalla 3^ commissione consiliare riunite in seduta congiunta il 15 febbraio 2007;

Dato atto dell’accoglimento delle osservazioni formulate dalla 4^ e 3^ commissione consiliare;

Vista la Delib.G.R. 1° ottobre 2007, n. 688 con la quale è stato approvato il regolamento di attuazione della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing);


emana il seguente regolamento:



TITOLO I

Requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per le attività di estetica

Capo I - Requisiti minimi strutturali

Sezione I - Requisiti comuni di spazi e locali

Art. 1
Definizioni ed oggetto.

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

a) per operatore, colui che esegue trattamenti di estetica ovvero tatuaggi o piercing in possesso dei requisiti formativi di cui all’articolo 10 della legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing) come modificata dalla legge regionale 27 luglio 2007, n. 40;

b) per richiedente, il soggetto che domanda l’effettuazione su di sé dei trattamenti di estetica o necessari all’esecuzione di tatuaggi o piercing;

c) per carattere minimo dei requisiti, la loro inderogabilità in senso limitativo ad opera dei regolamenti comunali, ai sensi del combinato disposto degli articoli 5 e 6 della legge;

d) per legge, la legge regionale n. 28 del 2004.

2. Ai fini dell’applicazione della legge e del presente regolamento le attività di estetica ricomprendono le attività di onicotenica di cui al capo IV del presente titolo.

3. Nel caso in cui le attività di estetica e di tatuaggio e piercing siano svolte in alberghi e palestre:

a) si applicano i requisiti strutturali, gestionali ed igienico-sanitari stabiliti dal presente regolamento e dai regolamenti comunali;

b) ai titolari delle strutture, se non operatori, non è richiesto il possesso dei requisiti formativi previsti dal presente regolamento.

4. Il presente titolo disciplina i requisiti minimi strutturali, gestionali ed igienico-sanitari per l’esercizio delle attività di estetica nonché le modalità di utilizzo delle relative attrezzature e costituisce attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettere a) e b) della legge.

5. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge, il presente capo detta i requisiti minimi strutturali dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica come definite dall’articolo 1, comma 1 della legge e dal comma 2 del presente articolo.



Art. 2
Spazi e locali.

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica si compongono, secondo le modalità prescritte dal presente regolamento, dei seguenti spazi o locali destinati a:

a) esercizio dell’attività e attesa della clientela;

b) box doccia (3);

c) servizio igienico;

d) ripostiglio;

e) spogliatoio;

f) eventuali corridoi e disimpegni.

(3) Lettera così modificata dall’art. 1, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.



Art. 3
Requisiti comuni.

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica sono forniti di:

a) acqua potabile;

b) impianto per la raccolta e lo smaltimento dei liquami conformi al regolamento edilizio comunale; è vietato ubicare le bocche di estrazione delle fosse biologiche all’interno degli spazi di cui all’articolo 2, salvo eventuali deroghe previste dal regolamento edilizio per edifici esistenti e nel caso in cui non sia possibile l’ubicazione di tali bocche in area scoperta.

2. L’altezza dei locali doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime:

a) un’altezza media non inferiore a 2,4 metri;

b) nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima non è inferiore a 2 metri;

c) nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze l’altezza minima non è inferiore a 2,2 metri;

d) [almeno i due terzi della superficie complessiva dello spazio o del locale hanno altezza uguale o superiore a 2,4 metri] (4).

3. L’aerazione dei locali doccia, servizio igienico e spogliatoio ha le seguenti caratteristiche minime (5):

a) aerazione naturale e diretta mediante finestre (6);

b) in difetto dei requisiti di cui alla lettera a) del presente comma, è installato un impianto di aspirazione forzata conforme alle prescrizioni del regolamento edilizio comunale (7).

4. I locali con box doccia, servizio igienico e spogliatoio dispongono di illuminazione adeguata, anche artificiale (8);

5. In tutti i locali del presente capo:

a) ogni superficie di lavoro o di appoggio sono in materiale facilmente lavabile e disinfettabile;

b) le pareti sono realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile per almeno 2 metri di altezza;

c) i pavimenti presentano una superficie unita e compatta, antisdrucciolevole nonché facilmente lavabile e disinfettabile.

