In relazione all'attività di pranoterapeuta si chiede se con l'entrata in vigore della legge regionale n. 29 approvata il 18/06/12 con cui è stato istituito l'elenco regionale operatori discipline bionaturale, sia obbligatoria l'iscrizione al registro stesso o facoltativa.
Per l'esercizio dell'attività di pranoterapeuta è inoltre necessario possedere il requisito professionale previsto dalla legge regionale 03/01/05 “Discipline del benessere e bio-naturali”(ovvero la frequentazione di corsi di formazione triennale di almeno 1200 ore con il conseguimento finale dell'attestato)?
E se l'attività viene svolta da un'associazione senza scopo di lucro, solo nei confronti dei propri associati, devono essere irpsettati gli stessi obblighi?
Grazie
In relazione all'attività di pranoterapeuta si chiede se con l'entrata in vigore della legge regionale n. 29 approvata il 18/06/12 con cui è stato istituito l'elenco regionale operatori discipline bionaturale, sia obbligatoria l'iscrizione al registro stesso o facoltativa.
Per l'esercizio dell'attività di pranoterapeuta è inoltre necessario possedere il requisito professionale previsto dalla legge regionale 03/01/05 “Discipline del benessere e bio-naturali”(ovvero la frequentazione di corsi di formazione triennale di almeno 1200 ore con il conseguimento finale dell'attestato)?
E se l'attività viene svolta da un'associazione senza scopo di lucro, solo nei confronti dei propri associati, devono essere irpsettati gli stessi obblighi?
Grazie
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Il sistema della lr 2/2005 ha ritardato a seguito del conflitto fra Stato e Regioni, in parte irrisolto.
Le disposizioni della LR 29/2012 sono:
L.R. 18-6-2012 n. 29
Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2012.
Pubblicata nel B.U. Toscana 22 giugno 2012, n. 31, parte prima
Art. 100 Modifiche all'articolo 5 della L.R. 2/2005.
1. Al comma 1 dell'articolo 5 della L.R. 2/2005 le parole: "comma 5" sono sostituite dalle seguenti: "comma 4".
2. Il comma 4 dell'articolo 5 della L.R. 2/2005 è sostituito dal seguente:
"4. Entro centottantagiorni dall'entrata in vigore del presente comma, l'Amministrazione regionale approva lo schema regionale di riferimento per la progettazione di corsi, almeno triennali, di formazione delle discipline del benessere e bio-naturali di cui all'articolo 3. Fino alla conclusione del primo corso di formazione, e comunque non oltre tre anni dal 1° gennaio 2014, possono essere iscritti alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, gli operatori che autocertifichino all'Amministrazione regionale adeguata preparazione, in conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 4, comma 4, e dimostrino di aver svolto attività lavorativa continuativa per almeno due anni antecedentemente alla data della richiesta, sulla base di una formazione finalizzata.".
L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO NON E' CONDIZIONE INDISPENSABILE PER L'ESERCIZIO DEELL'ATTIVITA'
DALLA NORMA SE NE DEDUCE CHE PER UN LARGO PERIODO TRANSITORIO SARANNO RICONOSCIUTI TITOLI PROFESSIONALI "VARI" E NON NECESSARIAMENTE RELATIVI AD UNO SPECIFICO PERCORSO
SICURAMENTE LE DISPOSIZIONI DELLA LR 2/2005 SARANNO ULTERIORMENTE MODIFICATE
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L.R. 3 gennaio 2005, n. 2 (1).
Discipline del benessere e bio-naturali.
(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 12 gennaio 2005, n. 3, parte prima.
Art. 1
Finalità.
1. La Regione Toscana, nell'ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità della vita, e allo scopo di assicurare ai cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere un esercizio corretto e professionale delle stesse, individua con la presente legge le attività, di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali (2).
(2) Il presente articolo era stato in un primo momento sostituito dall'art. 1, L.R. 28 marzo 2008, n. 16 con il testo che segue: «Art. 1. Finalità. 1. La Regione Toscana, nell’ambito delle attività di promozione e conservazione della salute, del benessere e della migliore qualità di vita, allo scopo di tutelare i cittadini, che intendono accedere a pratiche finalizzate al raggiungimento del benessere, promuove la qualità della formazione degli operatori delle stesse. A tal fine, la Regione Toscana individua con la presente legge le attività di seguito denominate discipline del benessere e bio-naturali.».
