Buongiorno a tutti,
ho un agenzia di disbrigo pratiche amministrative a cui vorrei affiancare un'attività di commercio on line. Per quest'ultima attività è necessario avere una sede operativa specifica? Posso scegliere di avere la stessa sede legale della mia agenzia d'affari? grazie anticipatamente a tutti coloro che mi sapranno rispondere!
Il commercio elettronico si può effettuare presso una sede senza vincoli di destinazione d'uso (anche la propria abitazione). Se l'attività è svolta in assenza di deposito deve essere specificato nella SCIA (esempio con consegna diretta della merce dalla sede del produttore o di commerciante all'ingrosso al domicilio del consumatore). La disponibilità di un deposito comporta l'apertura di una unità locale con destinazione d'uso idonea.
riferimento id:14069Oggetto della vendita sarebbero documenti derivanti dall'elaborazione di dati desunti dall'incrocio di Banche Dati on line. Il rapporto con il Cliente viene ad instaurarsi tramite il sito internet, senza alcun contatto diretto presso la sede. In questo senso, il sito internet può configurarsi come sede operativa, a tutti gli effetti, di un'ipotetica nuova società? E nel caso, la stessa potrebbe avere la sede legale dell'altra società (con diversa denominazione sociale) che si configura come agenzia d'affari e che svolge lo stesso lavoro senza il supporto di un sito internet ma con un contatto diretto con il cliente?
Quel che mi preme capire è se come sede legale "dell'attività on line" posso mantenere quella dell'agenzia d'affari sebbene si tratti di due società distinte che svolgono lo stesso lavoro con mezzi differenti.
E' commerciante chi esercita un'attività economica che consiste nell'acquistare merci per rivenderle. Nel caso indicato trattasi di servizi informativi interattivi di elaborazione dati che sono attività professionali libere. Riporto inoltre l'art. 35 del D.Lgs 59/2010 relativo alle attività multidisciplinari:
[i]1. I prestatori possono essere assoggettati a requisiti che li obblighino ad esercitare esclusivamente una determinata attività specifica o che limitino l'esercizio, congiunto o in associazione, di attività diverse solo nei casi seguenti:
a) professioni regolamentate, nella misura in cui ciò sia giustificato per garantire il rispetto di norme di deontologia diverse in ragione della specificità di ciascuna professione, di cui e' necessario garantire l'indipendenza e l'imparzialità;
b) prestatori che forniscono servizi di certificazione, di omologazione, di controllo, prova o collaudo tecnici, nella misura in cui ciò sia giustificato per assicurarne l'indipendenza e l'imparzialità.
2. Nei casi in cui e' consentito lo svolgimento delle attività multidisciplinari di cui al comma 1:
a) sono evitati i conflitti di interesse e le incompatibilità tra determinate attività;
b) sono garantite l'indipendenza e l'imparzialità che talune attività richiedono;
c) e' assicurata la compatibilità delle regole di deontologia professionale e di condotta relative alle diverse attività, soprattutto in materia di segreto professionale.[/i]
Ne consegue che due ditte diverse possono tranquillamente avere una sede congiunta nei limiti indicati.