(4) Lettera abrogata dall’art. 2, comma 1, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.

(5) Alinea così modificato dall’art. 2, comma 2, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.

(6) Lettera così modificata dall’art. 2, comma 3, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.

(7) Lettera così modificata dall’art. 2, comma 4, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.

(8) Comma così sostituito dall’art. 2, comma 5, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R. Il testo originario era così formulato: «4. I locali doccia, servizio igienico, ripostiglio e spogliatoio dispongono di illuminazione adeguata.».



Sezione II - Zona operativa e di attesa

Art. 4
Locali di esercizio dell’attività e di attesa.

1. I luoghi per l’esercizio delle attività di estetica sono composti da uno o più spazi o locali destinati:

a) alle postazioni di lavoro ossia i locali in cui l’operatore esegue qualsiasi trattamento estetico;

b) all’attesa della clientela.

2. Nei locali destinati all’attesa della clientela è affisso un avviso sulle finalità e modalità del trattamento dei dati nonché sui diritti degli interessati e sulle altre informazioni di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali), da ultimo modificato dal decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273 (Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti) convertito dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51.



Art. 5
Requisiti comuni.

1. Le postazioni di lavoro e le cabine di cui all’articolo 10 sono dotate almeno dei seguenti accessori:

a) lavabo con acqua corrente calda e fredda;

b) distributore di sapone liquido;

c) distributore di salviette a perdere o di asciugamani monouso;

d) contenitore di rifiuti con apertura a pedale in materiale impermeabile e disinfettabile;

e) rotolo di carta monouso per la copertura del lettino o della poltrona.

2. I locali e le cabine destinati all'utilizzo di apparecchiature o all'effettuazione di trattamenti che non richiedono la manipolazione dei richiedenti possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1 (9);

3. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 3, comma 5, lettera b), le pareti del locale o cabina solarium non sono realizzate o rivestite di materiali riflettenti o trasparenti.

(9) Comma così sostituito dall’art. 3, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R. Il testo originario era così formulato: «2. I locali e le cabine destinati in via esclusiva all’abbronzatura mediante apparecchiature solarium di cui all’articolo 10, comma 4 possono essere dotati dei soli accessori di cui alle lettere d) ed e) del comma 1.».



Art. 6
Superficie.

1. Le postazioni di lavoro sono ricavate in locali con una superficie conforme a quanto stabilito dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.

2. Le superfici degli impianti di sauna, bagno turco nonché relative combinazioni e variazioni commerciali e che richiedono comunque l’accesso del cliente al loro interno, sono computate secondo la superficie effettivamente occupata.

3. Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all'interno del locale principale dove sono collocate le cabine di cui all'articolo 10 a condizione che sia disponibile uno spazio attrezzato con posti a sedere (10).

4. [Nel caso in cui il locale di attesa della clientela sia ricavato in un locale separato, la superficie di questo non è inferiore a 6 metri quadrati] (11).

(10) Comma così sostituito dall’art. 4, comma 1, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R. Il testo originario era così formulato: «3. Il locale di attesa della clientela può essere ricavato all’interno del locale principale dove sono collocate le cabine di cui all’articolo 10 a condizione che sia disponibile una superficie minima attrezzata con posti a sedere di 3 metri quadrati, addizionale alla superficie in cui vengono svolte le attività oggetto del presente titolo.».

(11) Comma abrogato dall’art. 4, comma 2, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.



Art. 7
Altezza.

1. I locali o le cabine adibite all’esercizio delle attività di estetica hanno un’altezza media non inferiore 2,7 metri.

2. Nel caso di soffitti inclinati l’altezza minima del locale non è inferiore a 2,2 metri.

3. Nel caso di soffitti piani che presentino discontinuità di altezze, l’altezza minima non è inferiore a 2,4 metri.

4. Almeno i due terzi della superficie del locale destinato a zona operativa e di attesa ha altezza uguale o superiore a 2,7 metri.

5. I locali di attesa della clientela hanno un’altezza non inferiore a 2,4 metri.



Art. 8
Aerazione.

1. Le postazioni di lavoro e il locale di attesa della clientela sono dotati di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di aerazione naturale prescritti dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.