Successivamente detta legge è stata abrogata dall’art. 1, L.R. 28 maggio 2008, n. 32. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non era ben chiaro se, con la citata abrogazione l’intenzione del legislatore fosse stata quella di ripristinare la vigenza del presente articolo, antecedente alla sua sostituzione. Allo scioglimento di tale dubbio ha soccorso il testo coordinato della presente legge, riportato nel Bollettino Ufficiale in calce alla suddetta L.R. n. 32/2008, nel quale è indicato espressamente il ripristino della sua vigenza, nella formulazione originaria (sopra riportata).
Art. 2
Definizioni.
1. Ai fini della presente legge si intende:
a) per discipline del benessere e bio-naturali: le pratiche e le tecniche naturali, energetiche, psicosomatiche, artistiche e culturali esercitate per favorire il raggiungimento, il miglioramento e la conservazione del benessere globale della persona. Tali discipline non si prefiggono la cura di specifiche patologie, non sono riconducibili alle attività di cura e riabilitazione fisica e psichica della popolazione erogate dal servizio sanitario, né alle attività connesse a qualunque prescrizione di dieta, né alle attività disciplinate dalla legge regionale 31 maggio 2004, n. 28 (Disciplina delle attività di estetica e di tatuaggio e piercing); le discipline del benessere e bio-naturali, nella loro diversità ed eterogeneità, sono fondate su alcuni principi-guida, in particolare sui seguenti:
1) approccio globale alla persona e alla sua condizione;
2) avere come scopo il miglioramento della qualità della vita, conseguibile anche mediante la stimolazione delle risorse vitali della persona;
3) importanza dell'educazione a stili di vita salubri e rispettosi dell'ambiente;
4) non interferenza nel rapporto tra medici e pazienti e astensione dal ricorso all'uso di farmaci di qualsiasi tipo, in quanto estranei alla competenza degli operatori in discipline del benessere e bio-naturali;
b) per operatore in discipline del benessere e bio-naturali: la figura che, in possesso di adeguata formazione, opera per favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita, e per stimolare le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile. L'operatore in discipline del benessere e bio-naturali non prescrive farmaci, educa a stili di vita salubri, ad abitudini alimentari sane ed alla maggiore consapevolezza dei propri comportamenti.
Art. 3
Formazione.
1. All'esercizio delle discipline del benessere e bio-naturali si accede mediante un corso di formazione, di durata almeno triennale, predisposto nell'ambito della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro) - modificata dalla legge regionale 24 dicembre 2003, n. 65, degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall'articolo 4 (3).
(3) Il presente comma era stato in un primo momento sostituito dall’art. 2, L.R. 28 marzo 2008, n. 16 con il testo che segue: «1. L’attestato di cui all’articolo 5, comma 3, è rilasciato nell’ambito di percorsi formativi di durata almeno triennale predisposti in conformità della legge regionale 26 luglio 2002, n. 32 (Testo unico della normativa della Regione Toscana in materia di educazione, istruzione, orientamento, formazione professionale e lavoro), degli atti attuativi della stessa e di quanto disposto dall’articolo 4.».
Successivamente detta legge è stata abrogata dall’art. 1, L.R. 28 maggio 2008, n. 32. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non era ben chiaro se, con la citata abrogazione l’intenzione del legislatore fosse stata quella di ripristinare la vigenza del presente comma, antecedente alla sua sostituzione. Allo scioglimento di tale dubbio ha soccorso il testo coordinato della presente legge, riportato nel Bollettino Ufficiale in calce alla suddetta L.R. n. 32/2008, nel quale è indicato espressamente il ripristino della sua vigenza, nella formulazione originaria (sopra riportata), poi così modificata dall'art. 98, L.R. 18 giugno 2012, n. 29.
Art. 4
Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali (4).
1. È istituito presso la direzione generale competente in materia sanitaria il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato "Comitato". Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato dal Presidente della Giunta regionale ed è composto da:
a) i direttori generali delle direzioni regionali competenti in materia sanitaria, di sviluppo economico e di politiche formative;
b) due rappresentanti designati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
c) due rappresentanti designati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
d) tre esperti nelle discipline del benessere e bionaturali, su proposta della direzione generale competente in materia sanitaria.
