Ciao Simone, nel ringraziarti per la risposta fornita al precedente quesito di qualche giorno fa, ti espongo un dubbio operativo. Nel ns. comune sono presenti due esercizi di vicinato che risultano avere sospeso l'attività da oltre un anno ed i cui titolari sono di fatto irreperibili. L'art. 22 c. 5 del D. Lgs. 114/98 dispone che il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno.
Ho letto alcuni pareri secondo cui l'ufficio, una volta fatta accertare dalla polizia municipale l'effettiva sospensione dell'attività, deve dichiarare la decadenza della SCIA di vicinato. Qual'è la procedura corretta? L'ordinanza di chiusura dell' esercizio (già di fatto chiuso) o la pronuncia di decadenza della SCIA ? :-\ O entrambe ? :-[
Ciao Simone, nel ringraziarti per la risposta fornita al precedente quesito di qualche giorno fa, ti espongo un dubbio operativo. Nel ns. comune sono presenti due esercizi di vicinato che risultano avere sospeso l'attività da oltre un anno ed i cui titolari sono di fatto irreperibili. L'art. 22 c. 5 del D. Lgs. 114/98 dispone che il sindaco ordina la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare:
a) sospende l'attività per un periodo superiore ad un anno.
Ho letto alcuni pareri secondo cui l'ufficio, una volta fatta accertare dalla polizia municipale l'effettiva sospensione dell'attività, deve dichiarare la decadenza della SCIA di vicinato. Qual'è la procedura corretta? L'ordinanza di chiusura dell' esercizio (già di fatto chiuso) o la pronuncia di decadenza della SCIA ? :-\ O entrambe ? :-[
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E' indifferente il nome che dai all'atto.
Io preferisco la dichiarazione di decadenza, un semplice atto dove dai conto del superamento dell'anno e della decadenza dal titolo di esercizio.