2. In alternativa a quanto previsto al comma 1 è consentita l’installazione di impianti di aerazione forzata a condizione che siano:

a) conformi a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale;

b) rispettosi delle norme UNI 10339;

c) rispettosi della normativa sull’impatto acustico (12).

(12) Lettera così modificata dall’art. 5, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.



Art. 9
Illuminazione.

1. Le postazioni di lavoro sono dotate di finestre o altri infissi vetrati in grado di garantire i parametri di illuminazione naturale prescritti dal regolamento edilizio comunale per i luoghi di lavoro.

2. Nel caso di immobili che non garantiscano i parametri di cui al comma 1, l’illuminazione naturale può essere integrata con illuminazione artificiale secondo quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale.

3. Nei locali di attesa della clientela e nelle cabine di cui all’articolo 10, comma 2 l’illuminazione naturale può essere sostituita con illuminazione artificiale idonea per intensità e qualità che non dia luogo a fenomeni di abbagliamento secondo la normativa UNI EN 12464-1 (13).

(13) Comma così modificato dall’art. 6, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.



Art. 10
Cabine.

1. All’interno dei locali di cui all’articolo 4 possono essere poste cabine per trattamenti estetici dotate di:

a) pareti di altezza non inferiore a 2 metri e aperte nella parte superiore;

b) uno spazio tra il soffitto e la cabina di almeno 30 centimetri che consenta aerazione e illuminazione naturale;

c) superficie minima calpestabile di 6 metri quadrati, al lordo degli arredi.

2. Il requisito di cui alla lettera b) del comma 1 non si applica alle cabine che il cliente utilizza senza la presenza continua dell’operatore.

3. La superficie minima calpestabile al lordo degli arredi è di 3 metri quadrati nelle cabine adibite a trattamenti di:

a) manicure o pedicure estetico;

b) pulizia, trucco e altri trattamenti del viso;

c) solarium viso;

d) solarium integrale ad assetto verticale detto a doccia.

4. Sono esclusivamente eseguiti in appositi locali o cabine i trattamenti estetici che richiedono l’impiego di lampade abbronzanti o di lampade con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti ed infrarossi.

5. Nei locali o nelle cabine di cui al comma 2 è posto un campanello di chiamata facilmente individuabile e raggiungibile dall’utente.

6. In caso di locali o cabine che utilizzano lampade a raggi ultravioletti:

a) all’esterno un cartello ben visibile avvisa della presenza di sorgenti di radiazioni non ionizzanti;

b) cartelli ben visibili indicano avvertenze e controindicazioni alla esposizione alle radiazioni ultraviolette (14).

(14) Lettera così modificata dall’art. 7, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.



Sezione III - Doccia

Art. 11
Obbligo di installazione e dotazioni minime.

1. L’installazione di una cabina con box doccia è obbligatoria nel caso in cui nell’esercizio si effettuino trattamenti al corpo manuali o con apparecchiature quali (15):

a) massaggi;

b) applicazioni di fanghi o di calore;

c) solarium integrale ad assetto orizzontale (16);

d) bagno turco;

e) bagno di vapore;

f) sauna.

2. Il box doccia è accessibile direttamente dalle cabine o dai locali in cui vengono eseguiti i trattamenti di cui al comma 1, salvo quanto stabilito dal comma 4 (17).

3. L'accesso al box doccia o all'antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico qualora sia l'unico presente nell'esercizio (18).

4. Il box doccia può essere collocato in un locale apposito esclusivo ovvero anche nel locale destinato a spogliatoio purché in apposito spazio e sia usufruibile senza transito nello spazio o locale destinato all’attesa della clientela (19).

5. La cabina doccia dispone di un campanello di chiamata a tirante con apposito pulsante di sgancio (20).

(15) Alinea così modificato dall’art. 8, comma 1, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.

(16) Lettera così modificata dall’art. 8, comma 2, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.

(17) Comma così modificato dall’art. 8, comma 3, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.

(18) Comma così sostituito dall’art. 8, comma 4, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R. Il testo originario era così formulato: «3. L’accesso alla cabina doccia o all’antistante spogliatoio non può avvenire direttamente dal servizio igienico.».