3. Il Comitato, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:
a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo corso di formazione;
b) l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
d) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali e le modalità di iscrizione alle relative sezioni, di cui all'articolo 5.
4. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 3.
5. Il Comitato propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.
6. La Giunta regionale disciplina con deliberazione le modalità di funzionamento del Comitato.
(4) Il presente articolo è stato così sostituito dall'art. 99, L.R. 18 giugno 2012, n. 29. Lo stesso era stato in un primo momento modificato dall'art. 3, L.R. 28 marzo 2008, n. 16 (mediante sostituzione del comma 4 e abrogazione del comma 5). Successivamente detta L.R. n. 16/2008 è stata abrogata dall'art. 1, L.R. 28 maggio 2008, n. 32, con il conseguente ripristino della formulazione originaria di detti commi, come evidenziato nel testo coordinato della presente legge, riportato nel Bollettino Ufficiale in calce alla suddetta L.R. n. 32/2008, nel quale è indicato espressamente il loro ripristino. Il testo precedente del presente articolo, che pertanto coincide con quello originario, era il seguente: «Art. 4. Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali. 1. È istituito presso la direzione generale "Diritto alla salute e politiche di solidarietà", di concerto con la direzione generale "Politiche formative, beni e attività culturali" della Regione Toscana, il Comitato regionale per le discipline del benessere e bio-naturali, di seguito denominato Comitato. Il Comitato è organismo di consulenza della Giunta regionale.
2. Il Comitato è nominato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale al diritto alla salute, di concerto con l'Assessore regionale all'istruzione, formazione e lavoro e con l'Assessore all'artigianato, piccola e media impresa, industria ed innovazione ed è composto da:
a) il direttore generale della direzione generale "Diritto alla salute ed alle politiche di solidarietà", o suo delegato;
b) il direttore generale della direzione generale "Sviluppo economico", o suo delegato;
c) il direttore generale della direzione generale "Politiche formative e beni culturali", o suo delegato;
d) il direttore generale della direzione generale "Organizzazione e sistema informativo", o suo delegato;
e) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali delle associazioni dei consumatori maggiormente rappresentative;
f) due rappresentanti nominati dagli organismi regionali maggiormente rappresentativi degli artigiani;
g) tre esperti nelle discipline del benessere e bio-naturali;
h) tre esperti designati di comune accordo dalle associazioni e scuole operanti nel settore, maggiormente rappresentative, a livello nazionale e regionale.
3. Nella prima applicazione della presente legge, e non oltre centottanta giorni dall'entrata in vigore della stessa, la Giunta regionale nomina il Comitato nella composizione di cui al comma 2, lettere a), b), c), d), e), f) e g).
4. Il Comitato di cui al comma 3, entro centottanta giorni dal suo insediamento, propone all'approvazione della Giunta regionale:
a) la definizione, ai fini dei successivi adempimenti, dei contenuti delle discipline del benessere e bio-naturali e, per ciascuna, del relativo percorso formativo;
b) l'elenco delle scuole a livello nazionale e regionale operanti nel settore;
c) i requisiti di qualità di ciascuna disciplina;
d) i criteri di organizzazione dell'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali, di cui all'articolo 5, e le modalità di iscrizione alle relative sezioni di cui all'articolo 5.
5. La Giunta regionale, sulla base delle proposte del Comitato istituito ai sensi del comma 3, presenta al Consiglio regionale una proposta di deliberazione con i contenuti di cui al comma 4, lettere a), b), c), d).
6. Il Comitato, integrato con gli esperti di cui al comma 2, lettera h), propone alla Giunta regionale la valutazione di nuovi inserimenti tra le discipline del benessere e bio-naturali già definite, esercita il monitoraggio sulle attività del settore e tutte le altre funzioni assegnate dalla Giunta regionale nell'ambito delle proprie competenze.
7. La Giunta regionale disciplina le modalità di funzionamento del Comitato.».
Art. 5
Elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali.