(19) Comma così modificato dall’art. 8, comma 5, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.

(20) Comma così modificato dall’art. 8, comma 6, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.



Art. 12
Superficie.

1. La superficie minima del box doccia è di 0,49 metri quadrati (21).

2. [La cabina doccia ha altresì un lato minimo di 0,8 metri] (22).

3. Lo spazio della cabine di cui all’articolo 10 non comprende la superficie destinata al box doccia (23).

(21) Comma così modificato dall’art. 9, comma 1, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.

(22) Comma abrogato dall’art. 9, comma 2, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.

(23) Comma così modificato dall’art. 9, comma 3, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.



Sezione IV - Servizi igienici

Art. 13
Obbligo di installazione e dotazioni minime.

1. Gli immobili in cui sono esercitate le attività di estetica dispongono di servizi igienici minimi prescritti dal regolamento edilizio comunale che in ogni caso non abbiano caratteristiche inferiori alle seguenti:

a) un lavabo per ogni dieci addetti;

b) un wc per ogni dieci addetti.

2. I servizi igienici possono essere usati indifferentemente sia dalla clientela che dagli addetti all’esercizio.

3. Il lavabo dispone di:

a) acqua corrente calda e fredda erogata mediante comando non manuale;

b) distributore asciugamani monouso;

c) sapone a dispensa.

4. L’accesso ai servizi igienici avviene senza uscire dall’esercizio.

5. [Almeno uno dei servizi igienici dell’esercizio possiede i requisiti di visitabilità condizionata ai sensi del decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l’accessibilità, l’adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell’eliminazione delle barriere architettoniche) in modo da garantire l’accesso a persone con ridotte capacità motorie; il relativo antibagno e l’eventuale spazio disimpegno hanno superficie e caratteristiche minime sufficienti a garantire l’accessibilità condizionata mediante l’intervento degli addetti all’esercizio] (24).

(24) Comma abrogato dall’art. 10, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.



Art. 14
Antibagno.

1. L’accesso ai servizi igienici avviene da uno spazio di disimpegno o da un antibagno dove può essere installato il lavabo con le caratteristiche di cui all’articolo 13, comma 3.

2. L’antibagno può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.

3. Il disimpegno e l’antibagno non possono essere utilizzati per deposito di arredi, attrezzature, scorte e altro materiale non finalizzato alla detersione della persona.



Art. 15
Superficie.

1. Gli eventuali servizi igienici addizionali a quello con i requisiti di visibilità condizionata in attuazione del comma 2 dell'articolo 101, hanno superficie non inferiore a quanto prescritto dal regolamento edilizio comunale per gli ambienti di servizio dei luoghi di lavoro dotati di wc e lavabo e comunque complessivamente non inferiore a 1,20 metri quadrati con un lato di almeno 0,90 metri (25).

2. Il locale ad esclusiva presenza del wc ha una superficie adeguata stabilita dal regolamento edilizio comunale.

(25) Comma così modificato dall’art. 11, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.



Art. 16
Aerazione.

1. Le caratteristiche di aerazione di cui all'articolo 3, comma 3 si applicano all'antibagno se utilizzato come spogliatoio (26) .

(26) Comma così sostituito dall’art. 12, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R. Il testo originario era così formulato: «1. Le caratteristiche di aerazione di cui all’articolo 3, comma 3 si applicano anche agli eventuali disimpegno e antibagno.».



Sezione V - Ripostiglio

Art. 17
Obbligo e dotazioni minime.

1. Gli immobili in cui si esercitano le attività di estetica dispongono di un locale o di una cabina o di uno spazio adibiti a deposito di materiali in uso nell’esercizio compresi prodotti e attrezzature per la pulizia nonché contenitori di rifiuti e per biancheria sporca (27).

2. Nel ripostiglio possono essere poste apparecchiature usate in modo discontinuo comprese l’eventuale lavatrice e la macchina asciugabiancheria.

3. Il ripostiglio può essere usato come locale spogliatoio qualora ne abbia i requisiti di cui alla sezione VI del presente capo.

4. Il ripostiglio è inoltre dotato di:

a) lavello per la pulizia con dimensioni adeguate per il lavaggio di stracci e l’attingimento dell’acqua con secchio di medie dimensioni;

b) due contenitori di materiale impermeabile e disinfettabile con coperchio ed apribili a pedale destinati, rispettivamente, alla biancheria sporca e ai rifiuti solidi.

4-bis. In alternativa a quanto disposto dalla lettera a) del comma 4, il lavello può essere collocato, alternativamente:

a) in uno spazio esterno di pertinenza dell'esercizio;

b) in altro spazio interno all'esercizio ad esclusione delle cabine e degli spazi di attesa per la clientela (28).

(27) Comma così modificato dall’art. 13, comma 1, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.

(28) Comma aggiunto dall’art. 13, comma 2, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.



Art. 18
Superficie.

1. La superficie del ripostiglio è adeguata all'attività svolta nell'esercizio (29).

(29) Comma così sostituito dall’art. 14, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R. Il testo originario era così formulato: «1. La superficie del ripostiglio non è inferiore a 2 metri quadrati.».



Art. 19
Aerazione.

[1. L’aerazione del ripostiglio può essere di tipo indiretto nel caso in cui esso sia costituito da una cabina aperta nella parte superiore con uno spazio dal soffitto di almeno 30 centimetri, derogandosi a quanto prescritto dall’articolo 3, comma 3] (30).

(30) Articolo abrogato dall’art. 15, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.



Sezione VI - Spogliatoio

Art. 20
Obbligo.

1. Fermo restando quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303 (Norme generali per l’igiene del lavoro), da ultimo modificato dal decreto legislativo 2 febbraio 2002, n. 25, l’immobile in cui si esercitano le attività di estetica è dotato di uno spazio adibito a deposito individuale ad uso degli addetti.

2. Qualora nell’immobile lavorino oltre dieci addetti, un apposito locale è adibito ad uso esclusivo di spogliatoio.



Art. 21
Armadietti.

1. Ogni operatore dispone di un armadietto individuale a doppio scomparto anche sovrapposto, ad esclusivo uso di deposito separato degli abiti privati e dell’indumento da lavoro.

2. Gli armadietti di cui al comma 1:

a) hanno superfici lavabili, impermeabili e disinfettabili;

b) possono essere a scomparto unico se gli addetti utilizzano abbigliamento da lavoro monouso;

c) hanno dimensioni sufficienti alla custodia degli abiti personali appesi in verticale, ad esclusione dei camici che possono essere deposti piegati in uno scomparto piccolo.

3. È vietato collocare gli armadietti nel servizio igienico.



Art. 22
Superficie.

1. Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio in uso anche alla clientela ovvero all'interno del ripostiglio o dell'antibagno a condizione che sia consentita la corretta collocazione degli armadietti di cui all'articolo 21 (31).

2. [L’uso dell’antibagno come spogliatoio è consentito se ha una superficie libera da arredi di almeno 2 metri quadrati oltre allo spazio necessario per gli armadietti] (32).

(31) Comma così sostituito dall’art. 16, comma 1, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R. Il testo originario era così formulato: «1. Gli addetti possono cambiarsi in un locale apposito adibito a spogliatoio che sia in uso anche alla clientela ovvero all’interno del ripostiglio a condizione che in entrambi i casi tali ambienti dispongano di una superficie:

a) che consenta la corretta collocazione degli armadietti di cui all’articolo 21;

b) abbia contemporaneamente una superficie libera da arredi di 1,20 metri quadrati per ogni addetto presente nello stesso momento nel locale spogliatoio.».

(32) Comma abrogato dall’art. 16, comma 2, D.P.G.R. 6 agosto 2008, n. 44/R.



Art. 23
Pareti ed aerazione.

1. Nel caso in cui una cabina sia adibita a spogliatoio:

a) le pareti, realizzate o rivestite in materiale facilmente lavabile e disinfettabile, hanno un’altezza non inferiore a 2 metri;

b) nel caso di assenza di finestre o d’impianto d’aerazione diretta nella cabina, le pareti della medesima si interrompono ad almeno 30 centimetri dal soffitto in modo da usufruire indirettamente dell’areazione dell’ambiente circostante.