1. Entro sessanta giorni dall'approvazione della deliberazione del Consiglio regionale di cui all'articolo 4, comma 4, è istituito l'elenco regionale delle discipline del benessere e bio-naturali. L'elenco è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni (5):
a) sezione delle scuole di formazione maggiormente rappresentative a livello nazionale e regionale per operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali;
b) sezione degli operatori nelle discipline del benessere e bio-naturali; la sezione è suddivisa in sottosezioni relative a ogni specializzazione.
2. Per l'iscrizione nella sezione delle scuole di cui al comma 1, lettera a), le scuole devono dimostrare di aver svolto attività documentabile ed iniziative di formazione da almeno tre anni.
3. Alla sezione di cui al comma 1, lettera b), sono iscritti gli operatori in possesso dell'attestato di qualifica (6).
4. Entro centottantagiorni dall'entrata in vigore del presente comma, l'Amministrazione regionale approva lo schema regionale di riferimento per la progettazione di corsi, almeno triennali, di formazione delle discipline del benessere e bio-naturali di cui all'articolo 3. Fino alla conclusione del primo corso di formazione, e comunque non oltre tre anni dal 1° gennaio 2014, possono essere iscritti alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, gli operatori che autocertifichino all'Amministrazione regionale adeguata preparazione, in conformità ai criteri stabiliti dalla deliberazione di cui all'articolo 4, comma 4, e dimostrino di aver svolto attività lavorativa continuativa per almeno due anni antecedentemente alla data della richiesta, sulla base di una formazione finalizzata (7).
(5) Il presente alinea era stato in un primo momento sostituito dall’art. 4, comma 1, L.R. 28 marzo 2008, n. 16 con il testo che segue: «1. L’elenco delle discipline del benessere e bio-naturali, istituito ai sensi dell’articolo 4, è tenuto presso la Giunta regionale e si articola nelle seguenti sezioni:».
Successivamente detta legge è stata abrogata dall’art. 1, L.R. 28 maggio 2008, n. 32. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non era ben chiaro se, con la citata abrogazione l’intenzione del legislatore fosse stata quella di ripristinare la vigenza del presente alinea, antecedente alla sua sostituzione. Allo scioglimento di tale dubbio ha soccorso il testo coordinato della presente legge, riportato nel Bollettino Ufficiale in calce alla suddetta L.R. n. 32/2008, nel quale è indicato espressamente il ripristino della sua vigenza, nella formulazione originaria (sopra riportata), poi così modificata dall'art. 100, comma 1, L.R. 18 giugno 2012, n. 29.
(6) Il presente comma era stato in un primo momento modificato dall’art. 4, comma 2, L.R. 28 marzo 2008, n. 16, mediante sostituzione delle parole: "attestato di qualifica" con le parole "attestato di frequenza". Successivamente detta legge è stata abrogata dall’art. 1, L.R. 28 maggio 2008, n. 32. È opportuno segnalare, in mancanza di una indicazione espressa, che non era ben chiaro se, con la citata abrogazione l’intenzione del legislatore fosse stata quella di ripristinare la vigenza del presente comma, antecedente alla sua modifica. Allo scioglimento di tale dubbio ha soccorso il testo coordinato della presente legge, riportato nel Bollettino Ufficiale in calce alla suddetta L.R. n. 32/2008, nel quale è indicato espressamente il ripristino della sua vigenza, nella formulazione originaria (sopra riportata).
(7) Comma così sostituito dall'art. 100, comma 2, L.R. 18 giugno 2012, n. 29. Il testo originario era così formulato: «4. In fase di prima applicazione della presente legge e comunque per tre anni dalla data della sua entrata in vigore, alla sezione di cui al comma 1, lettera b), dell'elenco regionale, possono essere iscritti gli operatori che autocertifichino alla Giunta regionale adeguata preparazione e dimostrino di aver svolto attività da almeno due anni sulla base di una formazione finalizzata.».
Art. 6
Rete del benessere.
1. La Regione Toscana, allo scopo di incrementare il benessere dei cittadini e di assicurare loro uno standard di qualità delle attività esercitate per la ricerca ed il mantenimento del benessere, promuove l'istituzione della Rete del benessere intesa come l'insieme delle discipline del benessere e bio-naturali.
2. Fanno parte della Rete del benessere gli operatori iscritti nell'elenco di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b).