2. Per i casi diversi dal comma 1 resta fermo quanto previsto dall’articolo 3, comma 3 e comma 5, lettera b).



Capo II - Requisiti igienico-sanitari

Sezione I - Pulizia e manutenzione

Art. 24
Oggetto.

1. Il presente capo costituisce attuazione dell’articolo 5, comma 1, lettera a) della legge in tema di requisiti minimi igienico-sanitari dei locali in cui sono effettuate le attività di estetica.



Art. 25
Linee-guida.

1. Linee-guida adottate mediante decreto dirigenziale della competente struttura della Regione disciplinano:

a) la pulizia dei pavimenti, delle pareti, degli arredi;

b) la manutenzione degli impianti di ventilazione e degli impianti di scarico.



Art. 26
Fascicolo d’esercizio.

1. Ai fini di un’efficace ed uniforme attività di controllo, i titolari degli esercizi tengono documentazione scritta e debitamente aggiornata relativa a:

a) elenco delle tipologie di prestazione fornite con indicazione della metodica applicata;

b) elenco dei fornitori di tutte le attrezzature e materiali utilizzati;

c) procedure per fasi della sterilizzazione dello strumentario utilizzato, nei casi in cui occorra eseguire la sterilizzazione presso l’esercizio;

d) procedure per la sanificazione degli ambienti di cui all’articolo 2;

e) apparecchiature e attrezzature elettromeccaniche impiegate nelle prestazioni e loro manutenzione.



Sezione II - Igiene operatori

Art. 27
Abbigliamento.

1. Durante l’orario di lavoro gli operatori indossano sopravvesti o apposite divise:

a) possibilmente di colore chiaro;

b) sempre in perfette condizioni di pulizia.

2. Alternativamente alla tenuta di cui al comma 1, può essere utilizzato abbigliamento monouso.



Art. 28
Igiene delle mani.

1. L’igiene delle mani degli operatori è assicurata mediante:

a) unghie corte e pulite anche mediante spazzolino personale;

b) assenza, durante l’esercizio dell’attività lavorativa, di anelli e preferibilmente anche di bracciali e orologi;

c) cura e protezione adeguate di eventuali abrasioni, ferite o infezioni;

d) lavaggio accurato con sapone preferibilmente liquido almeno nelle seguenti occasioni:

1) all’inizio e al termine dell’attività lavorativa;

2) dopo l’uso dei servizi igienici;

3) dopo aver fumato;

4) preliminarmente e successivamente all’esecuzione di trattamenti che comportano un esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;

5) successivamente ad un contatto anche solo sospetto con sangue o con materiale organico potenzialmente infetto del cliente.

2. L’operatore protegge sempre le mani con guanti di adeguato spessore, non sterili, quando esegue le pulizie dei locali nonché durante le fasi di pulizia e detersione degli strumenti di lavoro non monouso.

3. È preferibile proteggere le mani con guanti monouso in materiale non allergizzante quando:

a) sono eseguiti trattamenti prolungati con esteso e ripetuto contatto con la pelle del cliente;

b) sono utilizzati prodotti aggressivi o notoriamente allergizzanti.

4. L’operatore può proteggere le mani con creme barriera quando esegue massaggi.



Capo III - Modalità di utilizzo delle attrezzature

Sezione I - Sterilizzazione e disinfezione ad alto livello

Art. 29
Oggetto.

1. Ai sensi dell’articolo 5, comma 1, lettera b) della legge, il presente capo detta le modalità di utilizzo delle attrezzature per le attività di estetica.

2. Ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera i) del decreto del Presidente della Repubblica 15 luglio 2003, n. 254 (Regolamento recante disciplina della gestione dei rifiuti sanitari a norma dell’articolo 24 della L. 31 luglio 2002, n. 179), i rifiuti derivanti dalle attività di estetica si considerano rifiuti speciali con applicazione della relativa disciplina.



Art. 30
Obblighi.

1. Gli estetisti sterilizzano o disinfettano ad alto livello gli strumenti e gli oggetti non monouso secondo le procedure disciplinate nella presente sezione.

2. Le apparecchiature elettromeccaniche e le attrezzature in genere sono tenute in buone condizioni igieniche in ogni loro parte.

3. Ogni parte di tutte le apparecchiature e attrezzature che hanno un contatto diretto con l’utente:

a) sono rimuovibili in modo da poter essere sostituite dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione qualora non siano monouso;

b) sottoposte a trattamenti di pulizia, disinfezione o sterilizzazione secondo le procedure disciplinate nella presente sezione, in rapporto al tipo di materiale in cui sono realizzati.

4. Gli strumenti che non sono sterilizzabili o non possono essere sottoposti alla relativa procedura, dopo ogni prestazione e preliminarmente alla successiva utilizzazione sono:

a) sostituiti qualora non siano monouso;

b) lavati, spazzolati e disinfettati.

5. Gli apparecchi per la sterilizzazione di cui all’articolo 31, comma 2 sono periodicamente sottoposti a controllo di buon funzionamento tramite l’uso di test biologici regolarmente in commercio.



Art. 31
Sterilizzazione.

1. Per sterilizzazione si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni e non patogeni nonché delle spore intese come forma biologica mediante la quale i microorganismi sopravvivono in ambiente ostile in attesa del ripristino di condizioni di forma vegetativa che ne consente la moltiplicazione.

2. La sterilizzazione si ottiene con l’applicazione di calore mediante l’impiego dei seguenti apparecchi, da usare secondo le istruzioni del costruttore:

a) autoclave produttiva di calore umido sotto forma di vapore d’acqua in pressione mediante lo schema operativo tipo di vapore d’acqua a 121 gradi centigradi per 20 minuti;

b) stufa a secco produttiva di calore secco mediante lo schema operativo tipo di temperatura a 170 gradi centigradi per due ore;

c) sterilizzatore a sfere di quarzo costituito da una vaschetta scoperta contenente sfere di quarzo minute in cui è raggiunta una temperatura di circa 250 gradi centigradi; la sterilizzazione è effettuata mediante l’inserimento per pochi secondi di uno strumento fra le sfere.

3. Il controllo di cui all’articolo 30, comma 5 può essere sostituito da adeguate verifiche tecniche.



Art. 32
Disinfezione ad alto livello.

1. Per disinfezione ad alto livello si intende il procedimento mediante il quale si ottiene la distruzione di tutti i microorganismi patogeni ad eccezione delle spore.

2. La disinfezione ad alto livello può essere ottenuta mediante calore ovvero per via chimica mediante l’immersione degli strumenti in soluzioni acquose disinfettanti già confezionate o da approntare sul momento.

3. La disinfezione ad alto livello è eseguita solo sugli oggetti che non possono essere sottoposti a sterilizzazione ovvero a trattamenti con l’impiego di calore.



Art. 33
Fasi comuni per la sterilizzazione e disinfezione.

1. Preliminarmente alla sterilizzazione e alla disinfezione l’operatore:

a) immerge gli strumenti in soluzioni detergenti e disinfettanti per almeno 30 minuti ovvero per un periodo ridotto a pochi minuti se viene utilizzato un apparecchio ad ultrasuoni;

b) successivamente lava e spazzola gli strumenti in acqua corrente;

c) dopo ulteriore sciacquatura in acqua corrente, asciuga gli strumenti con salviette monouso.



Art. 34
Autoclave e stufa a secco.

1. L’uso dell’autoclave di cui all’articolo 31, comma 2, lettera a) è preferito a parità di condizioni con gli altri apparecchi del medesimo comma 2.

2. L’autoclave e la stufa di cui, rispettivamente, all’articolo 31, comma 2, lettera a) e lettera b), possono essere utilizzati contemporaneamente per la sterilizzazione di più strumenti.

3. La sterilizzazione mediante autoclave o stufa a secco è preferibilmente eseguita mediante l’introduzione degli strumenti in apposite buste corredate di indicatori chimici della temperatura raggiunta tramite viraggio cromatico.

4. Le buste di cui al comma 3 recano la data di sterilizzazione e la relativa scadenza, sono sigillate al momento della loro collocazione sui vassoi porta oggetti della camera sterilizzatrice e possono essere utilizzate anche dopo la sterilizzazione come custodia degli strumenti fino al momento in cui sono usati per un utente.

5. Nel caso in cui non si utilizzano le buste di cui al comma 3, gli strumenti da sterilizzare sono collocati sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione in modo che non si verifichino contatti; successivamente all’effettuazione della sterilizzazione, gli strumenti rimangono conservati nell’apparecchio fino alla loro utilizzazione ovvero possono essere trasferiti in appositi contenitori costituiti anche da espositori con lampade germicide a raggi ultavioletti a condizione che:

a) tali contenitori siano sterili o disinfettati ad alto livello;

b) si abbia cura di rimuovere gli strumenti dallo sterilizzatore con l’ausilio di guanti sterili o di pinze sterili oppure disinfettate ad alto livello.

6. In entrambe le procedure di cui ai commi 3 e 5 sul vassoio portaoggetti della camera di sterilizzazione è collocato un indicatore chimico della temperatura raggiunta.



Art. 35
Sterilizzatore a sfere di quarzo.

1. L’utilizzazione dello sterilizzatore a sfere di quarzo di cui all’articolo 31, comma 2, lettera c) è consentito soltanto per strumenti di piccole dimensioni ovvero per la sterilizzazione della parte operativa dello strumento.

2. Gli strumenti sono rimossi dalla cavità contenente le sfere di quarzo afferrandoli a livello dell’impugnatura ovvero utilizzando pinze sterili o disinfettate ad alto livello.

3. Nel caso in cui la sterilizzazione sia limitata alla parte operativa dello strumento, l’operatore osserva idonee cautele per la mancata sterilizzazione dell’impugnatura.

4. Gli strumenti sterilizzati sono riposti in appositi contenitori sterilizzati o disinfettati ad alto livello.

5. Per la conservazione degli strumenti sterilizzati possono essere utilizzati espositori con lampade germicide, avendo in ogni caso cura di non sovrapporre gli strumenti fra di loro.



Art. 36
Disinfezione ad alto livello.

1. La disinfezione ad alto livello in via chimica è effettuata mediante immersione degli strumenti in soluzioni disinfettanti di cui all’articolo 32, comma 2 per il periodo di tempo indicati dal produttore del disinfettante.

2. Compiuto il periodo di tempo di cui al comma 1, l’operatore provvede a:

a) estrarre gli strumenti dal disinfettante mediante pinze sterili o disinfettate ad alto livello;

b) lavarli in acqua sterile;

c) asciugarli mediante teli sterili.

3. In attesa di utilizzazione, gli strumenti sono riposti in contenitori sterili o disinfettati ad alto livello; a tal fine possono essere utilizzati apparecchi espositori corredati di lampade germicide a raggi ultravioletti.



Sezione II - Strumentazione

Art. 37
Strumenti soggetti a detersione e disinfezione.

1. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti dopo ogni utilizzazione con soluzioni detergenti e disinfettante i seguenti strumenti:

a) vasche;

b) apparecchiature per abbronzatura;

c) impianti di sauna;

d) bagno turco;

e) bagno di vapore.

2. Sono tenuti in perfette condizioni di pulizia e puliti con soluzioni detergenti e disinfettante nonché protetti con lenzuoli monouso di tipo tessuto non tessuto i seguenti strumenti:

a) carrelli e lettini per massaggi e altre prestazioni in ambito estetico;

b) poltrone per trattamenti estetici.



Art. 38
Aghi.

1. Gli aghi per depilazione con diatermocoagulazione sono esclusivamente monouso ed eliminati dopo ogni prestazione.

2. È vietato l’uso ripetuto, anche sulla stessa persona, degli aghi di cui al comma 1.



Art. 39
Strumenti acuminati o taglienti.

1. Gli str

riferimento id:1411

Data: 2011-06-08 17:30:50

Re: requisiti per fare fori alle orecchie


grazie ancora e........ alla prossima!!

riferimento id:1411

Data: 2011-07-01 09:04:28

Re: requisiti per fare fori alle orecchie



grazie ancora e........ alla prossima!!
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Salve, vi segnalo anche la delibera della Giunta Regionale n. 658 del 27.7.2009, che allego. Al punto 10 si afferma che per il piercing del padiglione auricolare non occorrono i requisiti formativi.
Saluti

Gloria Giuntini
SUAP Campi Bisenzio

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